(( Art. 9 quater 
 
 
              Riduzione delle prestazioni inappropriate 
 
  1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, sono individuate le condizioni  di  erogabilita'  e  le
indicazioni  di  appropriatezza  prescrittiva  delle  prestazioni  di
assistenza  specialistica  ambulatoriale,  di  cui  al  decreto   del
Ministro della sanita' 22  luglio  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e successive modificazioni. 
  2.  Le  prestazioni  erogate  al  di  fuori  delle  condizioni   di
erogabilita' previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1 sono
a totale carico dell'assistito. 
  3. Il medico deve specificare nella prescrizione le  condizioni  di
erogabilita' della prestazione o  le  indicazioni  di  appropriatezza
prescrittiva previste dal decreto ministeriale di cui al comma 1. 
  4. Gli enti del Servizio sanitario nazionale curano  l'informazione
e l'aggiornamento dei medici prescrittori ed effettuano  i  controlli
necessari ad assicurare che la  prescrizione  delle  prestazioni  sia
conforme alle  condizioni  e  alle  indicazioni  di  cui  al  decreto
ministeriale previsto dal comma 1. 
  5. In caso di  un  comportamento  prescrittivo  non  conforme  alle
condizioni e alle indicazioni di cui al decreto ministeriale previsto
dal comma 1, l'ente richiede al medico prescrittore le ragioni  della
mancata osservanza delle predette condizioni ed indicazioni. In  caso
di mancata risposta o di giustificazioni insufficienti, l'ente adotta
i provvedimenti di  competenza,  applicando  al  medico  prescrittore
dipendente  del  Servizio  sanitario  nazionale  una  riduzione   del
trattamento  economico  accessorio,  nel  rispetto  delle   procedure
previste dal  contratto  collettivo  nazionale  di  settore  e  dalla
legislazione vigente, e nei confronti del medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale, una riduzione,  mediante  le  procedure
previste dall'accordo  collettivo  nazionale  di  riferimento,  delle
quote  variabili  dell'accordo  collettivo  nazionale  di  lavoro   e
dell'accordo integrativo regionale. 
  6. La mancata adozione da parte dell'ente  del  Servizio  sanitario
nazionale dei provvedimenti di competenza nei  confronti  del  medico
prescrittore comporta la responsabilita' del direttore generale ed e'
valutata  ai  fini  della  verifica  del  rispetto  degli   obiettivi
assegnati al medesimo dalla regione. 
  7.  Le  regioni  o  gli  enti  del  Servizio  sanitario   nazionale
ridefiniscono  i  tetti  di  spesa  annui  degli  erogatori   privati
accreditati  delle   prestazioni   di   specialistica   ambulatoriale
interessati dall'introduzione delle condizioni e indicazioni  di  cui
al presente articolo e stipulano o rinegoziano i relativi  contratti.
Per l'anno  2015  le  regioni  o  gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale rideterminano il valore degli stessi contratti in  modo  da
ridurre  la  spesa  per  l'assistenza   specialistica   ambulatoriale
complessiva annua da privato accreditato, di almeno l'1 per cento del
valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l'anno 2014. 
  8. Ai sensi di quanto convenuto al punto B.2, comma 1,  dell'intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in  data  2
luglio 2015, con decreto  del  Ministro  della  salute,  da  adottare
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuati   i   criteri   di   appropriatezza   dei   ricoveri   di
riabilitazione ospedaliera, tenendo conto della correlazione  clinica
del ricovero  con  la  tipologia  di  evento  acuto,  della  distanza
temporale tra il ricovero  e  l'evento  acuto  e,  nei  ricoveri  non
conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica. 
  9. A decorrere dall'anno 2015, per i ricoveri ordinari e diurni non
conformi ai criteri di appropriatezza di cui al decreto  ministeriale
previsto dal comma 8, identificati a livello regionale, e'  applicata
una riduzione pari al 50 per cento  della  relativa  tariffa  fissata
dalla regione ovvero, se di minor importo, e'  applicata  la  tariffa
fissata dalla medesima  regione  per  i  ricoveri  di  riabilitazione
estensiva  presso   strutture   riabilitative   extraospedaliere.   A
decorrere  dall'anno  2015,  per  tutti  i   ricoveri   ordinari   di
riabilitazione,   clinicamente    appropriati,    la    remunerazione
tariffaria, prevista nella prima colonna dell'allegato 2  al  decreto
del Ministro della salute 18 ottobre 2012, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  23  del  28  gennaio  2013,  e'
ridotta del 60 per cento per le giornate oltre-soglia.