Art. 9 
 
 
Disposizioni  concernenti  le  regioni  e  in  tema  di  sanita'   ed
                             universita' 
 
  1. All'articolo 1, comma 465, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
la parola: «2.005» e' sostituita dalla seguente: «1.720». 
  2. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  dopo  il
comma 488 e' aggiunto il seguente: 
      «488-bis. In applicazione  dell'intesa  sancita  in  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 26  febbraio  2015,  le
risorse di cui al comma 484 sono utilizzate, limitatamente alla quota
attribuibile  alle  regioni  a  statuto  ordinario,  ai  fini   delle
riduzioni di cui all'articolo  46,  comma  6,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89,  come  modificato  dal  comma  398  del  presente
articolo, a condizione che le regioni abbiano  ceduto  effettivamente
spazi finanziari validi ai fini del patto di  stabilita'  interno  ai
comuni, alle citta'  metropolitane  e  alle  province  ricadenti  nel
proprio territorio entro il termine di cui al comma 485 e  provvedano
alla riduzione del debito. Qualora tali condizioni si verifichino, il
Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare  le  somme
spettanti alle regioni a statuto ordinario all'entrata  del  bilancio
statale. Sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'economia e
delle finanze, le regioni effettuano  tempestivamente  le  necessarie
regolazioni contabili al fine di dare evidenza nei propri  rendiconti
di  tali  operazioni  a  salvaguardia  degli  equilibri  di   finanza
pubblica.». 
  3. All'articolo 1 della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  comma  484  le  parole:  «previste  dal  comma  481»  sono
sostituite dalle seguenti: «previste dai commi 481 e 482», le parole:
«esclusivamente per pagare i» sono sostituite  dalle  seguenti:  «per
sostenere pagamenti  in  conto  capitale  dando  priorita'  a  quelli
relativi ai», le parole:  «30  giugno  2014»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014» e le parole: «per il  75  per  cento  ai
comuni.» sono sostituite dalle seguenti: «per  il  75  per  cento  ai
comuni, sino a soddisfazione delle richieste. Gli eventuali spazi non
assegnati a valere sulle predette quote possono essere assegnati agli
altri enti locali ricadenti nel territorio della regione.». 
    b) al comma 485 dopo le parole: «30 aprile 2015» sono inserite le
seguenti: «e del 30 settembre 2015». 
  4. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  dopo  il
comma 478 e' aggiunto il seguente: 
    «478-bis. Le disposizioni recate dai  commi  da  460  a  478,  ad
esclusione del comma 465, si applicano anche alla Regione Sardegna.». 
  5. In deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118, e  successive  modifiche,  il  disavanzo  al  31
dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito  autorizzato  e  non
contratto, puo' essere ripianato  nei  sette  esercizi  successivi  a
quote  costanti,  contestualmente  all'adozione   di   una   delibera
consiliare avente ad oggetto  il  piano  di  rientro  dal  disavanzo,
sottoposto al parere  del  collegio  dei  revisori,  nel  quale  sono
individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.  La
deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale  di
evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo,  ed  e'
allegata al bilancio di previsione  e  al  rendiconto,  costituendone
parte integrante. Con periodicita' almeno  semestrale  il  Presidente
della  giunta  regionale  trasmette  al   Consiglio   una   relazione
riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. 
  6. All'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
e successive modificazioni, dopo le parole:  «Per  le  finalita'  del
presente comma»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  ivi  compreso  il
contributo al riacquisto anche da  parte  del  medesimo  ministero  a
valere sulle relative  disponibilita',  fino  a  un  importo  massimo
complessivo di 543.170.000 di euro,». 
  7. All'articolo 1, comma  431,  secondo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) le parole: «Entro il 30 giugno 2015» sono  sostituite  dalle
seguenti: «Entro il 30 novembre 2015»; 
      b) dopo le  parole:  «e  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo,»  sono  inserite  le  seguenti:
«previa intesa in sede di Conferenza unificata,». 
  8. All'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre  2012,  n.
234, secondo  periodo,  la  parola:  «sentite»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «d'intesa con». 
  9. Nelle more del riordino del sistema della fiscalita' locale,  al
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le  seguenti
modifiche: 
      a) all'articolo 2, al  comma  1,  la  parola:  «2013»,  ovunque
ricorra, e' sostituita  dalla  seguente:  «2017»  e  le  parole:  «da
adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro  sessanta
giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 2»; 
      b) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «Per gli anni 2011  e
2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2016»
e le parole: «A  decorrere  dall'anno  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «A decorrere dall'anno 2017»; al comma  3,  le  parole:  «A
decorrere  dall'anno  2013»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «A
decorrere dall'anno 2017»; 
      c)  all'articolo  7,  al  comma  1,  le  parole:  «A  decorrere
dall'anno  2013»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «A   decorrere
dall'anno 2017»; al comma 2, le parole: «entro il 31  dicembre  2011»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2016»; 
      d) all'articolo 15, ai commi  1  e  5,  la  parola:  «2013»  e'
sostituita dalla seguente: «2017». 
