Art. 7 
 
 
         Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali 
 
  1.  Gli  enti  locali   possono   realizzare   le   operazioni   di
rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190,  anche  nel  corso  dell'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per detti enti, di effettuare
le relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 
  (( 2. Per l'anno  2015,  le  risorse  derivanti  da  operazioni  di
rinegoziazione  di  mutui   nonche'   dal   riacquisto   dei   titoli
obbligazionari  emessi   possono   essere   utilizzate   dagli   enti
territoriali senza vincoli di destinazione. 
  2-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo  e'
inserito il seguente: «Negli  enti  locali  il  predetto  termine  e'
esteso a quattro anni.». )) 
  3. Per l'anno 2015  ed  i  successivi  esercizi,  la  riduzione  di
risorse relativa ai comuni e alle province di  cui  all'articolo  16,
commi 6 e 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  viene  effettuata
mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente  di
100 milioni di euro per i comuni e di  50  milioni  di  euro  per  le
province, in proporzione alle riduzioni gia'  effettuate  per  l'anno
2014 a carico di  ciascun  comune  e  di  ciascuna  provincia,  fermo
restando l'effetto gia' generato fino al 2014 dai commi  6  e  7  del
citato articolo 16. La maggiore riduzione non  puo',  in  ogni  caso,
assumere un valore negativo. 
  4. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dopo la parola «TARI» sono aggiunte le parole «e della TARES». 
  5. Al comma 11 dell'articolo 56-bis del  decreto  legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  ((  «Per
gli enti territoriali )) la  predetta  quota  del  10%  e'  destinata
prioritariamente  all'estinzione  anticipata  dei  mutui  e  per   la
restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.». 
  6. Al comma 15 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,
le parole: «obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla concessione
della anticipazione da parte della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.
ai sensi del comma 13» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  il
termine del 31 dicembre 2014». 
  7. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, e successive modificazioni, le  parole:  «30  giugno  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015». 
  8. All'articolo 1,  comma  568-bis,  lettera  a),  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, al primo e al secondo periodo, dopo le parole:
«allo scioglimento  della  societa'»  e'  inserita  la  seguente:  «,
consorzio». 
  (( 8-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo
il comma 569 e' inserito il seguente: 
  «569-bis. Le disposizioni di cui al comma 569,  relativamente  alla
cessazione della partecipazione  societaria  non  alienata  entro  il
termine ivi indicato, si interpretano  nel  senso  che  esse  non  si
applicano agli enti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 611  e  612,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano  mantenuto  la  propria
partecipazione, mediante approvazione di apposito piano operativo  di
razionalizzazione, in societa' ed altri organismi aventi per  oggetto
attivita'  di  produzione  di  beni  e  servizi   indispensabili   al
perseguimento  delle  proprie  finalita'  istituzionali,  anche  solo
limitatamente  ad  alcune  attivita'  o  rami  d'impresa,  e  che  la
competenza relativa all'approvazione del provvedimento di  cessazione
della   partecipazione   societaria   appartiene,   in   ogni   caso,
all'assemblea   dei   soci.   Qualunque   delibera    degli    organi
amministrativi e  di  controllo  interni  alle  societa'  oggetto  di
partecipazione che  si  ponga  in  contrasto  con  le  determinazioni
assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione e' nulla
ed inefficace.». )) 
  9. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,  n.  147,  dopo  il
comma 654 e' aggiunto il seguente: 
  «654-bis. Tra le componenti di costo vanno  considerati  anche  gli
eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con
riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata
ambientale, nonche' al tributo comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi
(TARES).». 
  (( 9-bis. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate  ai
sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i  fini  di
cui all'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le province
autonome di Trento e di  Bolzano,  per  portare  a  conoscenza  degli
intestatari  catastali  le  nuove  rendite  di  particelle  catastali
coinvolte  in  interventi  di  miglioramento   della   rappresentanza
cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali, possono
utilizzare la notifica mediante affissione all'albo pretorio  di  cui
e' data notizia nel Bollettino ufficiale  della  regione  e  mediante
altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi
quelli telematici. 
  9-ter. Allo scopo di favorire la corretta gestione  dei  Centri  di
raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti
di destino, nonche' per l'idonea classificazione dei  rifiuti,  nelle
more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di  specifici
criteri  per  l'attribuzione  ai  rifiuti  della  caratteristica   di
pericolo HP 14 «ecotossico»,  tale  caratteristica  viene  attribuita
secondo le  modalita'  dell'Accordo  europeo  relativo  al  trasporto
internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9
- M6 e M7. 
  9-quater. Il comune di Milano, per le opere inserite  nell'Allegato
1 del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  6  maggio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio  2013,
per  far  fronte  a  particolari  esigenze  impreviste  e  variazioni
venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione  delle  opere,  e'
autorizzato  ad  utilizzare  l'importo  complessivo  dei   contributi
ministeriali assegnati,  comprese  le  economie  di  gara.  Le  somme
assegnate all'opera «Collegamento SS 11 - SS 233» dall'Allegato 1 del
citato decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  6  maggio
2013  e  quelle  destinate  al  lotto  1B  del  medesimo   intervento
dall'articolo  13  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.   145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,  e
dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014
sono  da  intendersi  integralmente   e   indistintamente   assegnate
all'opera «Collegamento SS 11 - SS 233.». 
  9-quinquies. Al fine di dare compiuta  attuazione  al  processo  di
riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge 7  aprile
2014, n. 56, le regioni che, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  95,
della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato
ovvero non provvedano entro il 31  ottobre  2015  a  dare  attuazione
all'accordo sancito  tra  Stato  e  regioni  in  sede  di  Conferenza
unificata l'11 settembre 2014, con l'adozione in via definitiva delle
relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre
per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile  per  gli  anni  successivi,  a
ciascuna provincia e citta' metropolitana del rispettivo  territorio,
le somme corrispondenti  alle  spese  sostenute  dalle  medesime  per
l'esercizio delle funzioni non fondamentali,  come  quantificate,  su
base annuale, con decreto del Ministro per gli affari  regionali,  di
concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze,
da adottare entro il 31 ottobre 2015. Il versamento  da  parte  delle
regioni non e' piu' dovuto dalla data di  effettivo  esercizio  della
funzione da parte dell'ente individuato dalla legge regionale. 
  9-sexies. All'articolo 1, comma 122, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, le parole: «alla data del 30 settembre 2014» sono  sostituite
dalle seguenti: «alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge.». 
  9-septies.  Il  Fondo   integrativo   dell'assicurazione   generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e  superstiti  a  favore
del personale dipendente dalle aziende private del gas  (Fondo  Gas),
di  cui  alla  legge  6  dicembre  1971,  n.   1084,   e   successive
modificazioni, e' soppresso con effetto dal 1° dicembre 2015. Da tale
data cessa ogni contribuzione al Fondo  Gas  e  non  viene  liquidata
nessuna nuova prestazione. 
  9-octies. Dal 1° dicembre  2015,  e'  istituita  presso  l'INPS  la
Gestione ad esaurimento del  Fondo  Gas  che  subentra  nei  rapporti
attivi e passivi gia' in capo al soppresso Fondo Gas.  Il  patrimonio
della Gestione e' integrato secondo quanto previsto al comma 9-decies
e mediante la riserva di legge accertata alla data  del  30  novembre
2015. 
  9-novies.  Gli  oneri  riguardanti  i   trattamenti   pensionistici
integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e le pensioni ai
superstiti derivanti dai  predetti  trattamenti  integrativi  sono  a
carico della Gestione ad esaurimento di cui al comma 9-octies. 
  9-decies. Per la copertura  degli  oneri  relativi  ai  trattamenti
pensionistici integrativi in essere all'atto della  soppressione  del
Fondo Gas e' stabilito un contributo  straordinario  pari  a  351.646
euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro  per  il
2017, 3.037.071 euro per il  2018,  1.831.941  euro  per  il  2019  e
110.145 euro per il 2020 a carico dei datori  di  lavoro  di  cui  al
comma 9-septies. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri  per
la ripartizione tra i suddetti datori di lavoro degli oneri  relativi
al contributo straordinario,  nonche'  i  tempi  e  le  modalita'  di
corresponsione del contributo all'INPS. 
