Art. 8 
 
Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per  pagamenti  dei
  debiti certi, liquidi ed esigibili e  contributi  in  favore  degli
  enti territoriali 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  le
risorse della «Sezione per assicurare la liquidita'  alle  regioni  e
alle province autonome per pagamenti dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili diversi da quelli finanziari e  sanitari»  del  «Fondo  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili», di cui al comma 10 dell'articolo 1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, sono incrementate,  per  l'anno  2015,  di  2.000
milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti  da  parte  delle
regioni e delle  province  autonome  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla  data
del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa
fattura o  richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto
termine,  nonche'  dei  debiti  fuori  bilancio  che  presentavano  i
requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche
se riconosciuti in bilancio  in  data  successiva.  Per  le  predette
finalita' sono utilizzate le somme iscritte in  conto  residui  delle
rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni
di euro della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti  locali»  e  per  1.892
milioni di euro della  «Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del
Servizio Sanitario Nazionale». Il predetto importo di  2.000  milioni
di euro e' ulteriormente  incrementabile  delle  ulteriori  eventuali
risorse disponibili ed inutilizzate della «Sezione per assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale». 
  2. Le somme di cui al comma 1 da concedere  a  ciascuna  regione  e
provincia autonoma  proporzionalmente  alle  richieste  trasmesse,  a
firma del Presidente e del  responsabile  finanziario,  al  Ministero
dell'economia e delle finanze, a pena di nullita', entro il 30 giugno
2015, ivi incluse le regioni e le province  autonome  che  non  hanno
precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di  liquidita'  a
valere sul predetto Fondo, sono stabilite con decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15  luglio  2015.
Entro il 10 luglio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  puo'
individuare modalita' di riparto diverse dal  criterio  proporzionale
di cui al periodo precedente. Il decreto  di  cui  al  primo  periodo
assegna anche eventuali disponibilita' relative ad  anticipazioni  di
liquidita' attribuite precedentemente, ma per le quali le regioni non
hanno compiuto alla data del 30 giugno 2015 gli  adempimenti  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
nonche'  le  eventuali  somme  conseguenti   a   verifiche   negative
effettuate  dal  Tavolo  di  cui  all'articolo  2,   comma   4,   del
decreto-legge  n.  35  del  2013,  fatte  salve  le  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e  le
risorse di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 28 giugno
2013 n. 76. Con decreti del Ministero dell'economia e  delle  finanze
sono assegnate, in relazione ai criteri di cui al primo ed al secondo
periodo, le ulteriori  eventuali  risorse  resesi  disponibili  nella
«Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale»  di
cui al terzo periodo del comma 1. 
  3. L'erogazione dell'anticipazione di cui al  comma  2  a  ciascuna
regione e provincia autonoma e' subordinata agli adempimenti  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
nonche' alla verifica positiva degli stessi da parte  del  competente
Tavolo di cui al comma 2. 
  4.  L'erogazione  delle  anticipazioni  di  liquidita'  di  cui  ai
precedenti commi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento del Tesoro e' subordinata,  oltre  che  alla  verifica
positiva effettuata dal Tavolo di cui al  comma  2,  in  merito  agli
adempimenti di cui all'articolo  2,  comma  3,  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, anche alla formale  certificazione  dell'avvenuto
pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti  e  dell'effettuazione
delle relative registrazioni contabili da  parte  delle  regioni  con
riferimento    alle    anticipazioni    di    liquidita'     ricevute
precedentemente. 
  (( 4-bis. L'ente di cui all'articolo 1, comma 381, della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, puo' presentare al Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza
di accesso ad anticipazione di liquidita', nel limite massimo  di  20
milioni di euro per l'anno 2015, finalizzata al pagamento  di  debiti
certi,  liquidi  ed  esigibili  al  31   dicembre   2014,   derivanti
dall'incorporazione  dell'Istituto  nazionale  di  economia   agraria
(INEA). Per le finalita' di cui al presente  comma,  e'  autorizzato,
per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte  in  conto  residui,
per l'importo di 20 milioni di euro, della Sezione per assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali del  Fondo  di  cui  al  comma  10  dell'articolo  1  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. 
  4-ter. All'erogazione della somma di cui al comma 4-bis si provvede
a seguito: 
  a) della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-bis  di
un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili  al  31
dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura  annuale  del
rimborso dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi,
verificate da apposito  tavolo  tecnico  cui  partecipano  l'ente,  i
Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze; 
  b) della sottoscrizione di un apposito contratto con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del  tesoro,  nel  quale
sono definite le modalita' di erogazione e di rimborso  delle  somme,
comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta  anni,
prevedendo altresi', qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti
al versamento delle rate dovute, sia le modalita' di  recupero  delle
medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle  finanze,
sia l'applicazione di interessi moratori. Il  tasso  di  interesse  a
carico  dell'ente  e'  pari  al  rendimento  di  mercato  dei   buoni
poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione. 
  4-quater. In caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata
degli interessi,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  trattenere  la  relativa   quota   parte   a   valere
sull'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  6,  comma  1,  del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e, in ogni  caso,  sulle
somme  a  qualunque  titolo  dovute  dallo  Stato  all'ente,  fino  a
concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione
del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente  destinati
al rimborso dell'anticipazione. )) 
  5. Nell'esercizio 2015, i pagamenti in conto residui concernenti la
spesa per acquisto di beni e  servizi  e  i  trasferimenti  di  parte
corrente agli enti locali soggetti al patto  di  stabilita'  interno,
effettuati a valere delle  anticipazioni  di  liquidita'  erogate  in
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, non  rilevano
ai fini dei saldi di cassa di cui all'articolo 1,  comma  463,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002,  n.  231,  una
quota  delle  somme  disponibili  sul  conto  di  tesoreria  di   cui
all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge  6  giugno  2013,  n.  64,
provenienti dalla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali»  del  Fondo
di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e
non piu' dovute, sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di  euro,
per la concessione di anticipazioni di  liquidita'  al  fine  di  far
fronte ai pagamenti da parte degli  enti  locali  dei  debiti  certi,
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014,  ovvero
dei  debiti  per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento  entro  il  predetto  termine,  nonche'  dei
debiti  fuori  bilancio  che  presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche se  riconosciuti
in bilancio in data successiva,  ivi  inclusi  quelli  contenuti  nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale,  di  cui  all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei  conti.
Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  periodo  precedente   sono
utilizzate le somme iscritte in  conto  residui  della  «Sezione  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali» del Fondo di cui al primo periodo per un
importo complessivo pari a 200 milioni di euro. 