  (( 9-bis. L'articolo 5, ventinovesimo comma, del  decreto-legge  30
dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'articolo 7, comma 2, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in  caso  di
locazione finanziaria il soggetto tenuto  al  pagamento  della  tassa
automobilistica e' esclusivamente l'utilizzatore; e' configurabile la
responsabilita'  solidale  della  societa'  di  leasing  solo   nella
particolare ipotesi in cui questa  abbia  provveduto,  in  base  alle
modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in
luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i  periodi  compresi
nella durata del contratto di locazione finanziaria. 
  9-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3
e' sostituito dal seguente: 
  «3. La competenza ed il gettito della  tassa  automobilistica  sono
determinati  in  ogni  caso  in  relazione  al  luogo  di   residenza
dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo.». 
  9-quater. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo  7  della
legge n. 99 del 2009, come sostituito dal comma  9-ter  del  presente
articolo, si applica ai veicoli per i quali la scadenza  del  termine
utile per il pagamento e' successiva alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. )) 
  10. All'articolo 8 del decreto legislativo  21  dicembre  1999,  n.
517, e successive modificazioni, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il
seguente: 
      «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  anche
alle universita' non statali che gestiscono policlinici  universitari
attraverso enti dotati di autonoma personalita' giuridica di  diritto
privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla  stessa
universita' attraverso la nomina  della  maggioranza  dei  componenti
dell'organo amministrativo.». 
  11. All'articolo 1, comma 377, della legge  27  dicembre  2013,  n.
147,  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:   «La   presente
disposizione continua ad applicarsi anche ove le  strutture  indicate
al presente comma modifichino la propria forma giuridica nei  termini
previsti dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 517
del 1999. (( Il Governo presenta alle Camere entro il  30  giugno  di
ogni anno una relazione sui provvedimenti adottati in attuazione  dei
commi 377 e 378 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo  stato
di eventuali contenziosi pregressi e in essere.». )) 
  (( 11-bis. Fanno parte del Consorzio interuniversitario CINECA, che
opera senza scopo di  lucro  ed  e'  sottoposto  alla  vigilanza  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  persone
giuridiche pubbliche o private che  svolgono  attivita'  nel  settore
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  secondo  quanto
previsto dallo Statuto del Consorzio medesimo. 
  11-ter. Il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  e   le   altre   amministrazioni   consorziate   esercitano,
congiuntamente, sul Consorzio interuniversitario CINECA un  controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi,  previo  adeguamento,
ove necessario, dello statuto del Consorzio medesimo. 
  11-quater. I servizi informativi strumentali al  funzionamento  dei
soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti  direttamente
o per il tramite di enti, anche con personalita' giuridica di diritto
privato, costituiti su iniziativa delle amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e successive modificazioni, e da queste partecipati,  purche'
siano soddisfatte le seguenti condizioni: 
  a) oltre l'80 per cento delle  attivita'  dell'ente  e'  effettuata
nello svolgimento dei compiti ad esso  affidati  dall'amministrazione
controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa; 
  b)  nella  persona  giuridica  controllata   non   vi   e'   alcuna
partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme  di
partecipazione di capitali privati che  non  comportano  controllo  o
potere di veto e che non esercitano un'influenza  determinante  sulla
persona giuridica controllata; 
  c) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali  enti,  anche
in  maniera  congiunta,  un  controllo  analogo  a  quello  da   esse
esercitato sui propri servizi. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma  465  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "465. Per l'anno 2015, per gli equilibri  di  cui  al
          comma 463 rilevano, nel limite complessivo di 1.720 milioni
          di euro: 
                  1) ai fini degli equilibri di cassa,  gli  utilizzi
          del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 tenendo  anche  conto
          delle entrate rivenienti  dall'applicazione  dell'art.  20,
          commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 25 novembre  1996,
          n. 625; 
                  2) ai  fini  degli  equilibri  di  competenza,  gli
          utilizzi   delle   quote   vincolate   del   risultato   di
          amministrazione al 1° gennaio 2015; 
                  3) ai fini degli equilibri di competenza, il  saldo
          tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in
          spesa; 
                  4) ai  fini  degli  equilibri  di  competenza,  gli
          utilizzi   della   quota   libera    del    risultato    di
          amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui
          perenti; 
                  5) ai fini degli equilibri di  cassa,  gli  incassi
          per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati
          e non contratti negli esercizi precedenti. 