  9-undecies. A favore degli iscritti in servizio o  in  prosecuzione
volontaria della contribuzione, che alla data del  30  novembre  2015
non maturano il diritto al trattamento pensionistico  integrativo  da
parte del soppresso Fondo Gas, e' posto a carico dei datori di lavoro
un importo pari all'1 per cento per ogni anno di iscrizione al  Fondo
integrativo di cui al comma 9-septies, eventualmente rapportato  alla
frazione d'anno, moltiplicato per l'imponibile previdenziale relativo
al medesimo Fondo integrativo di cui al comma  9-septies  per  l'anno
2014, che puo' essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato
a previdenza complementare.  In  quest'ultimo  caso,  ai  fini  della
determinazione dell'anzianita'  necessaria  per  la  richiesta  delle
prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo  5  dicembre
2005, n. 252, e' considerata utile la data  di  iscrizione  al  Fondo
Gas. 
  9-duodecies. Gli importi di cui al comma 9-undecies sono  destinati
con le seguenti modalita': 
  a) adesione, con dichiarazione di volonta' espressa ovvero  decorsi
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, mediante il sistema del  silenzio  assenso,  al
fondo di previdenza complementare di riferimento  del  settore  o  ad
altro fondo contrattualmente previsto. In tale ipotesi,  a  decorrere
dal mese successivo alla data di soppressione del Fondo Gas i  datori
di lavoro versano al fondo di riferimento  del  settore  o  ad  altro
fondo il suddetto importo in 240 quote mensili di uguale misura,  che
vengono accreditate nelle posizioni individuali  degli  iscritti.  In
caso di cessazione del rapporto di lavoro,  l'importo  residuo  sara'
conferito al fondo di previdenza complementare in un'unica soluzione.
Tale conferimento, in caso di cessazione del rapporto di  lavoro  con
passaggio dei lavoratori a seguito di gara, e' a carico  dell'azienda
cedente. In caso di cessione parziale o totale dell'azienda,  di  sua
trasformazione, di  altre  operazioni  sulla  struttura  dell'assetto
societario che comunque comportino la prosecuzione  del  rapporto  di
lavoro e nel caso  di  passaggio  diretto  nell'ambito  dello  stesso
gruppo,  l'importo  residuo  e'  versato  al  fondo   di   previdenza
complementare dell'azienda subentrante con le modalita' previste alla
presente lettera. Sugli importi  di  cui  alla  presente  lettera  si
applica il contributo di solidarieta' di cui all'articolo  16,  comma
1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; 
  b) espressa non adesione, entro sei mesi dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ad  un  fondo
di previdenza complementare. In  tale  ipotesi  i  datori  di  lavoro
accantonano l'importo calcolato con le stesse modalita' previste alla
lettera a) e lo erogano al momento della risoluzione del rapporto  di
lavoro. Gli importi accantonati sono rivalutati secondo le  modalita'
previste al comma 9-terdecies. Nel caso in cui il lavoratore medesimo
aderisca al fondo di previdenza complementare in data successiva alla
chiusura del Fondo Gas le somme da lui maturate fino a  quel  momento
sono  liquidate  secondo  le  modalita'  previste  alla  lettera  a),
comunque all'atto di  risoluzione del rapporto di  lavoro;  dal  mese
successivo a detta adesione  il  datore  di  lavoro  versa  la  quota
rimanente  nella  posizione  individuale  del  fondo  di   previdenza
complementare, secondo quanto indicato alla lettera a). 
  9-terdecies. Al compimento del quinto, decimo e  quindicesimo  anno
dall'inizio della  rateizzazione,  gli  importi  residui  non  ancora
conferiti al fondo o accantonati presso le  aziende  sono  maggiorati
nella misura del 10 per cento, a titolo  forfetario  di  interessi  e
rivalutazioni. Nel solo caso di cessazione del rapporto di lavoro per
pensionamento  durante  i  primi  cinque   anni   dall'inizio   della
rateizzazione, l'importo residuo e' rivalutato nella  misura  del  30
per cento. Alle predette  rivalutazioni  si  applica  il  trattamento
fiscale  previsto  per  le  rivalutazioni  del  trattamento  di  fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile. 
  9-quaterdecies.  Dall'attuazione   dei   commi   da   9-septies   a
9-terdecies, tenuto conto del  contributo  straordinario  di  cui  al
comma 9-decies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica. 
  9-quinquiesdecies. L'INPS provvede  al  monitoraggio  delle  minori
entrate  contributive  e   delle   minori   spese   per   prestazioni
pensionistiche derivanti dall'applicazione dei commi da  9-septies  a
9-quaterdecies. Qualora dal monitoraggio si verifichi l'insufficienza
del  contributo  straordinario  di  cui  al  comma  9-decies  per  la
copertura dei relativi oneri, con decreto direttoriale del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto  con  il  Ministero
dello sviluppo economico e con il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  si  provvede   alla   rideterminazione   dell'entita'   del
contributo straordinario, dei criteri di  ripartizione  dello  stesso
tra i datori di lavoro,  nonche'  dei  tempi  e  delle  modalita'  di
corresponsione del contributo straordinario all'INPS. 
  9-sexiesdecies.  In  considerazione  delle  particolari  condizioni
geopolitiche del comune di Campione d'Italia, anche a  seguito  degli
effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio  dei  franchi
svizzeri, per l'anno  2015,  e'  attribuito  al  medesimo  comune  un
contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle  risorse  di  cui  ai
commi 1 e 2 dell'articolo 8  non  richieste  dalle  regioni  e  dalle
province autonome di Trento e di Bolzano  alla  data  del  30  giugno
2015, ai sensi del comma 2  dell'articolo  8.  Le  somme  di  cui  al
periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di  cui
all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  e
successive modificazioni, rilevanti ai fini del patto  di  stabilita'
interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a  109.120
euro per l'anno 2016, a 106.152 euro per l'anno 2017 e a 103.143 euro
a decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  9-septiesdecies.  In  previsione  dell'adozione  della   disciplina
relativa alle concessioni  demaniali  marittime,  le  regioni,  entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  operano  una  ricognizione  delle
rispettive  fasce  costiere,  finalizzata  anche  alla  proposta   di
revisione organica delle zone  di  demanio  marittimo  ricadenti  nei
propri territori.  La  proposta  di  delimitazione  e'  inoltrata  al
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   al   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  all'Agenzia
del demanio, che nei  centoventi  giorni  successivi  al  ricevimento
della proposta attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza,  i
procedimenti previsti  dagli  articoli  32  e  35  del  codice  della
navigazione, anche convocando apposite conferenze di servizi. 
  9-duodevicies. Le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per
finalita' diverse da quelle  turistico-ricreative,  di  cantieristica
navale, pesca e acquacoltura, in essere al  31  dicembre  2013,  sono
prorogate fino alla definizione del  procedimento  di  cui  al  comma
9-septiesdecies e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  430  e  537
          dell'art. 1 della citata legge n. 190 del 2014: 
                "430. In considerazione del processo di trasferimento
          delle funzioni di cui all'art. 1, comma 89, della  legge  7
          aprile 2014, n. 56, le province e le  citta'  metropolitane
          possono rinegoziare le rate  di  ammortamento  in  scadenza
          nell'anno 2015 dei mutui che non siano stati trasferiti  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  attuazione
          dell'art. 5, commi 1 e 3, del  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, con  conseguente  rimodulazione  del
          relativo  piano  di  ammortamento  anche  in  deroga   alle
          disposizioni di cui al comma 2, lettera c),  dell'art.  204
          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto
          2000, n. 267. Gli  oneri  derivanti  dall'applicazione  del
          presente comma restano a carico dell'ente richiedente." 
                "537. In relazione  a  quanto  disposto  dal  secondo
          periodo del comma  2  dell'art.  62  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  successive  modificazioni,
          limitatamente agli enti locali di cui all'art. 2 del  testo
          unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
          la durata delle operazioni di  rinegoziazione,  relative  a
          passivita' esistenti gia' oggetto  di  rinegoziazione,  non
          puo' essere superiore a trenta anni  dalla  data  del  loro
          perfezionamento.". 
              Per il riferimento al testo dell'art. 163  del  decreto
          legislativo n. 267 del 2000,  vedasi  nelle  Note  all'art.
          1-ter. 
              Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art.  259  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000,come  modificato
          dalla presente legge: 
                "Art.   259.   Ipotesi   di   bilancio    stabilmente
          riequilibrato 
              1. - 1-bis (Omissis). 
