(( Art. 7 bis 
 
 
Assicurazione degli amministratori  locali  e  rimborso  delle  spese
                               legali 
 
  1. All'articolo 86 del testo unico di cui  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico,
senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  possono
assicurare  i  propri  amministratori  contro  i  rischi  conseguenti
all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per
gli amministratori locali e'  ammissibile,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza  pubblica,  nel  limite  massimo  dei  parametri
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31
dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del  procedimento  con
sentenza di assoluzione  o  di  emanazione  di  un  provvedimento  di
archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: 
  a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; 
  b) presenza di  nesso  causale  tra  funzioni  esercitate  e  fatti
giuridicamente rilevanti; 
  c) assenza di dolo o colpa grave.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'art.  86  del  citato  decreto
          legislativo n. 267 del 2000, come modificato dalla presente
          legge: 
                "Art.  86.  Oneri  previdenziali,   assistenziali   e
          assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative 
              1. L'amministrazione locale prevede a  proprio  carico,
          dandone comunicazione tempestiva ai datori  di  lavoro,  il
          versamento  degli  oneri  assistenziali,  previdenziali   e
          assicurativi ai rispettivi istituti per i  sindaci,  per  i
          presidenti di provincia,  per  i  presidenti  di  comunita'
          montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali,
          per gli assessori  provinciali  e  per  gli  assessori  dei
          comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti,  per  i
          presidenti  dei  consigli  dei   comuni   con   popolazione
          superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei  consigli
          provinciali  che  siano  collocati   in   aspettativa   non
          retribuita ai sensi del presente testo unico.  La  medesima
          disposizione si  applica  per  i  presidenti  dei  consigli
          circoscrizionali nei casi in cui il  comune  abbia  attuato
          nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e
          per  i  presidenti  delle  aziende  anche  consortili  fino
          all'approvazione  della  riforma  in  materia  di   servizi
          pubblici locali che si trovino  nelle  condizioni  previste
          dall'art. 81. 
              2. Agli amministratori locali che non siano  lavoratori
          dipendenti e che rivestano le cariche di  cui  al  comma  1
          l'amministrazione  locale  provvede,  allo  stesso   titolo
          previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria
          annuale,  versata  per  quote  mensili.  Con  decreto   dei
          Ministri  dell'interno,  del  lavoro  e  della   previdenza
          sociale e del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica sono stabiliti i criteri  per  la  determinazione
          delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per
          i  lavoratori   dipendenti,   da   conferire   alla   forma
          pensionistica presso la quale il soggetto  era  iscritto  o
          continua ad essere iscritto alla data dell'incarico. 
              3.  L'amministrazione  locale  provvede,  altresi',   a
          rimborsare  al  datore  di  lavoro  la  quota  annuale   di
          accantonamento per l'indennita' di fine  rapporto  entro  i
          limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua  da
          parte  dell'ente  e  per  l'eventuale  residuo   da   parte
          dell'amministratore. 
              4. Alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza
          si applicano le disposizioni di cui all'art. 26,  comma  1,
          delle legge 23 dicembre 1994, n. 724. 
              5. Gli enti locali di cui all'art. 2 del presente testo
          unico,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la   finanza
          pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro
          i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.  Il
          rimborso delle spese legali per gli  amministratori  locali
          e' ammissibile, nel limite massimo dei parametri  stabiliti
          dal decreto di cui all'art. 13, comma  6,  della  legge  31
          dicembre  2012,  n.  247,  nel  caso  di  conclusione   del
          procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di
          un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti
          requisiti: 
              a)  assenza  di  conflitto  di  interessi  con   l'ente
          amministrato; 
              b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate  e
          fatti giuridicamente rilevanti; 
              c) assenza di dolo o colpa grave. 
              6.  Al  fine  di  conferire  certezza  alla   posizione
          previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari  dei
          benefici di  cui  al  comma  1  e'  consentita  l'eventuale
          ripetizione  degli  oneri  assicurativi,  assistenziali   e
          previdenziali,  entro  cinque  anni  dalla  data  del  loro
          versamento, se precedente alla data di  entrata  in  vigore
          della legge 3 agosto 1999 n. 265,  ed  entro  tre  anni  se
          successiva.".