              L'importo complessivo  delle  voci  rilevanti  ai  fini
          degli equilibri di  cui  al  presente  comma  che  ciascuna
          regione puo' considerare ai fini degli equilibri di cui  al
          comma 463 e' determinato dalla Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio  2015,  nei  limiti
          del  fondo  di  cassa  al  1°  gennaio  2015,  della  quota
          vincolata del risultato di amministrazione  e  della  quota
          libera del risultato di amministrazione accantonata  per  i
          residui perenti di ciascuna regione, e recepito con decreto
          del Ministero dell'economia e delle  finanze.  In  caso  di
          mancata deliberazione della  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  il  decreto  di  cui  al   periodo
          precedente e' emanato  entro  il  28  febbraio  2015  e  il
          riparto e' determinato in proporzione sul complesso: 
                a) del fondo di cassa al 1° gennaio  2015  risultante
          dal prospetto delle disponibilita' liquide  trasmesso  alla
          banca dati del Sistema informativo delle  operazioni  degli
          enti pubblici (SIOPE); 
                b)   della   quota   libera    del    risultato    di
          amministrazione presunto al 31  dicembre  2014  accantonata
          per i residui perenti; 
                c) dell'utilizzo della quota vincolata del  risultato
          di  amministrazione  al  31  dicembre  2014  prevista   nel
          bilancio  di  previsione  relativo  all'esercizio  2015  di
          ciascuna regione. 
              I dati di cui alla lettera a)  sono  quelli  rilevabili
          dal SIOPE alla data del 15 febbraio 2015.  I  dati  di  cui
          alle  lettere  b)  e  c)  sono   trasmessi   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello   Stato,   entro   il   termine
          perentorio del 10 febbraio 2015, attraverso il prospetto di
          cui all'allegato a) dello schema del bilancio di previsione
          armonizzato,   adottato   con   funzioni   conoscitive   in
          attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,
          aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo  alla  data
          del 31 gennaio 2015. Per le  regioni  che  non  trasmettono
          tale allegato,  o  per  le  quali  non  e'  disponibile  il
          prospetto del SIOPE  delle  disponibilita'  liquide  al  31
          dicembre 2015, ai fini del riparto, gli importi di cui alle
          lettere a), b) e c) non  disponibili  sono  considerati  di
          importo pari a zero. ". 
              Si riporta il testo dei commi 484  e  485  dell'art.  1
          della citata legge n. 190 del 2014, come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "484. Nel 2015, alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          alla  Regione  siciliana,  alla  regione  Sardegna  e  alla
          regione Friuli-Venezia Giulia e' attribuito un  contributo,
          nei limiti dell'importo  complessivo  di  1.000.000.000  di
          euro, in  misura  pari  all'83,33  per  cento  degli  spazi
          finanziari validi ai fini del patto di  stabilita'  interno
          degli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti,
          con le modalita' previste dai commi 481 e 482, ai comuni  e
          alle province ricadenti nel  loro  territorio,  nei  limiti
          degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella 1
          allegata alla presente legge. Gli  importi  del  contributo
          possono essere  modificati,  a  invarianza  del  contributo
          complessivo, mediante  accordo  da  sancire,  entro  il  31
          gennaio 2015,  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono  ceduti  per
          il 25 per cento alle province e alle citta' metropolitane e
          per il 75 per cento ai comuni, sino a  soddisfazione  delle
          richieste. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulle
          predette quote possono essere  assegnati  agli  altri  enti
          locali  ricadenti  nel   territorio   della   regione.   Il
          contributo non rileva ai fini del pareggio di  bilancio  di
          cui al  comma  463  ed  e'  destinato  dalle  regioni  alla
          riduzione  del  debito.  Gli  spazi  finanziari  ceduti  da
          ciascuna  regione  sono  utilizzati   dagli   enti   locali
          beneficiari per sostenere pagamenti in conto capitale dando
          priorita' a quelli relativi ai debiti commerciali di  parte
          capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014." 
                "485. Entro il termine perentorio del 30 aprile  2015
          e del 30 settembre 2015, le regioni comunicano al Ministero
          dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
          ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti  per
          la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei  saldi  di
          finanza pubblica.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 12  dell'art.  42
          del  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.   118,   e
          successive  modificazioni  (Disposizioni  in   materia   di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
          organismi, a norma degli articoli  1  e  2  della  legge  5
          maggio 2009, n. 42): 
                "Art. 42. Il risultato di amministrazione 
              1 - 11 (Omissis). 