  7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro  il
30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformita' alle procedure di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  i  criteri,  i
tempi e le modalita' per la concessione e la restituzione delle somme
di cui al comma 6 agli enti locali, ivi inclusi gli enti  locali  che
non hanno precedentemente  avanzato  richiesta  di  anticipazione  di
liquidita'. 
  8. Le somme di cui  al  comma  7  saranno  erogate  previa  formale
certificazione alla Cassa depositi e prestiti dell'avvenuto pagamento
di almeno il 75 per  cento  dei  debiti  e  dell'effettuazione  delle
relative  registrazioni  contabili  da  parte   degli   enti   locali
interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidita' ricevute
precedentemente. 
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato,  con
propri decreti, da comunicare alla Corte dei conti, ad  apportare  le
occorrenti variazioni di bilancio in conto residui tra le Sezioni del
Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge  8  aprile
2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2013, n. 64. 
  10. Per l'anno 2015  e'  attribuito  ai  comuni  un  contributo  di
complessivi 530 milioni di euro(( , di cui una  quota  pari  a  472,5
milioni di euro e' ripartita in proporzione alle somme attribuite  ai
sensi del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
novembre 2014, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  271  del  21  novembre   2014,   adottato   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e
la restante quota e'  ripartita  tenendo  conto  della  verifica  del
gettito  per  l'anno  2014  derivante  dalle  disposizioni   di   cui
all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  4,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. ))  Con  decreto
del  Ministero   dell'interno,   di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10  luglio  2015,
e' stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la  Conferenza
Stato - citta' ed autonomie locali, la quota di  tale  contributo  di
spettanza di ciascun comune, tenendo anche conto dei gettiti standard
ed effettivi dell'IMU e della TASI e della verifica del  gettito  per
l'anno 2014, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo  1  del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo  2015,  n.  34.  Le  somme  di  cui  al  periodo
precedente  non  sono  considerate  tra  le  entrate  finali  di  cui
all'articolo 31, comma 3, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno. 
  11. Ai fini di cui al comma 10, per  l'anno  2015,  e'  autorizzato
l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui,  per  l'importo  di
530 milioni di euro, della «Sezione per assicurare la liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali»
del Fondo di cui al comma 10  dell'articolo  1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, che sono versate, nel medesimo anno,  all'entrata
del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di  previsione  del
Ministero dell'interno per le finalita' di cui al comma 9. 
  12. Agli oneri derivanti dal comma 10 pari  a  5.671.000  euro  per
l'anno 2016, a 5.509.686  euro  per  l'anno  2017  e  a  5.346.645  a
decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2015-2017,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciale»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2015,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  13. All'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,
n. 34, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite  dalle  parole:
«30 giugno 2015». 
  ((  13-bis.  Per  l'anno  2015  il  pagamento  della   prima   rata
dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al  comma
5 dell'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e' effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro  il
termine del 30 ottobre 2015. 
  13-ter. In relazione alla necessita' di sopperire  alle  specifiche
straordinarie esigenze  finanziarie  della  citta'  metropolitana  di
Milano e delle province, nel 2015  e'  attribuito  alle  medesime  un
contributo di 80 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro destinati
alla citta' metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle
province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto
comma 2. Le somme di cui al periodo precedente non  sono  considerate
tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, rilevanti ai  fini
del patto di  stabilita'  interno.  Il  Ministero  dell'interno,  con
proprio  decreto,  distribuisce  entro  il  30  settembre   2015   il
contributo complessivo di 30 milioni di euro alle sole  province  che
nel 2015 utilizzano integralmente  la  quota  libera  dell'avanzo  di
amministrazione e  che  hanno  massimizzato  tutte  le  aliquote.  Il
contributo  e'  distribuito  in  misura  proporzionale  alle  risorse
necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015  l'equilibrio
di parte corrente. A tal fine le  province  comunicano  al  Ministero
dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse  di
cui  necessitano  per  conseguire  l'equilibrio  di  parte  corrente,
considerando l'integrale utilizzo della quota libera  dell'avanzo  di
amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote. 
  13-quater. Per le esigenze relative all'assistenza per  l'autonomia
e la comunicazione personale  degli  alunni  con  handicap  fisici  o
sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge  5  febbraio
1992, n. 104, e per le esigenze di cui  all'articolo  139,  comma  1,
lettera c), del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  e'
attribuito alle province e alle citta' metropolitane un contributo di
30 milioni di euro nell'anno 2015, a valere sulle risorse di  cui  ai
commi 1 e 2 del presente articolo non richieste dalle regioni e dalle
province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del predetto
comma  2.  Il  contributo  di  cui  al  periodo  precedente  non   e'
considerato tra le entrate finali di cui all'articolo  31,  comma  3,
della legge 12 novembre 2011, n.  183,  e  successive  modificazioni,
rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, si provvede al relativo riparto tra le province e le  citta'
metropolitane. 
  13-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi  13-ter  e  13-quater,
pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588  euro  per  l'anno
2017 e a 1.418.219 euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  13-sexies. All'articolo 60, comma 3, del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: «La causa di ineleggibilita'  prevista  nel  numero
12) non ha effetto nei confronti del  sindaco  in  caso  di  elezioni
contestuali nel comune nel quale l'interessato e' gia' in carica e in
quello nel quale intende candidarsi.». 
  13-septies.  Le  risorse  di  cui  al   comma   16,   lettera   c),
dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25  settembre  2009,  n.  135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
possono essere utilizzate a copertura degli oneri annuali di servizio
pubblico  relativi  al  contratto  di  servizio  stipulato  all'esito
dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di
gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali
ed europee di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i
costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi  di  servizio
pubblico individuati dallo stesso contratto. 
  13-octies. Per l'anno 2015, anche al fine di tener conto del  minor
gettito  derivante  alla  Regione  siciliana  dalle  modifiche  della
disciplina della riscossione dell'IRPEF, e' attribuito alla  medesima
Regione un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle
risorse di cui ai commi 1 e 2 non richieste  dalle  regioni  e  dalle
province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del medesimo
comma 2. 
  13-novies.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  13-octies,  pari  a
2.728.000 euro per l'anno 2016, a 2.653.796 euro per l'anno 2017 e  a
2.578.580 euro a  decorrere  dall'anno  2018,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui. 
  13-decies. Al fine di consentire  l'attuazione  delle  disposizioni
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  per  le
annualita' 2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta
ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto della Regione  siciliana,  di
cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n.  455,  convertito
dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  2,  e'  effettuata,
fermo restando quanto disposto dal  comma  13-undecies  del  presente
articolo, mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte  della
struttura di gestione individuata dal regolamento di cui  al  decreto
del Ministro delle finanze  22  maggio  1998,  n.  183,  nell'importo
indicato, al fine della copertura per il bilancio  dello  Stato,  dal
comma 3 del citato articolo 11, al netto delle somme attribuite  alla
Regione  siciliana  con  le  modalita'  stabilite  dal  decreto   del
direttore generale delle finanze 19 dicembre 2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24  dicembre  2013.  Per  l'anno  2014,
l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili
sulla contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  Entrate  -  fondi  di
bilancio». 
