Art. 9 novies Potenziamento delle misure di sorveglianza dei livelli dei controlli di profilassi internazionale del Ministero della salute 1. Per le medesime finalita' di cui all'articolo 1, comma 599, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e ferme restando le autorizzazioni di spesa ivi previste il Ministero della salute, anche allo scopo di fronteggiare le emergenze sanitarie relative all'incremento dei flussi migratori che si verificano soprattutto in area mediterranea, oltre che in previsione della grande affluenza di cittadini stranieri in Italia in occasione dello svolgimento di Expo 2015 e del Giubileo straordinario del 2015-2016, e' autorizzato ad effettuare un'ulteriore spesa di 3.100.000 euro per l'anno 2015 e di 2.341.140 euro a decorrere dall'anno 2016. 2. Al fine di potenziare l'attivita' di programmazione sanitaria e di monitoraggio del Ministero della salute, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 400.000 euro per l'anno 2015 e di 1.124.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016 per le esigenze di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, e di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n. 37. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2015 e a 3.465.140 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
Riferimenti normativi "599. Al fine di potenziare le misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e di rafforzare i livelli di controllo di profilassi internazionale per salvaguardare la collettivita' da rischi per la salute, il Ministero della salute e' autorizzato a dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attivita' di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale, anche mediante l'acquisto di idonei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici e la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti per fronteggiare le emergenze sanitarie nonche' l'adeguamento delle conoscenze e la formazione del personale medico e paramedico destinato a fronteggiare la terapia e la diagnosi delle malattie infettive e diffusive di cui alle attuali emergenze sanitarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2015 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Sono autorizzate, anche in deroga alle norme vigenti, le richieste di aspettativa, nel limite di sei mesi, da parte di personale medico o paramedico che intenda prestare la propria opera nei Paesi del continente africano attualmente interessati dal fenomeno del virus Ebola.". Si riporta il testo vigente dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791 (Norme per il potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale della programmazione sanitaria): "Art. 5. Per far fronte a motivate esigenze del Servizio centrale della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalita' ad alta specializzazione, che non possa essere soddisfatto mediante il personale dei ruoli del Ministero della sanita', il Ministro della sanita' puo' autorizzare, nel limite massimo di venti unita': a) la utilizzazione, a tempo pieno e sostitutiva dei doveri di istituto, di personale appartenente ai ruoli dei professori e ricercatori universitari; b) il comando di personale appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti locali e di enti pubblici anche economici. La utilizzazione del personale di cui alla lettera a) e' disposta a tempo determinato con provvedimento del Ministro della sanita' di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sentito l'interessato.". Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa sanitaria): "2. Il potere di accesso presso le unita' sanitarie locali per le esigenze della programmazione sanitaria, di cui all' art. 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e' integrato con la potesta' di effettuare ispezioni amministrative per la vigilanza sulla gestione delle unita' sanitarie locali e sull'attuazione del piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanita' e' autorizzato ad avvalersi a questo fine di personale comandato, fino ad un massimo di duecentocinquanta unita', da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unita' sanitarie locali.".