              12. L'eventuale disavanzo di amministrazione  accertato
          ai sensi del  comma  1,  a  seguito  dell'approvazione  del
          rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto
          di  cui  all'art.  40,  comma  1,  e'  applicato  al  primo
          esercizio del  bilancio  di  previsione  dell'esercizio  in
          corso di gestione. La mancata variazione di  bilancio  che,
          in corso di gestione, applica il disavanzo al  bilancio  e'
          equiparata a tutti gli effetti  alla  mancata  approvazione
          del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione
          puo' anche essere ripianato negli esercizi considerati  nel
          bilancio di previsione, in ogni caso non  oltre  la  durata
          della legislatura regionale,  contestualmente  all'adozione
          di una delibera consiliare avente ad oggetto  il  piano  di
          rientro  dal  disavanzo  nel  quale  siano  individuati   i
          provvedimenti necessari  a  ripristinare  il  pareggio.  Il
          piano di rientro e' sottoposto al parere del  collegio  dei
          revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le
          economie di spesa e  tutte  le  entrate,  ad  eccezione  di
          quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di  quelle
          con specifico vincolo di destinazione, nonche'  i  proventi
          derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e
          da altre entrate in c/capitale con riferimento a  squilibri
          di parte capitale. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 45 del citato
          decreto-legge  n.  66  del  2014,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
                "Art. 45. (Ristrutturazione del debito delle Regioni) 
              (Omissis). 
              2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei  titoli
          obbligazionari da esse emessi e aventi  le  caratteristiche
          indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia
          e delle finanze puo'  effettuare  emissioni  di  titoli  di
          Stato. Per le finalita' del presente comma, ivi compreso il
          contributo  al  riacquisto  anche  da  parte  del  medesimo
          ministero a valere sulle relative disponibilita', fino a un
          importo massimo complessivo  di  543.170.000  di  euro,  e'
          autorizzata   l'istituzione   di   apposita    contabilita'
          speciale. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma  431  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "431.  Al  fine  della  predisposizione   del   Piano
          nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle
          aree urbane degradate, di  seguito  denominato  «Piano»,  i
          comuni elaborano progetti di riqualificazione costituiti da
          un insieme coordinato di interventi diretti alla  riduzione
          di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche'
          al miglioramento della qualita' del  decoro  urbano  e  del
          tessuto sociale ed ambientale. Entro il 30 novembre 2015, i
          comuni  interessati  trasmettono  i  progetti  di  cui   al
          precedente  periodo  alla  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, secondo le modalita' e la procedura stabilite con
          apposito bando, approvato con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni  e
          delle attivita' culturali e del turismo, previa  intesa  in
          sede di Conferenza unificata, da adottare  entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge.". 
              Si riporta il testo del comma 9-bis dell'art. 43  della
          legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  (Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e  delle  politiche  dell'Unione  europea),
          come modificato dalla presente legge: 
                "Art.  43.  Diritto  di  rivalsa  dello   Stato   nei
          confronti di regioni o di altri enti pubblici  responsabili
          di violazioni del diritto dell'Unione europea 
              1 - 9 (Omissis). 
