(( Art. 9 undecies 
 
 
Disposizioni in ambito sanitario dirette a favorire la  tempestivita'
                            dei pagamenti 
 
  1. Al fine di consentire  una  corretta  gestione  di  cassa  e  di
favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle more  dell'espressione
dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,   sulla   ripartizione   delle
disponibilita' finanziarie complessive destinate al finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre  lo  Stato,  nonche'  del
recepimento di tale ripartizione con delibera del CIPE, il  Ministero
dell'economia e delle finanze, a valere su livello del  finanziamento
del Servizio sanitario a cui concorre  lo  Stato,  e'  autorizzato  a
concedere anticipazioni: 
  a) alle regioni,  relativamente  al  finanziamento  destinato  agli
Istituti zooprofilattici sperimentali e  al  finanziamento  destinato
alla medicina penitenziaria ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  283,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  b) agli altri enti che hanno stabilmente accesso  al  finanziamento
corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo  Stato  e
per  i  quali  non  sia  gia'  previsto  uno  specifico   regime   di
anticipazione, ovvero non siano  stabiliti  specifici  adempimenti  o
atti preliminari ai fini del riconoscimento delle risorse. 
  2. L'anticipazione di cui al comma  1  e'  erogata  in  misura  non
superiore  all'80  per  cento  del   valore   stabilito   nell'ultima
ripartizione delle disponibilita' finanziarie approvata  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. Al fine di consentire  una  corretta  gestione  di  cassa  e  di
favorire la tempestivita' dei pagamenti, nelle more dell'adozione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che  ripartisce  ed
assegna alle universita' le risorse  previste  per  il  finanziamento
della formazione dei medici specialisti, ai  sensi  dell'articolo  39
del  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  e  successive
modificazioni,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato a concedere anticipazioni alle universita', a valere  sul
livello del finanziamento di competenza dell'esercizio, in misura non
superiore all'80 per cento del valore stabilito  nell'ultimo  riparto
disponibile approvato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri. 
  4. Nei confronti degli enti di cui ai commi 1 e 3 sono  autorizzati
in sede di conguaglio eventuali necessari recuperi,  anche  a  carico
delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 283  dell'art.  2
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): 
                "283. Al fine di dare completa attuazione al riordino
          della medicina penitenziaria di cui al decreto  legislativo
          22  giugno  1999,  n.  230,  e  successive   modificazioni,
          comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali
          minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle  comunita'
          e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
          su proposta del Ministro della salute e del Ministro  della
          giustizia, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e  con  il  Ministro  per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, di  intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di  assistenza
          previsti  dalla  legislazione  vigente  e   delle   risorse
          finanziarie di cui alla lettera c): 
                  a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale
          di tutte le  funzioni  sanitarie  svolte  dal  Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  ivi
          comprese quelle  concernenti  il  rimborso  alle  comunita'
          terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96,
          commi 6 e 6-bis, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive  modificazioni,  e  per  il  collocamento  nelle
          medesime comunita' dei  minorenni  e  dei  giovani  di  cui
          all'art. 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272,
          disposto dall'autorita' giudiziaria; 
                  b)  le  modalita'  e  le  procedure,   secondo   le
          disposizioni vigenti in materia, previa  concertazione  con
          le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative,
          per il trasferimento al Servizio  sanitario  nazionale  dei
          rapporti di  lavoro  in  essere,  anche  sulla  base  della
          legislazione speciale vigente,  relativi  all'esercizio  di
          funzioni    sanitarie    nell'ambito    del    Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della
          giustizia  minorile  del  Ministero  della  giustizia,  con
          contestuale  riduzione  delle   dotazioni   organiche   dei
          predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle  unita'
          di personale di  ruolo  trasferite  al  Servizio  sanitario
          nazionale; 
                  c) il trasferimento al  Fondo  sanitario  nazionale
          per il successivo riparto tra  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano delle risorse  finanziarie,
          valutate complessivamente in  157,8  milioni  di  euro  per
          l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e  in
          167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno  2010,  di  cui
          quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a
          valere  sullo  stato  di  previsione  del  Ministero  della
          giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15
          milioni di euro per l'anno 2009 e  20  milioni  di  euro  a
          decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione
          del Ministero della salute; 
                  d)  il  trasferimento  delle  attrezzature,   degli
          arredi  e  dei   beni   strumentali   di   proprieta'   del
          Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   e   del
          Dipartimento della giustizia minorile del  Ministero  della
          giustizia afferenti alle attivita' sanitarie; 
                  e) i criteri per la ripartizione tra le  regioni  e
          le province autonome di Trento e di Bolzano  delle  risorse
          finanziarie complessive, come individuate alla lettera  c),
          destinate alla sanita' penitenziaria.". 
              Si riporta il testo vigente dell'art.  39  del  decreto
          legislativo  17  agosto  1999,   n.   368,   e   successive
          modificazioni  (Attuazione  della  direttiva  93/16/CE   in
          materia di libera circolazione dei medici  e  di  reciproco
          riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri
          titoli e delle direttive  97/50/CE,  98/21/CE,  98/63/CE  e
          99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE): 
                "Art. 39. 1. Al medico in  formazione  specialistica,
          per tutta la durata legale del  corso,  e'  corrisposto  un
          trattamento economico annuo onnicomprensivo. 
              2. 
              3. Il trattamento economico e' costituito da una  parte
          fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta  la
          durata del corso, e da una parte variabile,  e,  a  partire
          dall'anno accademico 2013-2014,  e'  determinato  ogni  tre
          anni,  con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca,  di  concerto  con  il
          Ministro della salute e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, avuto riguardo preferibilmente  al  percorso
          formativo  degli  ultimi  tre  anni.  In  fase   di   prima
          applicazione,  per  gli   anni   accademici   2006-2007   e
          2007-2008, la parte variabile non potra' eccedere il 15 per
          cento di quella fissa. 
              4. Il trattamento economico e' corrisposto  mensilmente
          dalle  universita'  presso  cui  operano   le   scuole   di
          specializzazione. 
              4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle
          universita' delle risorse  previste  per  il  finanziamento
          della  formazione  dei  medici   specialisti   per   l'anno
          accademico di  riferimento  si  provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          di concerto con il Ministro della salute e con il  Ministro
          dell'economia e delle finanze.".