  13-undecies. Per gli anni 2014 e 2015, resta  fermo  l'accertamento
del gettito effettivo spettante alla Regione siciliana, in attuazione
dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64,  da  parte  del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine
di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da  parte
della predetta Regione all'entrata del bilancio dello Stato. 
  13-duodecies. Nell'ambito delle risorse gia' iscritte  in  bilancio
al capitolo 2862 di cui  al  programma  «Federalismo»  relativo  alla
missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  in
attuazione dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre
2014, n. 190, una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015  e  a
384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016 e'  attribuita,  mediante
iscrizione su apposito  capitolo  di  spesa  del  medesimo  stato  di
previsione,  alle  regioni  e  alle  province  autonome  al  fine  di
compensare  le  minori  entrate  per  effetto  della   manovrabilita'
disposta  dalle  stesse,  applicata  alla  minore   base   imponibile
derivante dalla misura di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Il riparto del contributo fra le regioni  e
le province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
e' approvato entro  il  30  settembre  2015  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231  (Attuazione  della
          direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro  i  ritardi
          di pagamento nelle transazioni commerciali): 
                "Art. 4. Termini di pagamento 
              1. Gli interessi  moratori  decorrono,  senza  che  sia
          necessaria la costituzione in mora, dal  giorno  successivo
          alla scadenza del termine per il pagamento. 
              2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, il periodo
          di pagamento non puo' superare i seguenti termini: 
                a) trenta giorni dalla data di ricevimento  da  parte
          del debitore della fattura o di una richiesta di  pagamento
          di  contenuto  equivalente.   Non   hanno   effetto   sulla
          decorrenza del  termine  le  richieste  di  integrazione  o
          modifica  formali  della  fattura  o  di  altra   richiesta
          equivalente di pagamento; 
                b) trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle
          merci o dalla data di prestazione dei servizi,  quando  non
          e' certa la data  di  ricevimento  della  fattura  o  della
          richiesta equivalente di pagamento; 
                c) trenta giorni  dalla  data  di  ricevimento  delle
          merci o dalla prestazione dei servizi, quando  la  data  in
          cui  il  debitore  riceve  la  fattura   o   la   richiesta
          equivalente  di  pagamento  e'  anteriore  a   quella   del
          ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; 
                d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della
          verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
          ai fini dell'accertamento della conformita' della  merce  o
          dei  servizi  alle  previsioni  contrattuali,  qualora   il
          debitore riceva la fattura o la  richiesta  equivalente  di
          pagamento in epoca non successiva a tale data. 
              3. Nelle transazioni commerciali tra imprese  le  parti
          possono pattuire un  termine  per  il  pagamento  superiore
          rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a
          sessanta giorni, purche' non siano gravemente iniqui per il
          creditore ai sensi  dell'art.  7,  devono  essere  pattuiti
          espressamente. La clausola relativa al termine deve  essere
          provata per iscritto. 
              4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore  e'
          una pubblica amministrazione  le  parti  possono  pattuire,
          purche' in modo  espresso,  un  termine  per  il  pagamento
          superiore a quello previsto dal comma 2,  quando  cio'  sia
          oggettivamente giustificato dalla  natura  particolare  del
          contratto o da talune sue caratteristiche. In ogni  caso  i
          termini di cui al comma 2 non possono  essere  superiori  a
          sessanta giorni.  La  clausola  relativa  al  termine  deve
          essere provata per iscritto. 
              5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: 
                a) per  le  imprese  pubbliche  che  sono  tenute  al
          rispetto dei requisiti di trasparenza  di  cui  al  decreto
          legislativo 11 novembre 2003, n. 333; 
                b) per gli enti pubblici  che  forniscono  assistenza
          sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale
          fine. 
              6.  Quando  e'  prevista  una  procedura   diretta   ad
          accertare la conformita'  della  merce  o  dei  servizi  al
          contratto essa non puo' avere una durata superiore a trenta
          giorni dalla  data  della  consegna  della  merce  o  della
          prestazione del servizio, salvo  che  sia  diversamente  ed
          espressamente  concordato  dalle  parti  e  previsto  nella
          documentazione di gara e purche' cio'  non  sia  gravemente
          iniquo per il creditore ai  sensi  dell'art.  7.  L'accordo
          deve essere provato per iscritto. 
              7. Resta ferma la facolta' delle  parti  di  concordare
          termini di pagamento a rate.  In  tali  casi,  qualora  una
          delle  rate  non  sia  pagata  alla  data  concordata,  gli
          interessi e il risarcimento previsti dal  presente  decreto
          sono calcolati  esclusivamente  sulla  base  degli  importi
          scaduti.". 
              Per il riferimento al testo del comma  10  dell'art.  1
          del citato decreto-legge n. 35 del 2013, vedasi nelle  Note
          all'art. 2. 
              Si riporta il testo vigente dei commi 3 e 4 dell'art. 2
          del citato decreto-legge n. 35 del 2013: 
              "Art. 2. Pagamenti dei debiti  delle  regioni  e  delle
          province autonome 
              1 - 2 (Omissis). 
              3.  All'erogazione  delle  somme,  nei   limiti   delle
          assegnazioni di cui al presente articolo,  si  provvede,  a
          seguito: 
                a) della  predisposizione,  da  parte  regionale,  di
          misure, anche legislative, idonee e  congrue  di  copertura
          annuale  del  rimborso  dell'anticipazione  di  liquidita',
          maggiorata degli interessi; 
                b) della presentazione di un piano di  pagamento  dei
          debiti certi,  liquidi  ed  esigibili,  alla  data  del  31
          dicembre 2012, ovvero dei debiti  per  i  quali  sia  stata
          emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro
          il predetto termine, ivi  inclusi  i  pagamenti  in  favore
          degli enti locali, comprensivi di  interessi  nella  misura
          prevista dai contratti, dagli accordi di fornitura,  ovvero
          dagli  accordi  transattivi,  intervenuti  fra  le   parti,
          ovvero,   in   mancanza   dei   predetti   accordi,   dalla
          legislazione vigente; 
                c) della sottoscrizione di apposito contratto tra  il
          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del
          Tesoro e la regione interessata, nel quale sono definite le
          modalita' di erogazione  e  di  restituzione  delle  somme,
          comprensive di interessi e in un periodo non superiore a 30
          anni, prevedendo altresi', qualora la regione  non  adempia
          nei termini ivi  stabiliti  al  versamento  delle  rate  di
          ammortamento dovute, sia le  modalita'  di  recupero  delle
          medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle
          finanze, sia l'applicazione di interessi moratori. Il tasso
          di interesse a carico della Regione e' pari  al  rendimento
          di mercato del Buoni Poliennali del  Tesoro  a  5  anni  in
          corso di emissione. 