              9-bis.  Ai  fini  della  tempestiva  esecuzione   delle
          sentenze  di  condanna  rese  dalla  Corte   di   giustizia
          dell'Unione europea ai sensi dell'art. 260, paragrafi  2  e
          3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  il
          fondo  di  rotazione  per  l'attuazione   delle   politiche
          comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16  aprile  1987,
          n. 183, e' autorizzato  ad  anticipare,  nei  limiti  delle
          proprie  disponibilita',  gli  oneri  finanziari  derivanti
          dalle  predette  sentenze,  entro  i  termini  di  scadenza
          fissati dalle Istituzioni europee. Il  fondo  di  rotazione
          provvede  al  reintegro  delle  somme  anticipate  mediante
          rivalsa a carico delle amministrazioni  responsabili  delle
          violazioni che hanno determinato le sentenze  di  condanna,
          d'intesa con le stesse,  anche  con  compensazione  con  le
          risorse   accreditate   dall'Unione    europea    per    il
          finanziamento   di   interventi   comunitari    riguardanti
          iniziative a titolarita'  delle  stesse  amministrazioni  e
          corrispondenti cofinanziamenti nazionali. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni  in  materia
          di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e
          delle province, nonche' di determinazione dei costi  e  dei
          fabbisogni standard nel settore sanitario), come modificato
          dalla presente legge: 
                "Art.    2.     Rideterminazione     dell'addizionale
          all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni
          a statuto ordinario 
              1. A decorrere dall'anno 2017, con riferimento all'anno
          di imposta precedente, l'addizionale regionale  all'imposta
          sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e'  rideterminata
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro per le riforme per il  federalismo
          e con il Ministro per i rapporti con le regioni  e  per  la
          coesione territoriale, da adottare  entro  sessanta  giorni
          dall'emanazione del decreto di cui  all'art.  7,  comma  2,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, di seguito denominata «Conferenza  Stato-Regioni»,
          e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati
          e del Senato della Repubblica competenti per i  profili  di
          carattere  finanziario,  in  modo  tale  da  garantire   al
          complesso  delle  regioni  a  statuto   ordinario   entrate
          corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di  base
          vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, ai trasferimenti statali  soppressi  ai  sensi
          dell'art. 7. All'aliquota cosi' rideterminata si aggiungono
          le percentuali  indicate  nell'art.  6,  comma  1.  Con  il
          decreto di cui al  presente  comma  sono  ridotte,  per  le
          regioni a statuto ordinario  e  a  decorrere  dall'anno  di
          imposta 2017, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale,
          mantenendo inalterato il  prelievo  fiscale  complessivo  a
          carico del contribuente. 
              (Omissis).". 
              Si riporta il testo dei commi 2 e  3  dell'art.  4  del
          citato decreto legislativo n. 68 del 2011, come  modificato
          dalla presente legge: 
                "Art. 4. Compartecipazione regionale all'imposta  sul
          valore aggiunto 
              (Omissis). 
              2.  Per  gli  anni  dal  2011  al  2016  l'aliquota  di
          compartecipazione di cui al comma 1 e'  calcolata  in  base
          alla normativa vigente, al netto di  quanto  devoluto  alle
          regioni a statuto speciale e delle risorse UE. A  decorrere
          dall'anno 2017 l'aliquota e' determinata con  le  modalita'
          previste dall'art. 15, commi 3 e 5, primo periodo, al netto
          di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e  delle
          risorse UE. 
              3.A  decorrere   dall'anno   2017   le   modalita'   di
          attribuzione del  gettito  della  compartecipazione  I.V.A.
          alle  regioni  a  statuto  ordinario  sono   stabilite   in
          conformita'  con  il  principio  di   territorialita'.   Il
          principio di  territorialita'  tiene  conto  del  luogo  di
          consumo, identificando il luogo di consumo  con  quello  in
          cui avviene la cessione di beni; nel caso dei  servizi,  il
          luogo della prestazione puo' essere identificato con quello
          del domicilio del soggetto fruitore. Nel caso  di  cessione
          di immobili si fa riferimento alla loro ubicazione. I  dati
          derivanti dalle dichiarazioni  fiscali  e  da  altre  fonti
          informative      in      possesso      dell'Amministrazione
          economico-finanziaria vengono elaborati  per  tenere  conto
          delle transazioni e  degli  acquisti  in  capo  a  soggetti
          passivi con I.V.A. indetraibile e  a  soggetti  pubblici  e
          privati assimilabili, ai fini IVA, a consumatori finali.  I
          criteri di attuazione del presente comma sono stabiliti con
          decreto di natura  non  regolamentare  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          per le riforme per il federalismo e con il Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e  per  la  coesione  territoriale,
          sentite  la  Conferenza  Stato-Regioni  e  la   Commissione
          tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale
          oppure,  ove  effettivamente  costituita,   la   Conferenza
          permanente per il coordinamento della  finanza  pubblica  e
          previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e
          del Senato della Repubblica competenti  per  i  profili  di
          carattere  finanziario.  Allo   schema   di   decreto   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e'  allegata  una
          relazione tecnica concernente le conseguenze  di  carattere
          finanziario  derivanti  dall'attuazione  del  principio  di
          territorialita'.". 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  2  dell'art.  7  del
          citato decreto legislativo n. 68 del 2011, come  modificato
          dalla presente legge: 
                "Art. 7. Soppressione dei trasferimenti  dallo  Stato
          alle regioni a statuto ordinario 
              1. A decorrere dall'anno 2017 sono  soppressi  tutti  i
          trasferimenti  statali  di  parte  corrente  e,   ove   non
          finanziati tramite il ricorso all'indebitamento,  in  conto
          capitale, alle regioni a statuto ordinario aventi carattere
          di generalita' e permanenza e destinati all'esercizio delle
          competenze  regionali,  ivi  compresi  quelli   finalizzati
          all'esercizio di funzioni da parte di province e comuni. Le
          regioni  a   statuto   ordinario   esercitano   l'autonomia
          tributaria prevista dagli articoli 5, 6, 8 e 12,  comma  2,
          in modo da assicurare il rispetto dei termini  fissati  dal
          presente  Capo.   Sono   esclusi   dalla   soppressione   i
          trasferimenti relativi al fondo perequativo di cui all'art.
