(( Art. 8 bis 
 
 
          Disposizioni concernenti la regione Valle d'Aosta 
 
  1. Al fine di assicurare il  concorso  agli  obiettivi  di  finanza
pubblica, in applicazione  della  normativa  vigente  e  dell'accordo
sottoscritto il 21 luglio 2015 tra il Ministro dell'economia e  delle
finanze e il presidente della regione Valle d'Aosta, l'obiettivo  del
patto di stabilita' interno della regione Valle  d'Aosta  di  cui  al
comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e
successive modificazioni, e' determinato in 701,242 milioni  di  euro
per l'anno 2015. Al relativo onere, pari a euro 60 milioni per l'anno
2015  in  termini  di  indebitamento  netto,  si  provvede   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni. 
  2. La regione Valle d'Aosta subentra allo Stato nei rapporti attivi
e passivi connessi all'erogazione da parte di Trenitalia  S.p.A.  dei
servizi  di  trasporto  ferroviari  locali   nell'ambito   regionale,
assumendosene integralmente gli oneri  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2011,  al  netto  di  quanto  gia'  erogato  dallo  Stato  ai   sensi
dell'articolo 17 del decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68. Per le finalita'
di cui al periodo precedente  e  a  compensazione  della  perdita  di
gettito subita  dalla  regione  Valle  d'Aosta  nella  determinazione
dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a)  e  b),  della
legge 26 novembre 1981, n. 690, alla medesima regione  e'  attribuito
un trasferimento di 120 milioni di euro per  l'anno  2015  aggiuntivo
rispetto a quanto gia' stabilito dall'articolo 1,  comma  525,  della
legge 23 dicembre  2014,  n.  190.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8
del presente decreto non richieste dalle  regioni  e  dalle  province
autonome alla data del 30 giugno 2015 ai sensi del medesimo comma 2. 
  3. Agli oneri in termini di minori interessi attivi  derivanti  dal
comma 2, pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, a 1.592.279 euro  per
l'anno 2017 e  a  1.547.148  euro  a  decorrere  dall'anno  2018,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
anche in conto residui. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 454  dell'art.  1
          della citata legge n. 228 del 2012: 
                "454.  Al  fine  di  assicurare  il   concorso   agli
          obiettivi  di  finanza  pubblica,  le  regioni  a   statuto
          speciale, escluse  la  regione  Trentino-Alto  Adige  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano,  concordano,  con
          il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  per  ciascuno
          degli anni dal 2013 al  2018,  l'obiettivo  in  termini  di
          competenza  eurocompatibile,   determinato   riducendo   il
          complesso delle  spese  finali  in  termini  di  competenza
          eurocompatibile risultante dal consuntivo 2011: 
                  a) degli importi indicati per il 2013 nella tabella
          di cui all'art. 32, comma 10, della legge 12 novembre 2011,
          n. 183; 
                  b) del contributo previsto dall'art. 28,  comma  3,
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito  in
          legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
          22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'art.  35,
          comma  4,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, e dall'art. 4, comma 11, del decreto-legge  2  marzo
          2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
          aprile 2012, n. 44; 
                  c) degli importi indicati nel decreto del Ministero
          dell'economia e delle finanze, relativi al 2013, 2014, 2015
          e 2016, emanato in attuazione dell'art. 16,  comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
                  d) degli importi indicati nella seguente tabella: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
 