              1-ter. Nei comuni con popolazione  superiore  a  20.000
          abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio  sia
          significativamente condizionato dall'esito delle misure  di
          riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei  servizi,
          nonche' dalla razionalizzazione di tutti  gli  organismi  e
          societa'  partecipati,  laddove  presenti,  i   cui   costi
          incidono sul bilancio dell'ente,  l'ente  puo'  raggiungere
          l'equilibrio,  in  deroga   alle   norme   vigenti,   entro
          l'esercizio in cui  si  completa  la  riorganizzazione  dei
          servizi  comunali  e  la  razionalizzazione  di  tutti  gli
          organismi partecipati, e comunque entro tre anni,  compreso
          quello in cui e' stato deliberato il dissesto.  Negli  enti
          locali il predetto termine e' esteso a quattro  anni.  Fino
          al raggiungimento dell'equilibrio  e  per  i  tre  esercizi
          successivi,  l'organo  di  revisione  economico-finanziaria
          dell'ente trasmette al  Ministero  dell'interno,  entro  30
          giorni dalla scadenza di ciascun esercizio,  una  relazione
          sull'efficacia delle  misure  adottate  e  sugli  obiettivi
          raggiunti nell'esercizio. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dei commi 6 e  7  dell'art.
          16 del citato decreto-legge n. 95 del 2012: 
                "Art.  16.   Riduzione   della   spesa   degli   enti
          territoriali 
              1 - 5 (Omissis). 
              6.  Il  fondo  sperimentale   di   riequilibrio,   come
          determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, il fondo perequativo,  come  determinato
          ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto  legislativo  n.
          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          della Regione  Siciliana  e  della  Regione  Sardegna  sono
          ridotti di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  2.250
          milioni di euro per l'anno 2013 e 2.500 milioni di euro per
          l'anno 2014 e 2.600 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2015. Per gli anni 2012 e 2013 ai Comuni, di  cui  all'art.
          1, comma  1,  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,
          n.  122,  non  si  applicano  le  disposizioni  recate  dal
          presente comma, fermo restando il complessivo importo delle
          riduzioni ivi previste di 500 milioni di  euro  per  l'anno
          2012 e di  2.250  milioni  di  euro  per  l'anno  2013.  Le
          riduzioni da imputare a ciascun  comune  sono  determinate,
          tenendo conto anche delle analisi  della  spesa  effettuate
          dal  commissario  straordinario  di  cui  all'art.  2   del
          decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.  94,  degli
          elementi di costo nei  singoli  settori  merceologici,  dei
          dati  raccolti   nell'ambito   della   procedura   per   la
          determinazione  dei  fabbisogni   standard,   nonche'   dei
          fabbisogni standard  stessi,  e  dei  conseguenti  risparmi
          potenziali di ciascun ente, dalla  Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali, sulla base  dell'istruttoria  condotta
          dall'ANCI,   e   recepite   con   decreto   del   Ministero
          dell'interno  entro  il  15  ottobre,  relativamente   alle
          riduzioni  da  operare  nell'anno  2012.  Le  riduzioni  da
          applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013  sono
          determinate, con decreto di natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'interno,  in  proporzione  alla  media  delle
          spese  sostenute  per  consumi   intermedi   nel   triennio
          2010-2012,  desunte  dal  SIOPE,  fermo  restando  che   la
          riduzione per abitante di ciascun ente  non  puo'  assumere
          valore superiore al 250 per cento  della  media  costituita
          dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla  base  dei  dati
          SIOPE 2010-2012 e  la  popolazione  residente  di  tutti  i
          comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di  cui
          all'art. 156 del testo unico di cui al decreto  legislativo
          18 agosto 2000, n. 267. In caso di incapienza,  sulla  base
          dei dati comunicati dal Ministero  dell'interno,  l'Agenzia
          delle Entrate provvede al recupero delle predette somme nei
          confronti dei comuni  interessati  all'atto  del  pagamento
          agli stessi comuni dell'imposta municipale propria  di  cui
          all'art. 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214. Le somme recuperate sono versate  allo  Stato
          contestualmente all'imposta  municipale  propria  riservata
          allo Stato. Qualora le  somme  da  riversare  ai  comuni  a
          titolo di imposta municipale propria  risultino  incapienti
          per l'effettuazione del recupero di cui al  quarto  periodo
          del presente comma, il versamento al bilancio  dello  Stato
          della parte non recuperata e'  effettuato  a  valere  sulle
          disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778
          «Agenzia  delle  Entrate  -  Fondi  di  Bilancio»  che   e'
          reintegrata  con  i  successivi   versamenti   dell'imposta
          municipale propria spettante ai comuni. 
              6-bis e 6-ter (Omissis). 
              7.  Il  fondo  sperimentale   di   riequilibrio,   come
          determinato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 6
          maggio 2011, n. 68, il fondo perequativo, come  determinato
          ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto  legislativo  n.
          68 del  2011,  ed  i  trasferimenti  erariali  dovuti  alle
          province della Regione Siciliana e della  Regione  Sardegna
          sono ridotti di 500 milioni di euro per l'anno  2012  e  di
          1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e
          1.250 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Le
          riduzioni   da   imputare   a   ciascuna   provincia   sono
          determinate, tenendo conto anche delle analisi della  spesa
          effettuate dal commissario straordinario di cui all'art.  2
          del decreto-legge 7 maggio 2012,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.  94,  degli
          elementi di costo nei  singoli  settori  merceologici,  dei
          dati  raccolti   nell'ambito   della   procedura   per   la
          determinazione  dei  fabbisogni   standard,   nonche'   dei
          fabbisogni standard  stessi,  e  dei  conseguenti  risparmi
          potenziali di ciascun ente, dalla  Conferenza  Stato-citta'
          ed autonomie locali, sulla base  dell'istruttoria  condotta
          dall'UPI, e recepite con decreto del Ministero dell'interno
          entro il 15 ottobre 2012, relativamente alle  riduzioni  da
          operare nell'anno 2012, ed entro il 31 dicembre di  ciascun
          anno precedente a quello di riferimento relativamente  alle
          riduzioni da operare per gli anni  2013  e  successivi.  In
          caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali, il decreto del Ministero  dell'interno
          e'  comunque  emanato  entro  i   15   giorni   successivi,
          ripartendo le riduzioni in proporzione alle spese sostenute
          per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.
          Per gli anni 2013 e 2014, in deroga a quanto  previsto  dal
          periodo precedente, in caso di mancata deliberazione  della
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  le  riduzioni
          da  imputare  a  ciascuna  provincia  sono  determinate  in
          proporzione alle spese, desunte dal  SIOPE,  sostenute  nel
          2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione  di
          quelle relative alle spese  per  formazione  professionale,
          per trasporto pubblico locale, per la raccolta  di  rifiuti
          solidi urbani e per servizi  socialmente  utili  finanziati
          dallo Stato. In caso di incapienza,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          entrate provvede  al  recupero  delle  predette  somme  nei
          confronti  delle  province   interessate   a   valere   sui
          versamenti  dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'art. 60
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  riscossa
          tramite modello F24, all'atto del riversamento del relativo
          gettito  alle  province  medesime.  Qualora  le  somme   da
          riversare  alle  province  a  titolo   di   imposta   sulle
          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i
          ciclomotori, di cui all'art. 60 del decreto legislativo  15
          dicembre   1997,   n.   446   risultino   incapienti    per
          l'effettuazione del recupero di cui al quarto  periodo  del
          presente comma, il versamento al bilancio dello Stato della
          parte  non  recuperata  e'  effettuato   a   valere   sulle
          disponibilita' presenti sulla contabilita' speciale n. 1778
          «Agenzia  delle  Entrate  -  Fondi  di  Bilancio»  che   e'
          reintegrata con i successivi versamenti dell'imposta  sulle
          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i
          ciclomotori. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma  691  dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2013,  n.  147  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2014), come modificato dalla  presente
          legge: 
                "691. I comuni possono, in  deroga  all'art.  52  del
          decreto legislativo n. 446 del 1997,  affidare,  fino  alla
          scadenza    del    relativo    contratto,    la    gestione
          dell'accertamento e della riscossione della  TARI  e  della
          TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di  cui  ai
          commi 667 e 668, ai soggetti ai quali,  alla  data  del  31
          dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei
          rifiuti  o  di  accertamento  e  riscossione  del   tributo
          comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art.  14  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.". 
