Art. 2 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce la  classificazione  dei  rifiuti
radioattivi,  anche  in  relazione  agli   standard   internazionali,
associando a ciascuna categoria specifici requisiti in relazione alle
diverse fasi di gestione dei rifiuti stessi. 
  2.  La  classificazione  dei  rifiuti  radioattivi,  come  definita
dall'art. 4, sostituisce  la  classificazione  definita  nella  Guida
Tecnica n. 26 del 1987, secondo le  disposizioni  attuative  previste
dall'art. 5. 
  3. La presente classificazione si riferisce ai rifiuti  radioattivi
solidi  condizionati;   all'atto   della   generazione,   i   rifiuti
radioattivi solidi e liquidi  sono  preliminarmente  classificati  in
relazione alla tipologia di condizionamento  per  essi  prevista  nel
rispetto dell'obiettivo  di  minimizzazione  dei  volumi  finali  dei
rifiuti condizionati prodotti. 
  4. Le modalita' e i requisiti di gestione di ciascuna categoria dei
rifiuti  radioattivi  saranno  oggetto  di  apposite  guide  tecniche
emanate ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230. 
  5. Il presente  decreto  non  si  applica  ai  rifiuti  radioattivi
aeriformi  e  liquidi  per  i  quali  e'  previsto   lo   smaltimento
nell'ambiente sotto forma di effluenti,  ne'  ai  residui  contenenti
radionuclidi  di  origine  naturale   provenienti   dalle   attivita'
lavorative disciplinate dalle disposizioni di cui al Capo III-bis del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,  che  saranno  oggetto  di
specifica disciplina di attuazione  della  direttiva  2013/59/Euratom
del Consiglio del 5  dicembre  2013,  per  le  attivita'  industriali
comportanti l'utilizzo di materie con radionuclidi naturali.