IL DIRETTORE GENERALE per la Vigilanza sugli Enti Il Sistema cooperativo e le Gestioni commissariali Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del Codice civile; Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del Codice civile; Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni; Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del Codice civile; Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 1° luglio 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del Codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Decreta: Art. 1 La societa' cooperativa «Rosso Service Societa' Cooperativa» con sede in Napoli (codice fiscale n. 05833161218), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del Codice civile.