              Si riporta il testo del comma 11 dell'art.  56-bis  del
          decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69  (Disposizioni  urgenti
          per   il   rilancio   dell'economia),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,  come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art.  56-bis.  Semplificazione  delle  procedure  in
          materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali 
              1 - 10 (Omissis). 
              11.   In   considerazione   dell'eccezionalita'   della
          situazione  economica  e  tenuto   conto   delle   esigenze
          prioritarie di riduzione del debito pubblico,  al  fine  di
          contribuire alla stabilizzazione finanziaria  e  promuovere
          iniziative volte allo sviluppo economico  e  alla  coesione
          sociale, e' altresi' destinato al Fondo per  l'ammortamento
          dei titoli di Stato, con le modalita' di  cui  al  comma  5
          dell'art. 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85,
          il   10   per   cento   delle   risorse   nette   derivanti
          dall'alienazione  dell'originario  patrimonio   immobiliare
          disponibile  degli  enti  territoriali,   salvo   che   una
          percentuale uguale o maggiore non sia destinata  per  legge
          alla riduzione del debito del medesimo ente. Per  gli  enti
          territoriali  la  predetta  quota  del  10%  e'   destinata
          prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e  per
          la restante quota secondo quanto stabilito  dal  comma  443
          dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228.  Per  la
          parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei  titoli
          di  Stato,  resta  fermo  quanto  disposto  dal  comma  443
          dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
              (Omissis).". 
              Per il riferimento al testo del comma  15  dell'art.  1
          della citata legge  n.  35  del  2013,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 2. 
              Si riporta il testo del comma 2-ter  dell'art.  10  del
          citato decreto-legge n. 35 del 2013, come modificato  dalla
          presente legge: 
                "Art. 10. Modifiche al decreto-legge 6  luglio  2012,
          n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto
          2012, n. 135, e disposizioni in materia  di  versamento  di
          tributi locali 
              1. - 2-bis (Omissis). 
              2-ter. Al fine di favorire  il  compiuto,  ordinato  ed
          efficace  riordino  della  disciplina  delle  attivita'  di
          gestione e riscossione  delle  entrate  dei  Comuni,  anche
          mediante istituzione di un Consorzio, che si  avvale  delle
          societa' del Gruppo Equitalia per le attivita' di  supporto
          all'esercizio delle funzioni relative alla  riscossione,  i
          termini di cui all'art. 7, comma 2,  lettera  gg-ter),  del
          decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  e
          all'art. 3, commi 24, 25 e  25-bis,  del  decreto-legge  30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  sono  stabiliti
          inderogabilmente al 31 dicembre 2015. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 568-bis dell'art. 1 della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "568-bis.   Le   pubbliche   amministrazioni   locali
          indicate nell'elenco di cui  all'art.  1,  comma  3,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
          e  le  societa'  da   esse   controllate   direttamente   o
          indirettamente possono procedere: 
                  a) allo scioglimento della  societa',  consorzio  o
          azienda speciale controllata direttamente o indirettamente.
          Se lo scioglimento e' in corso  ovvero  e'  deliberato  non
          oltre ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti
          in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito
          allo  scioglimento  della  societa',  consorzio  o  azienda
          speciale sono esenti da  imposizione  fiscale,  incluse  le
          imposte sui redditi e l'imposta regionale  sulle  attivita'
          produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore  aggiunto.
          Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano
          in misura fissa. In tal caso i  dipendenti  in  forza  alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione  sono
          ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563  a
          568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una
          societa'   controllata   indirettamente,   le   plusvalenze
          realizzate  in  capo   alla   societa'   controllante   non
          concorrono alla formazione del reddito e del  valore  della
          produzione  netta  e  le   minusvalenze   sono   deducibili
          nell'esercizio  in  cui  sono  realizzate  e  nei   quattro
          successivi; 
                  b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga
          con procedura a  evidenza  pubblica  deliberata  non  oltre
          dodici mesi ovvero sia in corso alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente  disposizione,  delle  partecipazioni
          detenute alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione e alla contestuale assegnazione  del  servizio
          per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di
          societa' mista, al socio privato detentore di una quota  di
          almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della
          presente disposizione deve essere riconosciuto  il  diritto
          di  prelazione.  Ai  fini  delle  imposte  sui  redditi   e
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,   le
          plusvalenze non concorrono alla formazione  del  reddito  e
          del valore della produzione netta e  le  minusvalenze  sono
          deducibili nell'esercizio in  cui  sono  realizzate  e  nei
          quattro successivi.". 
              Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  280  recante
          "Norme di attuazione dello statuto speciale  della  regione
          Trentino-Alto Adige recante  modifiche  e  integrazioni  al
          D.P.R. 31 luglio  1978,  n.  569,  in  materia  di  catasto
          terreni e urbano" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
          luglio 2001, n. 161. 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 74 della legge 21
          novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale): 
                "Art. 74. Attribuzione o modificazione delle  rendite
          catastali. 
              1. A decorrere dal 1º gennaio 2000, gli  atti  comunque
          attributivi o  modificativi  delle  rendite  catastali  per
          terreni e fabbricati sono efficaci solo a  decorrere  dalla
          loro notificazione,  a  cura  dell'ufficio  del  territorio
          competente,  ai   soggetti   intestatari   della   partita.
          Dall'avvenuta  notificazione  decorre  il  termine  di  cui
          all'art. 21 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.
          546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di
          cui all'art. 2, comma 3, dello stesso decreto  legislativo.
          Dell'avvenuta notificazione  gli  uffici  competenti  danno
          tempestiva comunicazione ai comuni interessati. 
              2. Per gli atti che abbiano comportato  attribuzione  o
          modificazione della rendita, adottati entro il 31  dicembre
          1999,  che  siano  stati  recepiti   in   atti   impositivi
          dell'amministrazione finanziaria o degli  enti  locali  non
          divenuti definitivi, non sono dovuti sanzioni ed  interessi
          relativamente  al  periodo  compreso   tra   la   data   di
          attribuzione o modificazione  della  rendita  e  quella  di
          scadenza del  termine  per  la  presentazione  del  ricorso
          avverso il  suddetto  atto,  come  prorogato  dal  presente
          comma. Non si fa luogo in alcun caso a rimborso di  importi
          comunque pagati. Il ricorso di cui all'art. 2, comma 3, del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e  successive
          modificazioni,  avverso  gli  atti  di  attribuzione  o  di
          modificazione delle rendite, resi  definitivi  per  mancata
          impugnazione, puo' essere  proposto  entro  il  termine  di
          sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge. 
              3. Per gli atti che abbiano comportato  attribuzione  o
          modificazione della rendita, adottati entro il 31  dicembre
          1999,   non   ancora   recepiti    in    atti    impositivi
          dell'Amministrazione finanziaria o  degli  enti  locali,  i
          soggetti attivi di imposta provvedono, entro i  termini  di
          prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli
          tributi,    alla    liquidazione     o     all'accertamento
          dell'eventuale imposta  dovuta  sulla  base  della  rendita
          catastale   attribuita.   I   relativi   atti    impositivi
          costituiscono  a  tutti   gli   effetti   anche   atti   di
          notificazione   della   predetta   rendita.   Dall'avvenuta
          notificazione decorre il termine per proporre il ricorso di
          cui  all'art.  2,  comma  3,  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 
              4. All'art. 5, comma  4,  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 504,  e  successive  modificazioni,  sono
          abrogati il secondo,  il  terzo,  il  quarto  e  il  quinto
          periodo. 
              5. Le disposizioni di cui  all'art.  2,  comma  1,  del
          decreto-legge 23  gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,  n.  75,  recante
          retroattivita' dei minori estimi  catastali,  si  applicano
          anche all'imposta comunale sull'incremento di valore  degli
          immobili (INVIM). 
              6. Le disposizioni di cui all'art. 2 del  decreto-legge
          23 gennaio 1993,  n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso
          che, ai soli fini del  medesimo  decreto,  tra  le  imposte
          dirette e' inclusa anche l'imposta comunale sugli  immobili
          (ICI).". 
              Si  riporta  il  testo   vigente   dell'art.   13   del
          decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (Interventi  urgenti
          di  avvio  del  piano   "Destinazione   Italia",   per   il
          contenimento  delle  tariffe  elettriche  e  del  gas,  per
          l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
          delle imprese, nonche' misure per la realizzazione di opere
          pubbliche ed EXPO  2015),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9: 
                "Art. 13. Disposizioni urgenti per EXPO 2015,  per  i
          lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo 
              1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n.