              4. Alla verifica degli adempimenti di cui alle  lettere
          a), b) e c)  del  comma  3,  provvede  un  apposito  tavolo
          istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze
          -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
          coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un  suo
          delegato, e composto: 
                a) dal Capo Dipartimento degli affari regionali della
          Presidenza del Consiglio dei ministri o suo delegato; 
                b) dal Direttore generale del  Tesoro  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze o suo delegato; 
                c) dal Segretario della Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
          Trento e Bolzano o suo delegato; 
                d) dal Segretario  della  Conferenza  dei  Presidenti
          delle Regioni e delle Province autonome o suo delegato. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 454  dell'art.  1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
                "454.  La  gestione   commissariale   della   regione
          Piemonte di cui al comma 452 assume, con bilancio  separato
          rispetto a quello della regione: 
                  a) i debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili
          al 31 dicembre  2013  della  regione,  compresi  i  residui
          perenti non reiscritti in  bilancio,  per  un  importo  non
          superiore a quello delle  risorse  assegnate  alla  regione
          Piemonte a valere sul Fondo per  assicurare  la  liquidita'
          per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui
          agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2013,
          n. 64, e  successive  modificazioni,  destinati  ad  essere
          pagati a valere sulle risorse ancora non erogate  previste,
          distintamente per la  parte  sanitaria  e  per  quella  non
          sanitaria, delle predette anticipazioni; 
                  b) il debito contratto dalla regione  Piemonte  per
          le anticipazioni di liquidita' gia' contratte ai sensi  del
          richiamato art. 2 del decreto-legge  n.  35  del  2013.  La
          medesima  gestione  commissariale  puo'  assumere,  con  il
          bilancio separato rispetto a quello della regione, anche il
          debito   contratto   dalla   regione   Piemonte   per    le
          anticipazioni di liquidita' gia'  contratte  ai  sensi  del
          richiamato art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 13  dell'art.  11
          del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76  (Primi  interventi
          urgenti per la promozione dell'occupazione, in  particolare
          giovanile, della coesione sociale, nonche'  in  materia  di
          Imposta  sul  valore  aggiunto   (IVA)   e   altre   misure
          finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 99: 
                "Art.  11.  Disposizioni  in  materia  fiscale  e  di
          impegni internazionali e altre misure urgenti 
              (Omissis). 
              13. La quota dell'anticipazione di euro  1.452.600.000,
          attribuita alla Regione Campania con decreto del  Ministero
          dell'economia e delle finanze 14  maggio  2013,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del  16  maggio  2013,  non
          utilizzata per il pagamento dei debiti di  cui  all'art.  2
          del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e'
          destinata, nei limiti di cui al comma  14,  alla  copertura
          della parte del piano di rientro, di cui all'art. 16, comma
          5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito  con
          modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  non
          finanziata con le risorse di cui al primo periodo del comma
          9 dell'art. 16 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012  e
          di cui al comma 9-bis  dell'art.  1  del  decreto-legge  10
          ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 dicembre  2012,  n.  213,  destinate  alla  regione
          Campania. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 381  dell'art.  1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
                "381. Al fine  di  razionalizzare  il  settore  della
          ricerca e della sperimentazione nel settore  agroalimentare
          e di sostenere gli spin off tecnologici, nonche' al fine di
          razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione
          del principio di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148, e successive  modificazioni,  anche
          tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai
          sensi dell'art. 49-bis, commi 1 e 2, del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  9  agosto  2013,  n.  98,  l'Istituto  nazionale  di
          economia agraria (INEA) e' incorporato nel Consiglio per la
          ricerca e la  sperimentazione  in  agricoltura  (CRA),  che
          assume la denominazione di  Consiglio  per  la  ricerca  in
          agricoltura e l'analisi dell'economia agraria,  conservando
          la natura di ente nazionale di ricerca  e  sperimentazione.
          Il Consiglio  subentra  nei  rapporti  giuridici  attivi  e
          passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le  funzioni  ad
          esso attribuiti dalle disposizioni vigenti. Con decreto del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, da adottare  entro  novanta  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
          individuate le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
          dell'INEA trasferite al Consiglio.  Entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  il
          bilancio di chiusura dell'INEA e' deliberato dall'organo in
          carica  alla  data  di  incorporazione  e   trasmesso   per
          l'approvazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle
          finanze.  Ai  componenti  degli   organi   dell'INEA   sono
          corrisposti  compensi,  indennita'   o   altri   emolumenti
          comunque denominati fino alla data di  incorporazione.  Per
          gli adempimenti di cui al quarto periodo, ai componenti dei
          predetti  organi  spetta  esclusivamente,  ove  dovuto,  il
          rimborso delle spese sostenute nella  misura  prevista  dai
          rispettivi  ordinamenti.  Ai  fini  dell'attuazione   delle
          disposizioni del presente comma e' nominato un  commissario
          straordinario con le modalita' di  cui  al  comma  382.  Il
          commissario predispone, entro centoventi giorni dalla  data
          della sua nomina, un piano triennale per il rilancio  e  la
          razionalizzazione   delle   attivita'    di    ricerca    e
          sperimentazione in agricoltura, lo statuto del Consiglio  e
          gli interventi di incremento dell'efficienza  organizzativa
          ed economica, finalizzati all'accorpamento, alla  riduzione
          e alla razionalizzazione delle strutture e delle  attivita'
          degli enti, prevedendo un numero limitato di centri per  la
          ricerca   e   la   sperimentazione,   a   livello    almeno
          interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca
          e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali
          con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati, con
          riduzione delle attuali articolazioni territoriali pari  ad
          almeno il 50 per cento, nonche' alla riduzione delle  spese
          correnti pari ad  almeno  il  10  per  cento,  rispetto  ai
          livelli   attuali.   Il   commissario   provvede   altresi'
          all'adozione del bilancio di chiusura dell'INEA in caso  di
          inottemperanza   dell'organo   in    carica    alla    data
          dell'incorporazione entro il termine  di  cui  al  presente
          comma e ferme  restando  le  responsabilita'  gestorie  del
          predetto  organo.  Il  Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, tenuto  conto  delle  proposte  del
          commissario,   approva,   con   decreto   di   natura   non
          regolamentare, da emanare previo parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti,   la   direttiva   di   indirizzo
          triennale delle attivita' di  ricerca  e  sperimentale,  lo
          statuto del Consiglio e il piano degli interventi necessari
          ad assicurare il contenimento della spesa  e  la  riduzione
          del numero delle sedi nonche' l'equilibrio finanziario  del
          Consiglio. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 6 del
          decreto   legislativo   29    ottobre    1999,    n.    454
          (Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura,
          a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
                "Art. 6. Entrate. 