          3, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottato,  sulla  base  delle  valutazioni  della
          Commissione  tecnica  paritetica   per   l'attuazione   del
          federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente  costituita,
          della Conferenza  permanente  per  il  coordinamento  della
          finanza pubblica, entro il 31 luglio 2016, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro per  le  riforme  per  il  federalismo  e  con  il
          Ministro per i rapporti con le regioni e  per  la  coesione
          territoriale, sentita  la  Conferenza  unificata  e  previo
          parere delle Commissioni della Camera dei  Deputati  e  del
          Senato  della  Repubblica  competenti  per  i  profili   di
          carattere finanziario,  sono  individuati  i  trasferimenti
          statali di cui al comma 1. Con ulteriore  decreto  adottato
          con le modalita' previste dal primo periodo possono  essere
          individuati   ulteriori   trasferimenti   suscettibili   di
          soppressione. Allo schema di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze di carattere finanziario. ". 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 5  dell'art.  15  del
          citato decreto legislativo n. 68 del 2011, come  modificato
          dalla presente legge: 
                "Art. 15. Fase a regime e fondo perequativo 
              1. A decorrere dal 2017, in conseguenza dell'avvio  del
          percorso di graduale convergenza verso i costi standard, le
          fonti di finanziamento delle spese  delle  regioni  di  cui
          all'art. 14, comma 1, sono le seguenti: 
                a) la compartecipazione all'IVA di cui all'art. 4; 
                b) quote dell'addizionale regionale  all'IRPEF,  come
          rideterminata secondo le modalita' dell'art. 2, comma 1; 
                c) l'IRAP, fino alla data della sua sostituzione  con
          altri tributi; 
                d) quote del fondo perequativo di cui al comma 5; 
                e) le entrate proprie, nella misura convenzionalmente
          stabilita nel riparto delle disponibilita' finanziarie  per
          il servizio sanitario nazionale per l'anno 2010. 
              (Omissis). 
              5. E' istituito, dall'anno 2017, un  fondo  perequativo
          alimentato dal gettito prodotto da una compartecipazione al
          gettito dell'IVA determinata in modo tale da  garantire  in
          ogni regione il finanziamento integrale delle spese di  cui
          all'art. 14, comma 1. Nel primo anno di  funzionamento  del
          fondo perequativo, le suddette spese sono computate in base
          ai valori di  spesa  storica  e  dei  costi  standard,  ove
          stabiliti; nei successivi quattro anni devono  gradualmente
          convergere verso  i  costi  standard.  Le  modalita'  della
          convergenza sono stabilite con decreto del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni  e  previo  parere
          delle Commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato
          della Repubblica competenti  per  i  profili  di  carattere
          finanziario. Allo schema  di  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri e' allegata  una  relazione  tecnica
          concernente le conseguenze  di  carattere  finanziario.  Ai
          fini del presente comma, per il settore sanitario, la spesa
          coincide  con  il  fabbisogno  sanitario   standard,   come
          definito ai sensi dell'art. 26. ". 
              Si riporta il testo  vigente  del  ventinovesimo  comma
          dell'art. 5 del decreto-legge  30  dicembre  1982,  n.  953
          (Misure   in   materia   tributaria),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,  come
          modificato dall'art. 7, comma  2,  della  legge  23  luglio
          2009, n. 99: 
                "Al pagamento delle tasse di cui al comma  precedente
          sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per
          il pagamento  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          finanze da emanarsi ai sensi dell'art. 18  della  legge  21
          maggio  1955,  n.  463,   risultano   essere   proprietari,
          usufruttuari, acquirenti con patto  di  riservato  dominio,
          ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,  dal
          pubblico registro automobilistico, per i  veicoli  in  esso
          iscritti,  e  dai  registri  di  immatricolazione   per   i
          rimanenti veicoli ed autoscafi. L'obbligo di  corrispondere
          il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli  e  degli
          autoscafi dai predetti registri. Sono altresi' soggetti  al
          pagamento   delle   stesse   tasse   i   proprietari,   gli
          usufruttuari,  gli  acquirenti  con  patto   di   riservato
          dominio, nonche' gli utilizzatori  a  titolo  di  locazione
          finanziaria dei ciclomotori, degli autoscafi  non  iscritti
          nei  registri  e  dei  motori  fuoribordo  applicati   agli
          autoscafi, nonche' dei veicoli e degli autoscafi  importati
          temporaneamente dall'estero; per i veicoli,  gli  autoscafi
          ed i motori fuoribordo applicati agli autoscafi,  l'obbligo
          del pagamento sussiste solo per i periodi  di  imposta  nei
          quali vengono utilizzati.". 