          146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni  disposte  dalla
          delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010  sono  revocate.  Le
          quote  annuali  dei  contributi   revocati,   iscritte   in
          bilancio, affluiscono al Fondo di cui all'art. 32, comma 6,
          del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme
          relative  ai  finanziamenti  revocati  iscritte  in   conto
          residui, ad eccezione di quelle conservate in  bilancio  ai
          sensi dell'art. 30 della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,
          dovranno essere  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato,   entro   il   31   dicembre   2013,   per    essere
          successivamente  riassegnate,   compatibilmente   con   gli
          equilibri  di  finanza  pubblica,  sul  Fondo  di  cui   al
          precedente periodo. Le risorse revocate sono destinate, con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          in relazione alle annualita' disponibili: 
                a) prioritariamente, per l'importo di 53,2 milioni di
          euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi
          a opere di connessione indispensabili  per  lo  svolgimento
          dell'Evento  Expo  2015,  gia'   individuate   dal   tavolo
          Lombardia,   riguardanti   il    parcheggio    remoto    di
          stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31  milioni
          di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel
          limite di 17,2 milioni di  euro  e  le  connesse  opere  di
          collegamento e accoglienza tra  il  parcheggio  e  il  sito
          espositivo, nel limite di 5 milioni di euro; 
                b) per l'importo di 45  milioni  di  euro,  ad  opere
          necessarie  per  l'accessibilita'  ferroviaria  Malpensa  -
          terminal T1-T2; 
                c) per l'importo di 42,8 milioni di euro, alla  linea
          M4 della metropolitana di Milano. 
              1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  in
          un'apposita sezione del proprio sito web istituzionale,  il
          CIPE pubblica un'anagrafe dei provvedimenti aventi forza di
          legge con i quali, a far data dal  1°  gennaio  2010,  sono
          state  revocate  le  assegnazioni  disposte   con   proprie
          delibere. Nell'anagrafe, da aggiornare con  cadenza  almeno
          trimestrale, per ogni provvedimento devono essere  indicati
          la consistenza delle risorse revocate,  le  finalita'  alle
          quali  tali   risorse   sono   state   destinate   con   il
          provvedimento di revoca e con gli atti successivi  previsti
          dallo stesso provvedimento, nonche' lo stato di avanzamento
          procedurale, fisico e finanziario sia  degli  interventi  a
          beneficio dei  quali  sono  state  riassegnate  le  risorse
          revocate,  sia  di  quelli  oggetto   delle   delibere   di
          assegnazione revocate. 
              2. L'importo di 42,8 milioni di euro  per  l'anno  2013
          assegnato dal CIPE nella seduta  del  9  settembre  2013  a
          valere  sulle  risorse   dell'art.   18,   comma   1,   del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  a  favore
          della linea M4 della metropolitana di Milano  e'  assegnato
          al Collegamento SS  11-SS  233,  lotto  1-B,  di  cui  alla
          lettera a) del comma 1. Il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare con propri  decreti  le
          occorrenti variazioni  di  bilancio.  Il  contributo  dello
          Stato assegnato, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato
          decreto-legge  n.  69  del  2013,  alla  linea   M4   della
          metropolitana di Milano, nel complessivo importo  di  172,2
          milioni di euro, e' revocato, in caso  di  mancata  stipula
          del contratto di finanziamento entro il 31  dicembre  2014.
          Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e  dei
          trasporti  da  trasmettere  al  CIPE  vengono  definiti  il
          cronoprogramma dei lavori e le modalita' di monitoraggio. 
              3. In relazione agli interventi  di  cui  al  comma  1,
          lettere a) e b), i  soggetti  attuatori  sono  autorizzati,
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ad
          avviare le  procedure  per  l'affidamento  dei  lavori  nel
          limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b)  del
          comma 1 e dal comma 2 e  a  condizione  che  le  erogazioni
          avvengano   compatibilmente   con   le   risorse   iscritte
          sull'apposito capitolo di bilancio. Il Commissario Unico di
          cui all'art. 5 del decreto-legge 26  aprile  2013,  n.  43,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2013,
          n. 71, e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo
          degli interventi regionali e sovra regionali vigilano sullo
          stato di attuazione  delle  opere  e,  ove  necessario,  il
          Commissario Unico adotta le deroghe per  l'immediato  avvio
          delle opere e per la loro tempestiva realizzazione. 
              4. Le disponibilita' derivanti dalle revoche di cui  al
          comma 1 non utilizzate per le finalita' ivi  previste  sono
          destinate alla realizzazione di  interventi  immediatamente
          cantierabili    finalizzati    al    miglioramento    della
          competitivita'  dei  porti  italiani  e  a   rendere   piu'
          efficiente   il   trasferimento   ferroviario   e    modale
          all'interno dei sistemi portuali, nella fase  iniziale  per
          favorire i traffici con i  Paesi  dell'Unione  Europea,  da
          sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentite le Regioni interessate. Per le  medesime  finalita'
          sono revocati i fondi statali di cui all'art. 1, comma 994,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  trasferiti   o
          assegnati   alle   Autorita'   portuali,   anche   mediante
          operazioni finanziarie di mutuo con oneri di ammortamento a
          carico  dello  Stato,  per  la   realizzazione   di   opere
          infrastrutturali, a fronte  dei  quali,  essendo  trascorsi
          almeno due anni dal trasferimento o dall'assegnazione,  non
          sia stato pubblicato il bando di  gara  per  l'assegnazione
          dei lavori, fatti salvi gli effetti  dei  bandi  pubblicati
          prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
          Le  disponibilita'  derivanti  dalle  revoche  di  cui   al
          precedente  periodo  sono  individuate  con   decreto   del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, e sono versate all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per  essere  riassegnate,  nel  limite  di  200
          milioni  di  euro  per  l'anno  2014,  ad  apposito  Fondo,
          istituito nello stato di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti. Il CIPE assegna,  a  valere
          sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma,
          le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi
          di cui alla delibera del CIPE n. 146 del 17 novembre  2006,
          revocata ai  sensi  del  comma  1  del  presente  articolo,
          subordinatamente     alla     trasmissione     da     parte
          dell'amministrazione  aggiudicatrice  al  Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi  dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente decreto, del  progetto  definitivo  aggiornato  ai
          prezzari vigenti, che viene posto a base  di  gara,  e  del
          relativo  cronoprogramma.  In  sede  di  assegnazione   del
          finanziamento, il CIPE prevede le modalita'  di  revoca  in
          caso  di  mancato  avvio  dei  lavori  nel   rispetto   del
          cronoprogramma. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, entro il 31 maggio  di  ogni  anno,  assegna  al
          Comando generale del Corpo delle capitanerie  di  porto  le
          risorse di cui al secondo periodo del comma 6 del  presente
          articolo  ai  fini  dell'attuazione  del  sistema  di   cui
          all'art. 2,  comma  1,  lettera  t-undecies),  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2005, n. 196. 
              5. Nel caso in cui  la  revoca  riguardi  finanziamenti
          realizzati mediante operazioni  finanziarie  di  mutuo  con
          oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il  decreto
          di cui al comma 4 e per le medesime finalita'  e'  disposta
          la cessione ad altra  Autorita'  portuale  della  parte  di
          finanziamento  ancora  disponibile   presso   il   soggetto
          finanziatore,  fermo  restando  che  il   Ministero   delle
          infrastrutture e dei  trasporti  continua  a  corrispondere
          alla banca mutuante,  fino  alla  scadenza,  la  quota  del
          contributo   dovuta   in   relazione   all'ammontare    del
          finanziamento   erogato.   L'eventuale   risoluzione    dei
          contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza
          pubblica. 
              6. Una quota pari a 23 milioni di euro delle risorse di
          cui al comma 1 dell'art.  18-bis  della  legge  28  gennaio
          1994, n. 84, e' assegnata a decorrere dall'anno  2014  alla
          realizzazione degli interventi immediatamente  cantierabili
          finalizzati al miglioramento della competitivita' dei porti
          italiani e  a  rendere  piu'  efficiente  il  trasferimento
          ferroviario  e  modale  all'interno  dei  sistemi  portuali
          previsti al comma 4. Nell'ambito degli interventi di cui al
          primo   periodo   destinati    al    miglioramento    della
          competitivita' dei porti italiani e a valere sulle  risorse
          ivi previste, una quota  pari  a  3  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonche' pari a 1 milione di
          euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e' destinata,
          al fine di ottemperare alla previsione di cui  all'art.  8,
          comma 13,  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2012,  n.  221,  per  far  fronte   alle   spese   connesse
          all'adeguamento e allo sviluppo del sistema di cui all'art.