              1. Le entrate del Consiglio sono costituite da: 
                a) il  contributo  ordinario  annuo  a  carico  dello
          Stato, a valere su apposita  unita'  previsionale  di  base
          dello stato di previsione del Ministero, per l'espletamento
          dei compiti previsti dal presente decreto e  per  le  spese
          del personale; 
                b) il contributo per singoli progetti o interventi  a
          carico del fondo integrativo speciale di cui all'  art.  1,
          comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; 
                c) i compensi ottenuti da  ciascun  istituto  per  le
          attivita' di ricerca e di consulenza  svolte  a  favore  di
          soggetti pubblici e privati; 
                d) le assegnazioni di spesa finalizzate per  progetti
          speciali da parte del Ministero o di altre  amministrazioni
          pubbliche; 
                e) rendite del proprio patrimonio, fondi  provenienti
          da lasciti, donazioni e contributi  da  parte  di  soggetti
          pubblici e privati; 
                f) i contributi alla ricerca provenienti  dall'Unione
          europea; 
                g) i proventi di brevetti ottenuti  a  seguito  dello
          svolgimento di ricerche realizzate dagli istituti; 
                h) ogni altra entrata. 
              (Omissis).". 
              Per il riferimento al testo del comma 463  dell'art.  1
          della citata legge n.  190  del  2014,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 1-bis. 
              Per il riferimento al testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo n. 231 del 2002,  vedasi  nelle  Note  all'art.
          1-bis. 
              Per il riferimento al testo del comma  11  dell'art.  1
          del citato decreto-legge n. 35 del 2013, vedasi nelle  Note
          all'art. 2. 
              Per il  riferimento  al  testo  dell'art.  243-bis  del
          decreto legislativo n. 267  del  2000,  vedasi  nelle  Note
          all'art. 2. 
              Per il riferimento al  testo  dell'art.  1  del  citato
          decreto-legge n. 35 del 2013, vedasi nelle Note all'art. 2. 
              Si riporta il testo vigente del comma 731  dell'art.  1
          della citata legge n. 147 del 2013: 
                "731. Per l'anno 2014, e'  attribuito  ai  comuni  un
          contributo di 625 milioni di euro. Con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno,  e'  stabilita,   secondo   una   metodologia
          adottata sentita la Conferenza Stato  citta'  ed  autonomie
          locali,  la  quota  del  contributo  di  cui   al   periodo
          precedente di spettanza di ciascun  comune,  tenendo  conto
          dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.". 
              Si riporta il testo dell'art. 1  del  decreto-legge  24
          gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di  esenzione
          IMU) convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  marzo
          2015, n. 34, come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 1. Esenzione dall'IMU  dei  terreni  montani  e
          parzialmente montani 
              1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta
          municipale propria (IMU)  prevista  dalla  lettera  h)  del
          comma 1 dell'art. 7 del  decreto  legislativo  30  dicembre
          1992, n. 504, si applica: 
                a)  ai  terreni  agricoli,  nonche'  a   quelli   non
          coltivati,  ubicati  nei  comuni  classificati   totalmente
          montani di cui all'elenco dei comuni  italiani  predisposto
          dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
                a-bis) ai terreni  agricoli,  nonche'  a  quelli  non
          coltivati, ubicati nei comuni delle  isole  minori  di  cui
          all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
                b)  ai  terreni  agricoli,  nonche'  a   quelli   non
          coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e
          dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1
          del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.  99,  iscritti
          nella previdenza agricola, ubicati nei comuni  classificati
          parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 
              1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta  dovuta
          per i terreni ubicati nei comuni di  cui  all'allegato  0A,
          posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli
          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del
          decreto  legislativo  n.  99  del  2004,   iscritti   nella
          previdenza agricola, determinata  ai  sensi  dell'art.  13,
          comma 8-bis, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, si detraggono, fino  a  concorrenza  del  suo
          ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato  0A,
          in  corrispondenza   dell'indicazione   del   comune,   sia
          riportata l'annotazione parzialmente  delimitato  (PD),  la
          detrazione spetta unicamente per  le  zone  del  territorio
          comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero
          delle finanze n. 9  del  14  giugno  1993,  pubblicata  nel
          supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141
          del 18 giugno 1993. 
              2. L'esenzione di cui al comma  1,  lettera  b),  e  la
          detrazione di cui al comma 1-bis si  applicano  ai  terreni
          posseduti  e  condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli
          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del
          decreto  legislativo  n.  99  del  2004,   iscritti   nella
          previdenza agricola, anche nel caso  di  concessione  degli
          stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti  e  a
          imprenditori agricoli professionali di cui all'art.  1  del
          decreto  legislativo  n.  99  del  2004,   iscritti   nella
          previdenza agricola. 
              3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche
          all'anno di imposta 2014. 
              4. Per l'anno 2014, non e', comunque, dovuta l'IMU  per
          i  terreni  esenti  in  virtu'  del  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con  i  Ministri
          delle  politiche  agricole   alimentari   e   forestali   e
          dell'interno,  del  28  novembre  2014,  pubblicato   nella
          Gazzetta ufficiale n.  284  del  6  dicembre  2014  e  che,
          invece, risultano imponibili per effetto  dell'applicazione
          dei criteri di cui ai commi  precedenti.  Per  il  medesimo
          anno 2014 nonche' per  gli  anni  successivi,  resta  ferma
          l'esenzione  per  i  terreni  a   immutabile   destinazione
          agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e
          inusucapibile  che,  in  base  al  predetto  decreto,   non
          ricadano in zone montane o di collina. Per il medesimo anno
          2014, i terreni agricoli,  nonche'  quelli  non  coltivati,
          ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A
          della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  sono  esenti  dal
          pagamento dell'IMU. Con decreto del Ministero dell'interno,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          sono stabilite le modalita' per la compensazione del  minor
          gettito in favore dei comuni nei quali ricadono  i  terreni
          di cui al precedente periodo  del  presente  comma.  A  tal
          fine, per l'anno  2014,  e'  autorizzato  l'utilizzo  dello
          stanziamento  previsto  per   la   compensazione   di   cui
          all'ultimo  periodo  del  comma  5-bis,  dell'art.  4   del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
              5. I contribuenti  versano  l'imposta  complessivamente
          dovuta per l'anno 2014, determinata secondo  i  criteri  di
          cui ai commi precedenti, entro il  10  febbraio  2015.  Non
          sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di  ritardato
          versamento dell'imposta complessivamente dovuta per  l'anno
          2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del
          31 marzo 2015. 