              Si riporta il testo dell'art. 7 della citata  legge  n.
          99   del   2009   (Disposizioni   per   lo    sviluppo    e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia), come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 7. (Semplificazione e  razionalizzazione  della
          riscossione della  tassa  automobilistica  per  le  singole
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) 
              1.  Al  fine  di  semplificare  e   razionalizzare   la
          riscossione della  tassa  dovuta  su  veicoli  concessi  in
          locazione finanziaria, le singole  regioni  e  le  province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono  autorizzate   a
          stabilire le modalita' con le quali le  imprese  concedenti
          possono provvedere ad eseguire  cumulativamente,  in  luogo
          dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse  dovute
          per i periodi  di  tassazione  compresi  nella  durata  dei
          rispettivi contratti. 
              2. All'art. 5, ventinovesimo comma,  del  decreto-legge
          30 dicembre 1982, n. 953,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28 febbraio 1983,  n.  53,  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) nel primo periodo, dopo la  parola:  «proprietari»
          sono inserite le seguenti: «, usufruttuari, acquirenti  con
          patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
          locazione finanziaria,»; 
                b) nel terzo periodo, dopo le parole: «i proprietari»
          sono  inserite  le  seguenti:  «,  gli  usufruttuari,   gli
          acquirenti con patto  di  riservato  dominio,  nonche'  gli
          utilizzatori a titolo di locazione finanziaria». 
              3.  La   competenza   ed   il   gettito   della   tassa
          automobilistica sono determinati in ogni caso in  relazione
          al  luogo  di  residenza  dell'utilizzatore  a  titolo   di
          locazione finanziaria del veicolo.". 
              Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
          21  dicembre  1999,  n.  517,  e  successive  modificazioni
          (Disciplina dei rapporti fra Servizio  sanitario  nazionale
          ed universita', a norma dell'art. 6 della  L.  30  novembre
          1998, n. 419), come modificato dalla presente legge: 
                "Art. 8. Norme transitorie e finali. 
              1.  Alle  universita'  non   statali   che   gestiscono
          direttamente  policlinici  universitari  si   applica   per
          analogia, la disciplina del presente decreto,  fatte  salve
          le  particolari  forme  di  autonomia  statutaria  ad  esse
          spettanti. I protocolli d'intesa  disciplinano  gli  ambiti
          operativi-organizzativi. Non possono in  ogni  caso  essere
          derogate le disposizioni di cui all'art. 5.. 
              1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano
          anche  alle  universita'   non   statali   che   gestiscono
          policlinici universitari attraverso enti dotati di autonoma
          personalita' giuridica di diritto privato, senza  scopo  di
          lucro, costituiti e controllati  dalla  stessa  universita'
          attraverso  la  nomina  della  maggioranza  dei  componenti
          dell'organo amministrativo. 
              2.  La  realizzazione  di  nuove  aziende   ospedaliere
          universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale
          oltre quelle di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) nonche'
          di nuovi policlinici gestiti da  universita'  non  statali,
          anche attraverso l'utilizzazione di strutture  pubbliche  o
          private  gia'  accreditate,  deve  essere   preventivamente
          autorizzata con decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con  il
          Ministro   della    sanita',    sentita    la    Conferenza
          Stato-regioni,  tenendo  conto  del  fabbisogno   formativo
          complessivo  del  Paese  e   della   localizzazione   delle
          strutture formative gia' esistenti. Alla costituzione delle
          aziende di cui al presente comma nonche' delle  aziende  di
          cui all'art. 2,  comma  1,  si  provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro  della  sanita'  di  concerto  con   il   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
          Per quanto concerne le aziende di cui all'art. 2, comma  1,
          al termine del quadriennio di cui all'art. 2  comma  2,  il
          decreto  del  Presidente   del   Consiglio   dei   ministri
          determina, altresi', le modalita' di nomina  del  direttore
          generale e del Presidente dell'organo di indirizzo. 
              3. 