          2, comma 1, lettera t-undecies), del decreto legislativo 19
          agosto 2005, n. 196, anche allo scopo di consentire che  le
          informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2,  e  9-bis
          del citato decreto legislativo n. 196 del 2005, in possesso
          dell'amministrazione di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera
          m), del medesimo decreto  legislativo,  limitatamente  alle
          informazioni relative  alle  navi  presenti  nella  propria
          circoscrizione portuale e nella rada adiacente e alle  navi
          dirette  verso  le  medesime  aree,  possano  essere   rese
          disponibili alle autorita' portuali, con modalita'  che  la
          citata amministrazione stabilisce attraverso le  previsioni
          di cui all'art. 34, comma 46, del citato  decreto-legge  n.
          179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          221 del 2012. 
              6-bis. Per le finalita' di EXPO 2015 e  in  particolare
          per la realizzazione del modulo  informatico/telematico  di
          interconnessione  del  sistema  di  gestione   della   rete
          logistica nazionale con la piattaforma logistica  nazionale
          digitale, con particolare riferimento al corridoio doganale
          virtuale, il  soggetto  attuatore  unico  di  cui  all'art.
          61-bis, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, e' autorizzato a stipulare apposita convenzione  con
          le societa' EXPO 2015 Spa e  Fiera  di  Milano  Spa  e  con
          l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli.   Le   relative
          attivita' sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              7.  Il  CIPE,   su   proposta   del   Ministero   delle
          infrastrutture e dei trasporti,  d'intesa  con  le  Regioni
          interessate, entro il 30 giugno 2014 assegna le risorse  di
          cui ai commi 4, 5 e 6,  ad  esclusione  di  quelle  di  cui
          all'ultimo periodo del medesimo  comma  6,  contestualmente
          all'approvazione dei progetti definitivi degli  interventi.
          In caso di mancata  presentazione  dei  progetti  entro  il
          termine di cui  al  periodo  precedente,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
          Presidente della Regione interessata,  e'  nominato,  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   un
          Commissario   delegato   del   Governo   per   l'attuazione
          dell'intervento. 
              7-bis.  Nell'ambito  delle  infrastrutture  considerate
          strategiche ai sensi dell'art. 1 della  legge  21  dicembre
          2001, n. 443, e successive modificazioni, alle imprese  che
          subiscono danni ai materiali, alle attrezzature e  ai  beni
          strumentali  come  conseguenza  di  delitti   non   colposi
          commessi al fine di  ostacolare  o  rallentare  l'ordinaria
          esecuzione  delle  attivita'  di   cantiere,   e   pertanto
          pregiudicando il corretto  adempimento  delle  obbligazioni
          assunte per la realizzazione dell'opera,  con  decreto  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'  essere
          concesso un indennizzo per una quota della parte  eccedente
          le   somme   liquidabili    dall'assicurazione    stipulata
          dall'impresa o, qualora non assicurata, per una  quota  del
          danno   subito,    comunque    nei    limiti    complessivi
          dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma.  Per
          tali indennizzi e' autorizzata la spesa  di  2  milioni  di
          euro per l'anno 2014 e di 5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
          riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
          fini del  bilancio  triennale  2014-2016,  nell'ambito  del
          programma "Fondi di  riserva  e  speciali"  della  missione
          "Fondi  da  ripartire"  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  2014,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. 
              8. All'art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111, la parola: «2008» e' sostituita  dalla
          seguente: «2010». 
              9. In deroga agli articoli 243-bis,  comma  8,  lettera
          g),  e  comma  9,  lettera  d),  e  243-ter   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (66),  il  comune  di
          Napoli e' autorizzato a contrarre mutui  necessari  per  il
          perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza per
          la realizzazione  della  linea  1  della  metropolitana  di
          Napoli. 
              9-bis.  Al  fine  di  assicurare  la  continuita'   del
          servizio  pubblico  ferroviario   sulla   tratta   Stazione
          centrale FS di Salerno - Stadio Arechi, le risorse  statali
          impegnate per la realizzazione della tratta medesima e  non
          utilizzate sono destinate, nel limite di 5 milioni di euro,
          per l'acquisto di materiale rotabile al fine  di  garantire
          la funzionalita'  del  contratto  di  servizio  ferroviario
          regionale per il biennio 2014-2015. 
              10.  All'art.  118  del  codice  di  cui   al   decreto
          legislativo  12  aprile  2006,   n.   163,   e   successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 3, dopo il terzo periodo e'  aggiunto  il
          seguente: «Ove ricorrano condizioni di crisi di  liquidita'
          finanziaria  dell'affidatario,  comprovate   da   reiterati
          ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei  cottimisti,
          o  anche  dei  diversi  soggetti   che   eventualmente   lo
          compongono, accertate dalla  stazione  appaltante,  per  il
          contratto di appalto in  corso  puo'  provvedersi,  sentito
          l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di
          gara, al pagamento diretto alle  mandanti,  alle  societa',
          anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione
          unitaria dei lavori a norma dell'art. 93 del regolamento di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre
          2010, n. 207, nonche' al  subappaltatore  o  al  cottimista
          dell'importo  dovuto  per  le  prestazioni   dagli   stessi
          eseguite»; 
                b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
                  «3-bis.  .  E'  sempre  consentito  alla   stazione
          appaltante, anche per i  contratti  di  appalto  in  corso,
          nella pendenza di procedura di  concordato  preventivo  con
          continuita' aziendale, provvedere ai pagamenti  dovuti  per
          le prestazioni eseguite dagli  eventuali  diversi  soggetti
          che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle
          societa', anche consortili,  eventualmente  costituite  per
          l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'art.  93  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai
          cottimisti,  secondo  le   determinazioni   del   tribunale
          competente per l'ammissione alla predetta procedura 
                  3-ter. Nelle ipotesi di  cui  ai  commi  3,  ultimo
          periodo, e 3-bis, la stazione appaltante, ferme restando le
          disposizioni previste in materia di  obblighi  informativi,
          pubblicita'  e  trasparenza,  e'  in  ogni  caso  tenuta  a
          pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme
          liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.». 
              11.  Le  disposizioni  in  materia  di  svincolo  delle
          garanzie  di  buona  esecuzione  relative  alle  opere   in
          esercizio di cui all'art. 237-bis del  decreto  legislativo
          12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di
          appalto  aventi  ad  oggetto  opere  pubbliche,  anche   se
          stipulati anteriormente rispetto alla data  di  entrata  in
          vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006.  Per
          le societa' o enti comunque denominati  di  proprieta'  del
          Ministero dell'economia e delle finanze e  sottoposti  alla
          vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con  lo  Stato
          contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione
          ed investimenti,  e'  fatto  obbligo  di  rendicontare  nei
          documenti  di   programmazione   pluriannuale   l'ammontare
          complessivo  della  liquidita'  liberata  e  l'oggetto   di
          destinazione della stessa. 
              11-bis. All'art. 186-bis del  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
                «Successivamente  al   deposito   del   ricorso,   la
          partecipazione a  procedure  di  affidamento  di  contratti
          pubblici deve essere autorizzata dal  tribunale,  acquisito
          il parere  del  commissario  giudiziale,  se  nominato;  in
          mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.». 
              [12. All'art. 114 del  decreto  legislativo  30  aprile
          1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il  comma  2
          e' inserito il seguente: «2-bis. Le prescrizioni di cui  al
          comma 2 non si applicano ai carrelli di  cui  all'art.  58,
          comma 2, lettera c), qualora circolino su strada per  brevi
          e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. Con decreto  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti   sono
          stabilite   le   relative   prescrizioni    tecniche    per
          l'immissione in circolazione.».] 
              13. All'art. 2, comma 1, primo periodo, della legge  14
          novembre 1995, n.  481,  dopo  le  parole:  «per  l'energia
          elettrica» sono inserite le  seguenti:  «,  il  gas  ed  il
          sistema idrico» e le parole: «e il gas» sono soppresse. 