              5-bis. I contribuenti che hanno  effettuato  versamenti
          dell'IMU   relativamente   ai   terreni   che   risultavano
          imponibili sulla base  di  quanto  disposto  dall'art.  22,
          comma  2,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,   n.   66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89, e dal citato decreto del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle
          disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno
          diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o
          alla  compensazione  qualora  il  medesimo   comune   abbia
          previsto tale facolta' con proprio regolamento. 
              6.  E'  abrogato  il  comma  5-bis,  dell'art.  4   del
          decreto-legge n. 16 del 2012. 
              7.  A   decorrere   dall'anno   2015,   le   variazioni
          compensative di risorse conseguenti  dall'attuazione  delle
          disposizioni di cui ai commi 1 e  2,  sono  operate,  nelle
          misure riportate nell'allegato A al presente provvedimento,
          per i comuni delle Regioni  a  statuto  ordinario  e  delle
          Regioni Siciliana e  Sardegna,  nell'ambito  del  fondo  di
          solidarieta' comunale e con la procedura prevista dai commi
          128 e 129 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
          e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
          d'Aosta, in sede di attuazione del comma  17  dell'art.  13
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              8. Per  l'anno  2014,  le  variazioni  compensative  di
          risorse    nei    confronti    dei    comuni    conseguenti
          dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3  e  4,
          sono confermate nella  misura  di  cui  all'allegato  B  al
          presente provvedimento. 
              9. I rimborsi ai comuni sono indicati  nell'allegato  C
          al presente provvedimento e tali comuni  sono  autorizzati,
          sulla  base  del  medesimo  allegato,  a  rettificare   gli
          accertamenti, a titolo di fondo di solidarieta' comunale  e
          di gettito IMU, del bilancio 2014. 
              9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni  a
          statuto ordinario, della Regione siciliana e della  regione
          Sardegna il ristoro del minor gettito  dell'IMU,  derivante
          dall'applicazione  del  comma  1-bis,  e'   attribuito   ai
          medesimi comuni un contributo pari a 15,35 milioni di  euro
          a decorrere dall'anno 2015. Tale  contributo  e'  ripartito
          tra  i  comuni  interessati,  con  decreto  del   Ministero
          dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, secondo una metodologia adottata sentita  la
          Conferenza Stato-citta' e autonomie locali.  Per  i  comuni
          delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a  cui
          la legge  attribuisce  competenza  in  materia  di  finanza
          locale,  la  compensazione  del  minor  gettito   dell'IMU,
          derivante  dall'applicazione  del  predetto  comma   1-bis,
          avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di
          0,15  milioni   di   euro   a   valere   sulle   quote   di
          compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi  del  comma
          17 del citato art. 13 del decreto-legge n.  201  del  2011,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
          sulla base della  stessa  metodologia  di  cui  al  secondo
          periodo. 
              9-ter. All'art. 14, comma 1, terzo periodo, del decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato
          dall'art. 1, comma 508, della legge 23  dicembre  2014,  n.
          190, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  e
          all'imposta immobiliare  semplice  (IMIS)  della  provincia
          autonoma di Trento,  istituita  con  legge  provinciale  30
          dicembre 2014, n. 14". 
              9-quater. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27
          luglio 2000, n.  212,  l'art.  14,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dall'art.
          1, comma  508,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,
          relativamente alla  deducibilita'  dell'imposta  municipale
          immobiliare (IMI)  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,
          istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3,  deve
          intendersi nel senso che la deducibilita' nella misura  del
          20 per cento ai fini della determinazione  del  reddito  di
          impresa e del reddito derivante dall'esercizio  di  arti  e
          professioni si  applica,  anche  per  l'imposta  municipale
          immobiliare (IMI) della provincia autonoma  di  Bolzano,  a
          decorrere dal periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2014. 
              9-quinquies. Al fine  di  assicurare  la  piu'  precisa
          ripartizione delle variazioni compensative  di  risorse  di
          cui agli allegati A, B  e  C  al  presente  decreto,  fermo
          restando l'ammontare complessivo delle suddette variazioni,
          pari, complessivamente, a 230.691.885,33  euro  per  l'anno
          2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,   sulla   base   di   una
          metodologia  condivisa  con  l'Associazione  nazionale  dei
          comuni italiani (ANCI) e  adottata  sentita  la  Conferenza
          Stato-citta' e autonomie  locali,  provvede,  entro  il  30
          giugno 2015, alla verifica del  gettito  per  l'anno  2014,
          derivante dalle disposizioni di cui al  presente  articolo,
          sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo.  Con
          decreto del Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, si  provvede  alle
          modifiche delle variazioni compensative spettanti a ciascun
          comune delle regioni a  statuto  ordinario,  della  Regione
          siciliana e della regione Sardegna, sulla  base  dell'esito
          delle verifiche di cui al periodo precedente. Per i  comuni
          delle regioni Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle  d'Aosta  si
          provvede in sede di attuazione del comma  17  dell'art.  13
          del citato decreto-legge n. 201 del 2011,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 214 del  2011,  sempre  sulla
          base delle verifiche di cui al primo periodo. ". 
              Per il riferimento al testo del comma  3  dell'art.  31
          della legge n. 183 del 2011, vedasi nelle Note all'art. 4. 
              Si riporta il testo vigente del comma  5  dell'art.  13
          del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni
          urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei
          conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
          22 dicembre 2011, n. 214: 
                "5. Per i terreni agricoli, il valore  e'  costituito
          da quello ottenuto  applicando  all'ammontare  del  reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23 dicembre  1996,
          n. 662,  un  moltiplicatore  pari  a  135.  Per  i  terreni
          agricoli, nonche' per quelli  non  coltivati,  posseduti  e
          condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
          agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola
          il moltiplicatore e' pari a 75.". 
              Si riporta il testo vigente del comma  3  dell'art.  13
          della legge 5  febbraio  1992,  n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone handicappate): 
                "Art. 13. (Integrazione scolastica) 
              1 - 2 (Omissis). 