              4.   I   protocolli   di   intesa   regolamentano    il
          trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni  attualmente
          utilizzati dai policlinici universitari, secondo i seguenti
          criteri: 
                a) concessione a titolo gratuito alle  nuove  aziende
          di cui all'art. 2, comma 2, dei beni demaniali  o  comunque
          in uso gratuito e perpetuo alle  universita',  nonche'  dei
          beni immobili e mobili di proprieta' dell'universita', gia'
          destinati in modo prevalente  all'attivita'  assistenziale,
          con oneri di manutenzione a carico delle aziende  citate  e
          con vincolo di  destinazione  ad  attivita'  assistenziale,
          previa individuazione dei  singoli  beni  con  un  apposito
          protocollo di intesa o atto aggiuntivo  al  medesimo.  Alla
          cessazione della destinazione ad attivita' assistenziale il
          bene rientra nella piena  disponibilita'  dell'universita'.
          Il bene e' valutato  come  apporto  patrimoniale  ai  sensi
          dell'art. 7, comma 1; 
                b) successione delle nuove aziende di cui all'art. 2,
          comma 2, alle universita' nei rapporti di locazione per gli
          immobili locati. 
              5.  Alle  procedure  concernenti  il  trasferimento   o
          l'utilizzazione del personale non docente alle  aziende  di
          cui all'art. 2, comma 2, si provvede con uno o piu' decreti
          interministeriali    dei    Ministri     della     sanita',
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          della  funzione  pubblica  e   del   tesoro,   sentite   le
          organizzazioni  sindacali,  d'intesa  con   la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              6. Le aziende di cui all'art. 2, comma  2,  lettera  a)
          succedono ai rapporti di  lavoro  a  tempo  determinato  in
          essere con le universita' per le esigenze dei policlinici a
          gestione diretta fino alla loro scadenza. 
              7. Con atto di indirizzo e  coordinamento  adottato  su
          proposta dei Ministri  della  sanita',  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro,  sono
          previste  le  modalita'  per  la  compartecipazione   delle
          regioni e  delle  universita',  per  quanto  di  rispettiva
          competenza e nell'ambito di piani pluriennali  di  rientro,
          ai risultati di gestione delle aziende. 
              8. Le disposizioni del presente decreto concernenti  il
          personale universitario si applicano a tutto  il  personale
          universitario in servizio presso le aziende ed i presidi di
          cui all'art. 2  ivi  compresi  gli  attuali  policlinici  a
          gestione diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste  la
          prevalenza del biennio clinico della facolta' di  medicina,
          gli istituti di ricovero e cura  a  carattere  scientifico,
          nonche' al personale  universitario  comunque  in  servizio
          presso altri istituti e strutture pubbliche o  private  che
          erogano assistenza sanitaria.". 
              Si riporta il testo del comma  377  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  147  del  2013,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                "377. In favore dei policlinici universitari  gestiti
          direttamente da universita' non statali di cui all'art.  8,
          comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.  517,
          e' disposto, a titolo di concorso statale al  finanziamento
          degli  oneri  connessi  allo  svolgimento  delle  attivita'
          strumentali   necessarie   al   perseguimento   dei    fini
          istituzionali da parte dei soggetti di cui al  citato  art.
          8, comma 1, il finanziamento di  50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2014 e di 35 milioni  di  euro  annui  per  ciascuno
          degli  anni  dal  2015  al  2024,  la  cui  erogazione   e'
          subordinata alla sottoscrizione  dei  protocolli  d'intesa,
          tra  le  singole  universita'  e  la  regione  interessata,
          comprensivi  della  definitiva  regolazione  condivisa   di
          eventuali contenziosi pregressi. Il  riparto  del  predetto
          importo tra i policlinici universitari gestiti direttamente
          da universita' non statali e'  stabilito  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della salute. La presente disposizione continua ad
          applicarsi anche ove  le  strutture  indicate  al  presente
          comma modifichino la propria forma  giuridica  nei  termini
          previsti dall'art. 8, comma 1-bis, del decreto  legislativo
          n. 517 del 1999. Il Governo presenta alle Camere  entro  il
          30 giugno di ogni  anno  una  relazione  sui  provvedimenti
          adottati in attuazione dei commi  377  e  378  dell'art.  1
          della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  sulle  erogazioni
          effettuate, sulla loro  finalizzazione  e  sullo  stato  di
          eventuali contenziosi pregressi e in essere.". 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del
          citato decreto legislativo n. 165 del  2001,  e  successive
          modificazioni: 
                "Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione (Art.  1
          del d.lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          d.lgs n. 80 del 1998) 
              (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.".