              14. I gestori  di  aeroporti  che  erogano  contributi,
          sussidi o ogni altra forma di emolumento ai  vettori  aerei
          in funzione dell'avviamento e sviluppo di rotte destinate a
          soddisfare e promuovere la domanda nei rispettivi bacini di
          utenza,   devono   esperire   procedure   di   scelta   del
          beneficiario trasparenti e tali da garantire la piu'  ampia
          partecipazione  dei  vettori  potenzialmente   interessati,
          secondo modalita' da definirsi  con  apposite  Linee  guida
          adottate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentiti l'Autorita' di regolazione dei trasporti  e  l'Ente
          Nazionale per l'Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto. 
              15. I gestori aeroportuali comunicano all'Autorita'  di
          regolazione  dei  trasporti  e   all'Ente   Nazionale   per
          l'Aviazione Civile l'esito  delle  procedure  previste  dal
          comma  14,  ai  fini  della  verifica  del  rispetto  delle
          condizioni di trasparenza e competitivita'. 
              15-bis. Al fine di  evitare  effetti  distorsivi  della
          concorrenza tra gli  scali  aeroportuali  e  di  promuovere
          l'attrattivita' del sistema  aeroportuale  italiano,  anche
          con riferimento agli eventi  legati  all'EXPO  2015,  nella
          definizione  della  misura  dell'imposta  regionale   sulle
          emissioni sonore degli aeromobili civili  (IRESA),  di  cui
          agli articoli 90 e seguenti della legge 21  novembre  2000,
          n. 342, il valore massimo dei parametri delle misure  IRESA
          non puo' essere superiore a euro 0,50.  Fermo  restando  il
          valore  massimo  sopra  indicato,  la  determinazione   del
          tributo e' rimodulata tenendo conto anche  degli  ulteriori
          criteri della distinzione tra  voli  diurni  e  notturni  e
          delle  peculiarita'  urbanistiche  delle  aree  geografiche
          prospicienti i singoli aeroporti. 
              16. L'addizionale comunale istituita dall'art. 2, comma
          11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed  i  successivi
          incrementi  disposti  dall'art.   2,   comma   5-bis,   del
          decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,  dall'art.  1,  comma
          1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art.  4,
          comma 75, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non e'  dovuta
          dai  passeggeri  in  transito  negli   scali   aeroportuali
          nazionali, se provenienti da scali domestici. 
              17. L'addizionale Commissariale per  Roma  Capitale  di
          cui all'art. 14, comma  14,  del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122,  continua  ad  applicarsi  a  tutti  i
          passeggeri con voli originanti e in transito negli scali di
          Roma Fiumicino  e  Ciampino,  ad  eccezione  di  quelli  in
          transito aventi origine e destinazione domestica. 
              18. Alle minori entrate derivanti dai commi  16  e  17,
          pari a 9 milioni  9  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2014,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dei trasferimenti correnti da parte  dello  Stato
          all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di cui  all'art.
          11-decies del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n. 248. Al ristoro delle predette minori entrate  a  favore
          dei soggetti  interessati,  si  provvede  con  decreto  del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
          con il Ministero dell'interno, il Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali  e  il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro il 30  giugno  di  ciascun
          anno.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti, negli stati di
          previsione  dei  Ministeri   interessati,   le   occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              19. Per l'anno 2014  le  indennita'  di  volo  previste
          dalla legge o dal contratto collettivo non concorrono  alla
          formazione del reddito ai fini  contributivi.  Le  medesime
          indennita' di cui al  periodo  precedente  concorrono  alla
          determinazione della retribuzione pensionabile nella misura
          del 50 per cento del loro ammontare. 
              20. Alla copertura dell'onere recato dal comma 19, pari
          a 28 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a  valere
          sulle risorse riscosse dall'ENAV  per  lo  svolgimento  dei
          servizi di navigazione aerea di rotta svolti a  favore  del
          traffico aereo civile, che a  tal  fine,  per  il  medesimo
          importo  sono  versate  dall'ENAV  stesso  all'entrata  del
          bilancio  dello   Stato   nell'anno   2014.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti,
          alle occorrenti variazioni di bilancio. 
              21. All'art. 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 47, le parole:  «1°  gennaio  2016»  sono
          sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2019»; 
                b) al comma 48, le parole: «31  dicembre  2015»  sono
          sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018». 
              22. All'art. 3, comma 47, della legge 28  giugno  2012,
          n. 92, la lettera c) e' abrogata. 
              23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 21,
          pari a 184 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2016,
          2017  e  2018,  si  provvede  mediante  il   corrispondente
          incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco
          di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre  2003,
          n. 350, e successive modificazioni, da destinare  all'INPS.
          La misura  dell'incremento  dell'addizionale  comunale  sui
          diritti d'imbarco e' fissata con decreto del Ministro delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  emanarsi  entro  il  31
          ottobre 2015, alla cui adozione e' subordinata  l'efficacia
          della disposizione di cui al comma 21. 
              24.  Anche  in  vista  dell'EXPO  2015,  al   fine   di
          promuovere  il  coordinamento  dell'accoglienza  turistica,
          tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto  il
          territorio  nazionale,  di  beni  culturali  e  ambientali,
          nonche' il miglioramento dei servizi per  l'informazione  e
          l'accoglienza dei turisti,  sono  finanziati  progetti  che
          individuino uno o piu' interventi di  valorizzazione  e  di
          accoglienza tra loro coordinati. I progetti possono  essere
          presentati da comuni, da piu' comuni in collaborazione  tra
          loro o da unioni di comuni  con  popolazione  tra  5.000  e
          150.000 abitanti. Ogni comune o  raggruppamento  di  comuni
          potra' presentare un solo progetto articolato in uno o piu'
          interventi  fra  loro  coordinati,  con  una  richiesta  di
          finanziamento che non potra' essere inferiore a  1  milione
          di euro e superiore a 5 milioni di euro e purche' in ordine
          agli   interventi   previsti   sia   assumibile   l'impegno
          finanziario entro il 30 settembre 2015 e ne  sia  possibile
          la conclusione entro venti mesi da  quest'ultima  data.  In
          via subordinata, possono essere finanziati anche interventi
          di  manutenzione  straordinaria   collegati   ai   medesimi
          obiettivi  di  valorizzazione  della  dotazione   di   beni
          storici, culturali, ambientali e di attrattivita' turistica
          inseriti nei progetti di cui  al  presente  comma,  per  un
          importo non inferiore a 100.000  euro  e  non  superiore  a
          500.000 euro. Nel caso in  cui  il  costo  complessivo  del
          progetto sia superiore ai limiti di finanziamento indicati,
          il soggetto o i soggetti interessati dovranno  indicare  la
          copertura  economica,  a  proprie  spese,  per   la   parte
          eccedente. 
              25. Entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro
          dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
          concerto con il Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
          autonomie, sono disciplinati i criteri per l'utilizzo delle
          risorse per gli interventi  di  cui  al  comma  24  e  sono
          previste le modalita' di attuazione dei relativi interventi
          anche attraverso apposita  convenzione  con  l'Associazione
          nazionale dei comuni italiani (ANCI). 
              25-bis. Gli enti  locali  sono  tenuti  ad  inviare  le
          relazioni  di  cui  all'art.  34,  commi  20  e   21,   del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,
          all'Osservatorio per i servizi pubblici  locali,  istituito
          presso il Ministero dello  sviluppo  economico  nell'ambito
          delle  risorse  umane,  strumentali  e   finanziarie   gia'
          disponibili  a  legislazione  vigente  e   comunque   senza
          maggiori oneri per la finanza pubblica, che  provvedera'  a
          pubblicarle nel proprio portale telematico contenente  dati
          concernenti l'applicazione  della  disciplina  dei  servizi
          pubblici locali di rilevanza economica sul territorio. 
              26. All'intervento di cui al comma 24,  sono  destinati
          finanziamenti complessivi sino a un massimo di 500  milioni
          di euro. 
              27. Alla copertura dei suddetti oneri si  provvede  con
          le risorse derivanti dalla riprogrammazione  del  Piano  di
          Azione Coesione, secondo le procedure di  cui  all'art.  4,
          comma  3,  del  decreto-legge  28  giugno  2013,   n.   76,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 99, nonche' con le  risorse  derivanti  dalla  eventuale
          riprogrammazione,  in  accordo   con   le   Amministrazioni
          responsabili della loro attuazione, dei Programmi Operativi
          della programmazione  2007-2013  della  politica  regionale
          comunitaria. 