              ; 
                  d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico
          delle autonomie speciali. 
              A tal  fine,  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno,  il
          Presidente dell'ente trasmette la proposta  di  accordo  al
          Ministro dell'economia e delle finanze. 
              Per l'anno 2014  la  proposta  di  Accordo  di  cui  al
          periodo precedente e' trasmessa entro il 30 giugno 2014.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 6 del
          decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni  urgenti
          per il contenimento della spesa sanitaria e in  materia  di
          regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e
          successive modificazioni: 
                "Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 
              1. - 1-quater (Omissis). 
              2.   Nello   stato   di   previsione   del    Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.
          350, introdotto dall'art. 1,  comma  512,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per  le
          finalita'  previste   dall'art.   5-bis,   comma   1,   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'art.  4  del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.". 
              Si  riporta  il  testo   vigente   dell'art.   17   del
          decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti  in
          materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire
          la  funzionalita'  dei  servizi  svolti  nelle  istituzioni
          scolastiche), convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          maggio 2014, n. 68: 
                "Art.  17.  Disposizioni  in  materia  di   trasporto
          ferroviario nelle regioni a statuto speciale 
              1. Per favorire il completamento  del  passaggio  delle
          competenze   relative   al   trasporto   pubblico    locale
          ferroviario tra lo Stato e la  Regione  Valle  d'Aosta,  ai
          sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 26 ottobre  2010,
          n. 194, del conseguente Accordo fra lo Stato e  la  Regione
          Valle d'Aosta stipulato  in  data  11  novembre  2010  come
          recepito dall'art. 1, comma 160, della  legge  13  dicembre
          2010, n. 220, lo Stato concorre con il pagamento diretto  a
          Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro,  nell'anno
          2014,  per  corrispettivo  dei  servizi  resi  nel  periodo
          gennaio-luglio 2014. 
              2. Qualora l'intesa tra lo Stato  e  la  Regione  Valle
          d'Aosta di cui  all'art.  1,  comma  515,  della  legge  27
          dicembre 2013, n. 147 non sia raggiunta entro il 30  giugno
          2014, e comunque il trasferimento delle  funzioni  non  sia
          completato  entro  il  31  luglio  2014,  al  fine  di  non
          aggravare la posizione debitoria nei confronti del  gestore
          del servizio ferroviario, lo stesso provvede alla riduzione
          del servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi
          essenziali. Resta fermo che il  pagamento  del  servizio  a
          decorrere dal 31 luglio 2014 a carico della  Regione  Valle
          d'Aosta e' escluso dal  patto  di  stabilita'  interno  nel
          limite di 9,6 milioni di euro  per  l'anno  2014  e  di  23
          milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
              3. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  1,
          pari a 13,4 milioni di euro per l'anno 2014,  si  provvede,
          quanto  a  4  milioni  di  euro,  mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2014,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a
          9,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione  del
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'art. 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
              4.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  Finanze  e'
          altresi' autorizzato, nelle more del trasferimento completo
          delle competenze alle Regioni  a  Statuto  Speciale  e  dei
          servizi indivisi, a corrispondere a Trenitalia, sulla  base
          della clausola  di  continuita',  le  somme  impegnate  per
          l'anno 2013 per le prestazioni rese. 
              4-bis. Al fine  di  consentire  la  prosecuzione  degli
          interventi sulla rete ferroviaria nazionale e  l'attuazione
          dei  relativi  programmi   di   investimento,   fino   alla
          conclusione della procedura di approvazione  del  contratto
          di programma - parte investimenti 2012-2016, da  effettuare
          entro il termine massimo del 30 giugno 2014, i rapporti tra
          lo Stato e il gestore  dell'infrastruttura  sono  regolati,
          nel rispetto degli equilibri  di  finanza  pubblica,  sulla
          base  di  quanto  stabilito  dal  contratto  di   programma
          2007-2011. 
              5. Al fine di consentire  l'avvio  dell'esecuzione  del
          piano  di  rientro  di  cui  all'art.  16,  comma  5,   del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  a
          decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge e fino al 30 giugno 2014, non  e'  consentito
          intraprendere  e   proseguire   azioni   esecutive,   anche
          concorsuali, nei confronti delle societa' di  cui  all'art.
          16, comma 7, del citato decreto-legge n. 83 del  2012,  ne'
          sulle  risorse  di  cui  all'art.   11,   comma   13,   del
          decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,  all'art.
          16, comma 9, del  citato  decreto-legge  n.  83  del  2012,
          nonche' all'art.  1,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  10
          ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 dicembre  2012,  n.  213,  destinate  alla  Regione
          Campania.  I  pignoramenti   eventualmente   eseguiti   non
          vincolano gli enti debitori e i terzi  pignorati,  i  quali
          possono disporre delle somme per le finalita' istituzionali
          delle societa' di cui al primo periodo.". 
              Si riporta il testo vigente del  comma  1  dell'art.  4
          della  legge  26   novembre   1981,   n.   690   (Revisione
          dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta): 
                "Art.  4.  1.  Sono  attribuite  alla  regione  Valle
          d'Aosta le quote di gettito delle  sotto  indicate  imposte
          percette nel territorio regionale: 
                  a)  l'intero   gettito   dell'accisa   sull'energia
          elettrica; 
                  b) i nove decimi delle accise sugli spiriti e sulla
          birra; 
                  c) i nove  decimi  della  sovrimposta  di  confine,
          inclusa quella sugli oli minerali. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo vigente del comma 525  dell'art.  1
          della citata legge n. 190 del 2014: 
              "525. A decorrere dall'anno 2015, a compensazione della
          perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella
          determinazione dell'accisa di  cui  all'art.  4,  comma  1,
          lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n.  690,  e'
          corrisposto alla stessa regione un trasferimento di importo
          pari a 70 milioni di euro annui.".