              3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,  l'obbligo
          per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia
          e la comunicazione  personale  degli  alunni  con  handicap
          fisici o sensoriali, sono garantite attivita'  di  sostegno
          mediante l'assegnazione di docenti specializzati. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  139
          del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento
          di funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato  alle
          regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
          legge 15 marzo 1997, n. 59): 
                "Art. 139. Trasferimenti alle province ed ai comuni 
              1. Salvo quanto previsto  dall'art.  137  del  presente
          decreto  legislativo,  ai   sensi   dell'art.   128   della
          Costituzione sono attribuiti alle  province,  in  relazione
          all'istruzione  secondaria  superiore,  e  ai  comuni,   in
          relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e
          le funzioni concernenti: 
                a) l'istituzione, l'aggregazione,  la  fusione  e  la
          soppressione di scuole in  attuazione  degli  strumenti  di
          programmazione; 
                b) la redazione dei  piani  di  organizzazione  della
          rete delle istituzioni scolastiche; 
                c) i servizi di supporto organizzativo  del  servizio
          di istruzione per gli alunni con handicap o  in  situazione
          di svantaggio; 
                d) il piano di utilizzazione degli edifici e  di  uso
          delle   attrezzature,   d'intesa   con    le    istituzioni
          scolastiche; 
                e) la sospensione  delle  lezioni  in  casi  gravi  e
          urgenti; 
                f)  le  iniziative  e  le  attivita'  di   promozione
          relative all'ambito delle funzioni conferite; 
                g) la costituzione, i controlli e la  vigilanza,  ivi
          compreso   lo   scioglimento,   sugli   organi   collegiali
          scolastici a livello territoriale. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 60 del citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato  dalla
          presente legge: 
                "Art. 60. Ineleggibilita' 
              1 - 2 (Omissis). 
              3. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri  1),
          2), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se
          l'interessato  cessa   dalle   funzioni   per   dimissioni,
          trasferimento,  revoca   dell'incarico   o   del   comando,
          collocamento in aspettativa non  retribuita  non  oltre  il
          giorno fissato per la presentazione delle  candidature.  La
          causa di ineleggibilita' prevista nel  numero  12)  non  ha
          effetto per i sindaci in caso di elezioni  contestuali  nel
          comune nel quale l'interessato  e'  gia'  in  carica  e  in
          quello nel quale intende candidarsi. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo  vigente  del  comma  16  dell'art.
          19-ter  del  decreto-legge  25  settembre  2009,   n.   135
          (Disposizioni  urgenti   per   l'attuazione   di   obblighi
          comunitari e per l'esecuzione di sentenze  della  Corte  di
          giustizia  delle  Comunita'   europee),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166: 
                "Art. 19-ter. Disposizioni di adeguamento comunitario
          in materia di liberalizzazione delle rotte marittime 
              1 - 15 (Omissis). 
              16. Le risorse necessarie a garantire  il  livello  dei
          servizi erogati sulla base delle convenzioni attualmente in
          vigore e prorogate ai sensi  del  comma  6,  nonche'  delle
          nuove convenzioni e dei contratti di  servizio  di  cui  ai
          commi da 8 a 15, nel limite di complessivi euro 184.942.251
          a decorrere dal 2010, sono ripartite, per  il  2010  e  per
          ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni  e
          dei singoli contratti di servizio, come segue: 
                a) Tirrenia di navigazione S.p.a.: euro 72.685.642; 
                b) Siremar-Sicilia Regionale Marittima  S.p.a.:  euro
          55.694.895 
                c)  Saremar-Sardegna  Regionale  Marittima  S.p.a.  -
          regione Sardegna: euro 13.686.441; 
                d)  Toremar-Toscana  Regionale  Marittima  S.p.a.   -
          regione Toscana: euro 13.005.441; 
                e)  Caremar-Campania  Regionale  Marittima  S.p.a.  -
          regione Campania: euro 29.869.832. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente  dell'art.  11  del  citato
          decreto-legge n. 35 del 2013: 
                "Art. 11. Misure per l'equilibrio  finanziario  della
          Regione Siciliana, della Regione Piemonte e  della  Regione
          Sardegna nonche' per la programmazione regionale del  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione 
              1. In attuazione dello statuto della Regione  Siciliana
          di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
          convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.
          2 e del decreto legislativo 3 novembre  2005,  n.  241,  e'
          attribuito alla Regione Siciliana il gettito delle  imposte
          sui  redditi   prodotti   dalle   imprese   industriali   e
          commerciali,  aventi  sede  legale  fuori  dal   territorio
          regionale, in misura corrispondente alla  quota  riferibile
          agli impianti e agli stabilimenti ubicati all'interno dello
          stesso. Per l'anno 2013,  l'assegnazione  viene  effettuata
          per un importo di euro  49.000.000,  mediante  attribuzione
          diretta alla Regione da parte della Struttura di  Gestione,
          individuata dal decreto interministeriale 22  maggio  1998,
          n. 183. 
              2. In relazione alle imposte  sui  redditi  di  cui  al
          comma 1  spettanti  alla  Regione  Siciliana,  il  relativo
          gettito e' assicurato, a decorrere dall'anno 2014,  secondo
          le modalita' applicative previste dal decreto  dirigenziale
          del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art.
          1, comma 2, del decreto legislativo  3  novembre  2005,  n.
          241, da emanare, entro 30 giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente  decreto,  d'intesa  con  l'Assessorato
          regionale dell'economia della Regione Siciliana. 
              3. Agli oneri recati dalle  disposizioni  del  presente
          articolo per le annualita' 2013-2015, per  euro  49.000.000
          per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno  2014  ed  euro
          52.800.000 per l'anno 2015, si provvede: 
                a) per  3  milioni  di  euro  per  il  2013  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 1, comma 114, terzo periodo,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                b) per milioni di euro 46 per il 2013,  40,2  per  il
          2014 e 32,8  per  il  2015,  mediante  le  risorse  statali
          spettanti alla Regione Siciliana relative  alle  annualita'
          dell'edilizia agevolata di cui all'art. 61,  comma  2,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate
          nel Piano di rientro sul  quale  e'  stata  sancita  intesa
          nella  seduta  del  18  ottobre   2007   della   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le
          Province  autonome  di   Trento   e   Bolzano,   che   sono
          conseguentemente ridotte di pari importi; 
                c) per 10 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2014   e    2015    mediante    corrispondente    riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma  114,
          terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
                d) per 10  milioni  di  euro  per  il  2015  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'art. 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre
          2005, n. 203. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              5.  A  decorrere  dall'anno  2016  si   provvede   alla
          ridefinizione dei rapporti finanziari fra  lo  Stato  e  la
          Regione  Siciliana  ed  al  simmetrico   trasferimento   di
          funzioni  ancora  svolte  dallo  Stato,  con  le  modalita'
          previste dallo statuto  speciale  della  Regione  Siciliana
          approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio  1946,
          n. 455. Dal 1° gennaio 2016 l'efficacia delle  disposizioni
          dei commi da 1 a 4 del  presente  articolo  e  del  decreto
          dirigenziale  di  cui  al  comma  2   e'   subordinata   al
          completamento delle procedure di cui al periodo precedente. 