              28.  Eventuali  ulteriori  risorse  che  si   dovessero
          rendere disponibili in conseguenza  delle  riprogrammazioni
          di cui al comma 27, potranno essere utilizzate per elevare,
          fino a concorrenza dei  relativi  importi,  il  plafond  di
          finanziamenti   previsto   al    comma    26    destinabili
          all'intervento di cui al comma 24.". 
              Il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          27 giugno 2014  (Strumenti  per  favorire  la  cessione  di
          crediti certificati ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge
          24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 23 giugno 2014, n. 89) e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 luglio 2014, n. 162. 
              La legge 7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle
          citta'  metropolitane,  sulle  province,  sulle  unioni   e
          fusioni di comuni) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
          aprile 2014, n. 81. 
              Si riporta il testo vigente del comma  95  dell'art.  1
          della citata legge n. 56 del 2014: 
              "95. La regione, entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  provvede,  sentite  le
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,  a
          dare attuazione all'accordo di cui al comma 91. Decorso  il
          termine senza che la regione abbia provveduto,  si  applica
          l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.". 
              Si riporta il testo del comma  122  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "122. Al finanziamento  degli  incentivi  di  cui  ai
          commi 118 e 121 si provvede, quanto a 1  miliardo  di  euro
          per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e a  500  milioni
          di euro per l'anno  2018,  a  valere  sulla  corrispondente
          riprogrammazione delle risorse del Fondo  di  rotazione  di
          cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.  183,  gia'
          destinate agli interventi del Piano di azione coesione,  ai
          sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 12 novembre  2011,
          n. 183, che, dal sistema di monitoraggio  del  Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello  Stato   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  risultano   non   ancora
          impegnate alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge." 
              La  legge  6  dicembre  1971,  n.  1084,  e  successive
          modificazioni  (Norme  sul  riordinamento  del   Fondo   di
          previdenza  per  il  personale  dipendente  dalle   aziende
          private del gas) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  20
          dicembre 1971, n. 320. 
              Il  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,   n.   252
          (Disciplina delle forme  pensionistiche  complementari)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13  dicembre  2005,  n.
          289, S.O. 
              Si riporta il testo vigente del comma  1  dell'art.  16
          del citato decreto legislativo n. 252 del 2005: 
                "Art. 16. Contributo di solidarieta' 
              1. Fermo  restando  l'assoggettamento  a  contribuzione
          ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di  tutte
          le quote ed elementi retributivi di cui all'art.  12  della
          legge 30 aprile 1969, n. 153, e  successive  modificazioni,
          anche se destinate a previdenza complementare, a carico del
          lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore
          di lavoro, diverse da  quella  costituita  dalla  quota  di
          accantonamento al TFR, destinate a realizzare le  finalita'
          di previdenza pensionistica complementare di  cui  all'art.
          1, e' applicato  il  contributo  di  solidarieta'  previsto
          nella  misura  del  10  per  cento  dall'art.   9-bis   del
          decreto-legge  29  marzo  1991,  n.  103,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente dell'art. 2120  del  codice
          civile: 
                "Art.  2120.  Disciplina  del  trattamento  di   fine
          rapporto. 
              In ogni caso  di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro
          subordinato, il prestatore  di  lavoro  ha  diritto  ad  un
          trattamento di fine rapporto. Tale trattamento  si  calcola
          sommando per ciascun anno di  servizio  una  quota  pari  e
          comunque  non  superiore  all'importo  della   retribuzione
          dovuta per l'anno stesso  divisa  per  13,5.  La  quota  e'
          proporzionalmente  ridotta  per  le   frazioni   di   anno,
          computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali  o
          superiori a 15 giorni. 
              Salvo diversa previsione dei  contratti  collettivi  la
          retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende
          tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in
          natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a
          titolo non  occasionale  e  con  esclusione  di  quanto  e'
          corrisposto a titolo di rimborso spese. 
              In caso di sospensione della prestazione di lavoro  nel
          corso dell'anno per una delle cause di cui  all'art.  2110,
          nonche' in caso di sospensione totale  o  parziale  per  la
          quale sia prevista l'integrazione  salariale,  deve  essere
          computato  nella  retribuzione  di  cui  al   primo   comma
          l'equivalente  della  retribuzione  a  cui  il   lavoratore
          avrebbe avuto diritto in caso di  normale  svolgimento  del
          rapporto di lavoro. 
              Il trattamento di cui al precedente  primo  comma,  con
          esclusione della quota maturata nell'anno, e' incrementato,
          su  base  composta,  al  31  dicembre  di  ogni  anno,  con
          l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in
          misura fissa e dal 75 per  cento  dell'aumento  dell'indice
          dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
          impiegati,  accertato  dall'ISTAT,  rispetto  al  mese   di
          dicembre dell'anno precedente. 
              Ai fini della applicazione del tasso  di  rivalutazione
          di  cui  al  comma  precedente  per   frazioni   di   anno,
          l'incremento dell'indice ISTAT  e'  quello  risultante  nel
          mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello
          di dicembre  dell'anno  precedente.  Le  frazioni  di  mese
          uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese
          intero. 
              Il prestatore  di  lavoro,  con  almeno  otto  anni  di
          servizio presso lo stesso datore di lavoro, puo'  chiedere,
          in costanza di rapporto di lavoro,  una  anticipazione  non
          superiore al 70  per  cento  sul  trattamento  cui  avrebbe
          diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della
          richiesta. 
              Le  richieste  sono  soddisfatte  annualmente  entro  i
          limiti del 10 per cento degli  aventi  titolo,  di  cui  al
          precedente comma, e comunque del 4  per  cento  del  numero
          totale dei dipendenti. 
              La richiesta deve essere giustificata dalla  necessita'
          di: 
                a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi
          straordinari  riconosciuti   dalle   competenti   strutture
          pubbliche; 
                b) acquisto della prima casa di abitazione per se'  o
          per i figli, documentato con atto notarile. 
              L'anticipazione puo' essere ottenuta una sola volta nel
          corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti  gli
          effetti, dal trattamento di fine rapporto. 
              Nell'ipotesi   di   cui   all'art.   2122   la   stessa
          anticipazione e' detratta  dall'indennita'  prevista  dalla
          norma medesima. 
              Condizioni di miglior favore  possono  essere  previste
          dai  contratti  collettivi  o  da  patti   individuali.   I
          contratti collettivi possono altresi' stabilire criteri  di
          priorita'   per   l'accoglimento   delle    richieste    di
          anticipazione.". 
              Per il riferimento al testo del comma  3  dell'art.  31
          della citata legge n.  183  del  2011,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 4. 
              Si riporta il testo vigente degli articoli 32 e 35  del
          codice della navigazione: 
                "Art.  32.  Delimitazione   di   zone   del   demanio
          marittimo. 
              Il capo del compartimento, quando sia necessario  o  se
          comunque ritenga opportuno promuovere la  delimitazione  di
          determinate zone del demanio marittimo,  invita,  nei  modi
          stabiliti dal regolamento, le pubbliche amministrazioni e i
          privati che possono avervi interesse a presentare  le  loro
          deduzioni e ad assistere alle relative operazioni. 
              Le  contestazioni   che   sorgono   nel   corso   della
          delimitazione  sono  risolte  in  via  amministrativa   dal
          direttore  marittimo,  di  concerto  con  l'intendente   di
          finanza, con provvedimento definitivo. 
              In caso di accordo di tutte  le  parti  interessate  il
          provvedimento del direttore marittimo da' atto nel relativo
          processo verbale dell'accordo intervenuto. 
              Negli  altri  casi   il   provvedimento   deve   essere
          comunicato, con i relativi documenti, al  ministro  per  la
          marina mercantile, il quale  entro  sessanta  giorni  dalla
          ricezione puo' annullarlo con suo decreto, da  notificarsi,
          entro i  dieci  giorni  successivi,  agli  interessati  per
          tramite del direttore marittimo. 
              In  caso  di  annullamento,  la  risoluzione   in   via
          amministrativa della contestazione spetta al  ministro  per
          la  marina  mercantile,  di  concerto  con  quello  per  le
          finanze. 
              Nelle    controversie    innanzi     alle     autorita'
          giurisdizionali,  la  tutela  dei  beni  demaniali   spetta
          esclusivamente al ministro per le finanze." 
                "Art. 35. Esclusione di zone dal demanio marittimo 
              Le zone demaniali che dal capo  del  compartimento  non
          siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare  sono
          escluse dal demanio marittimo con decreto del ministro  per
          le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.".