              5-bis. Fatte salve le previsioni dell'art. 16, comma 3,
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  e  dei
          commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.
          228, al fine di dare piena applicazione, secondo i principi
          enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n.  118
          del  2012,  al  nuovo  regime   regolatore   dei   rapporti
          finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, disciplinato
          dalle disposizioni di cui  all'art.  1,  comma  834,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  tenendo  conto  degli
          stanziamenti di competenza e cassa allo scopo previsti  nel
          bilancio di previsione per l'anno finanziario  2013  e  nel
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2013-2015,  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          legge di conversione  del  presente  decreto,  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze concorda,  nel  rispetto  dei
          saldi di finanza pubblica, con la Regione Sardegna, con  le
          procedure di cui all'art. 27 della legge 5 maggio 2009,  n.
          42, le  modifiche  da  apportare  al  patto  di  stabilita'
          interno per la Regione Sardegna. 
              6.  Per  consentire  la  rimozione   dello   squilibrio
          finanziario derivante da  debiti  pregressi  a  carico  del
          bilancio  regionale  inerenti  ai  servizi   di   trasporto
          pubblico  locale  su  gomma  e  di  trasporto   ferroviario
          regionale, la  Regione  Piemonte  predispone  un  piano  di
          rientro, da sottoporre, entro trenta giorni dall'entrata in
          vigore del presente decreto, all'approvazione del Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. Il piano di  rientro  dovra'
          individuare le necessarie azioni di razionalizzazione e  di
          incremento   dell'efficienza   da   conseguire   attraverso
          l'adozione dei criteri e delle modalita'  di  cui  all'art.
          16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e successive modificazioni. 
              7. Per il finanziamento  del  piano  di  cui  al  comma
          precedente,  la  Regione   Piemonte   e'   autorizzata   ad
          utilizzare, per l'anno 2013, le risorse ad  essa  assegnate
          del Fondo per  lo  sviluppo  e  la  coesione  di  cui  alla
          delibera del CIPE  n.  1  dell'11  gennaio  2011(pubblicata
          nella G.U. n. 80 del 7 aprile 2011), nel limite massimo  di
          150  milioni  di  euro.   La   Regione   Piemonte   propone
          conseguentemente al CIPE per  la  presa  d'atto,  la  nuova
          programmazione nel limite delle risorse disponibili. 
              8. Al fine di garantire una sufficiente liquidita'  per
          far fronte  ai  pagamenti  in  conto  capitale  degli  enti
          territoriali e, per la parte  corrente,  nel  comparto  dei
          trasporti  e  per  il   funzionamento   di   infrastrutture
          indispensabili per lo sviluppo delle regioni,  al  comma  3
          dell'art. 16  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135,  dopo  le  parole:  "compartecipazione  ai  tributi
          erariali" sono inserite  le  seguenti  parole:  "o,  previo
          accordo tra la Regione richiedente,  il  Ministero  per  la
          coesione territoriale e il Ministero delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  a  valere  sulle  risorse  destinate  alla
          programmazione regionale del Fondo per  lo  sviluppo  e  la
          coesione" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
          caso di utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo  e
          la coesione per le finalita' di cui al presente  comma,  la
          Regione interessata propone conseguentemente al CIPE per la
          presa d'atto, la  nuova  programmazione  nel  limite  delle
          disponibilita' residue, con priorita' per il  finanziamento
          di interventi finalizzati alla promozione dello sviluppo in
          materia di trasporti, di infrastrutture e  di  investimenti
          locali.". 
              8-bis. Ai fini del contenimento della  spesa  pubblica,
          gli  uffici  legali  delle  Regioni  sono  autorizzati   ad
          assumere gratuitamente il patrocinio degli enti dipendenti,
          delle agenzie regionali e  degli  organismi  istituiti  con
          legge regionale per l'esercizio di funzioni  amministrative
          delle Regioni medesime.". 
              Si riporta il testo  vigente  dell'art.  37  del  regio
          decreto legislativo 15 maggio 1946,  n.  455  (Approvazione
          dello statuto della Regione  siciliana),  convertito  dalla
          legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2: 
                " Art. 37. Per le imprese industriali e  commerciali,
          che hanno la  sede  centrale  fuori  del  territorio  della
          Regione, ma che in essa  hanno  stabilimenti  ed  impianti,
          nell'accertamento dei redditi viene  determinata  la  quota
          del reddito da attribuire  agli  stabilimenti  ed  impianti
          medesimi. 
              L'imposta relativa a detta quota compete  alla  Regione
          ed  e'  riscossa  dagli   organi   di   riscossione   della
          medesima.". 
              Il decreto del Ministro delle finanze 22  maggio  1998,
          n. 183  (Regolamento  recante  norme  per  l'individuazione
          della struttura di gestione prevista dall'art. 22, comma 3,
          del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione
          delle modalita' per l'attribuzione  agli  enti  destinatari
          delle somme a ciascuno di essi spettanti  )  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1998, n. 138. 
              Si riporta il testo vigente dei commi 20 e 21 dell'art.
          1 della citata legge n. 190 del 2014: 
                "20. A decorrere dal periodo d'imposta  successivo  a
          quello in corso  al  31  dicembre  2014,  all'art.  11  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma
          4-septies e' aggiunto il seguente: 
                  «4-octies.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dal
          presente articolo e in  deroga  a  quanto  stabilito  negli
          articoli precedenti, per  i  soggetti  che  determinano  il
          valore della produzione netta ai sensi degli articoli da  5
          a 9, e' ammessa in deduzione la  differenza  tra  il  costo
          complessivo per il personale  dipendente  con  contratto  a
          tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai  sensi  dei
          commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente
          articolo. Per i produttori  agricoli  di  cui  all'art.  3,
          comma 1, lettera d), del presente decreto e per le societa'
          agricole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 29 marzo
          2004, n. 99, e successive modificazioni,  la  deduzione  di
          cui al presente comma e' ammessa anche per ogni  lavoratore
          agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma  1.1
          del presente articolo» 
              21. A decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo  a
          quello in corso  al  31  dicembre  2014,  ai  soggetti  che
          determinano il valore della produzione netta ai sensi degli
          articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
          n. 446, e che non si avvalgono  di  lavoratori  dipendenti,
          spetta un credito d'imposta, da  utilizzare  esclusivamente
          in  compensazione  ai  sensi  dell'art.  17   del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno di
          presentazione della corrispondente dichiarazione,  pari  al
          10 per cento  dell'imposta  lorda  determinata  secondo  le
          disposizioni del citato  decreto  legislativo  n.  446  del
          1997.".