Art. 4 
 
               Classificazione dei rifiuti radioattivi 
 
  1. I rifiuti radioattivi  derivanti  dalle  attivita'  disciplinate
dalle norme vigenti sull'impiego  pacifico  dell'energia  nucleare  e
sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti sono classificati come segue: 
a) Rifiuti radioattivi a vita media molto breve. 
    I  rifiuti  radioattivi  contenenti  radionuclidi  con tempo   di
dimezzamento molto breve, inferiore a 100 giorni, che richiedono sino
ad un tempo massimo di  5  anni  per  raggiungere  concentrazioni  di
attivita' inferiori ai valori determinati ai sensi dell'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230.  Questi  rifiuti
hanno origine prevalentemente da impieghi medici e di ricerca. 
    Tali rifiuti devono essere conservati in idonee installazioni  di
deposito  temporaneo  o  di  gestione  di  rifiuti  ai   fini   dello
smaltimento, quali quelle  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  33  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per un  periodo  di  tempo
sufficiente al raggiungimento del suddetto valore  di  concentrazione
di attivita'. 
b) Rifiuti radioattivi di attivita' molto bassa. 
    I rifiuti radioattivi con livelli di concentrazione di  attivita'
che non soddisfano i criteri  stabiliti  per  i  rifiuti  esenti,  ma
comunque inferiori  a  100  Bq/g  di  cui  al  massimo  10  Bq/g  per
radionuclidi alfa emettitori a lunga vita. 
    In  questa  categoria  rientrano  principalmente  quei  materiali
derivanti  dalle  attivita'  di  mantenimento  in  sicurezza   e   di
smantellamento delle installazioni nucleari,  da  terreni  o  detriti
contaminati risultanti da attivita' di bonifica. Tali rifiuti possono
essere smaltiti in impianti di smaltimento superficiali con  barriere
semplici, ovvero in impianti superficiali, o a  piccole  profondita',
con barriere ingegneristiche, quale il  Deposito  Nazionale  previsto
dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel  rispetto  degli
obiettivi di radioprotezione fissati per  l'impianto  di  smaltimento
stesso. 
    Sono   inclusi   in   tale   categoria   i   rifiuti   contenenti
prevalentemente radionuclidi a vita breve in concentrazioni  tali  da
raggiungere  in  10  anni  valori  di  concentrazione  di   attivita'
inferiori ai livelli di allontanamento stabiliti ai  sensi  dell'art.
30 e dell'art. 154, comma 3-bis, del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 230. 
    Tali rifiuti devono essere conservati in idonee installazioni  di
deposito  temporaneo  o  di  gestione  di  rifiuti  ai   fini   dello
smaltimento, quali quelle  autorizzate  ai  sensi  dell'art.  33  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
c) Rifiuti radioattivi di bassa attivita'. 
    I rifiuti radioattivi che non soddisfano i criteri stabiliti  per
i rifiuti esenti e che ai fini dello smaltimento  necessitano  di  un
confinamento e di un isolamento per un periodo di alcune centinaia di
anni. 
    In   questa   categoria   rientrano   i    rifiuti    radioattivi
caratterizzati da livelli di concentrazione di attivita' inferiori  o
uguali a 5 MBq/g per i radionuclidi a vita breve, inferiori o  uguali
a 40 kBq/g per gli isotopi a lunga vita  del  Nichel  e  inferiori  o
uguali a 400  Bq/g  per  i  radionuclidi  a  lunga  vita.  In  questa
categoria  rientra  gran  parte   dei   rifiuti   provenienti   dalle
installazioni nucleari, quali le parti e  i  componenti  di  impianti
derivanti dalle operazioni di smantellamento  e  da  alcuni  impieghi
medici, industriali e di ricerca scientifica. 
    Tale categoria di rifiuti puo' essere  smaltita  in  impianti  di
smaltimento superficiali,  o  a  piccole  profondita',  con  barriere
ingegneristiche, quale il Deposito  Nazionale  previsto  dal  decreto
legislativo 15 febbraio  2010,  n.  31,  nel  rispetto  dei  previsti
obiettivi di radioprotezione. 
d) Rifiuti radioattivi di media attivita'. 
    I rifiuti radioattivi con concentrazioni di  attivita'  superiori
ai valori indicati per i rifiuti di bassa attivita', tali comunque da
non richiedere, durante il deposito e lo smaltimento,  l'adozione  di
misure per la dissipazione del calore generato. 
    In  questa  categoria  rientrano   i   rifiuti   che   contengono
radionuclidi a lunga vita tali da richiedere, nella maggior parte dei
casi, un grado di  isolamento  superiore  rispetto  a  quello  di  un
impianto di smaltimento superficiale con barriere  ingegneristiche  e
quindi lo smaltimento in  formazioni  geologiche.  Nelle  more  della
disponibilita' di un impianto di smaltimento in formazione geologica,
tali rifiuti dovranno essere immagazzinati  in  idonee  strutture  di
stoccaggio, quale l'impianto  di  immagazzinamento  di  lunga  durata
previsto nel Deposito Nazionale,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera e) del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. 
    Tali rifiuti provengono,  oltre  che  dal  decommissioning  delle
strutture dei reattori  nucleari,  dagli  impianti  di  fabbricazione
degli elementi di combustibile ad ossidi  misti,  dagli  impianti  di
riprocessamento ovvero  dai  laboratori  di  ricerca  scientifica,  e
possono contenere elementi  transuranici  e  quantita'  rilevanti  di
prodotti di  attivazione  o  di  fissione.  In  tale  categoria  sono
compresi anche i rifiuti  che  presentano  caratteristiche  simili  a
quelle sopra descritte, derivanti da usi medici o industriali. 
    Rientrano in tale categoria anche  i  rifiuti  caratterizzati  da
livelli di concentrazioni di attivita' inferiori o uguali a 400  Bq/g
per i radionuclidi alfa emettitori e che  contengono  prevalentemente
radionuclidi  beta/gamma  emettitori,  anche  di   lunga   vita,   in
concentrazioni di attivita' tali da poter essere smaltiti in impianti
superficiali con barriere  ingegneristiche,  purche'  il  livello  di
concentrazione di attivita' sia tale da rispettare gli  obiettivi  di
radioprotezione stabiliti per l'impianto di smaltimento  superficiale
suddetto,  quali,  ad  esempio,  i  rifiuti  contenenti  prodotti  di
attivazione provenienti dalla disattivazione di  alcune  parti  delle
installazioni nucleari. 
e) Rifiuti radioattivi di alta attivita'. 
    I rifiuti  radioattivi  con  concentrazioni  di  attivita'  molto
elevate, tali da generare una significativa  quantita'  di  calore  o
elevate concentrazioni di radionuclidi a lunga vita, o entrambe  tali
caratteristiche, che richiedono un grado di isolamento e confinamento
dell'ordine di migliaia  di  anni  ed  oltre.  Per  tali  rifiuti  e'
richiesto lo smaltimento in formazioni geologiche. 
    In tale categoria rientrano, in particolare, i rifiuti liquidi  a
elevata concentrazione di attivita'  derivanti  dal  primo  ciclo  di
estrazione (o liquidi  equivalenti)  degli  impianti  industriali  di
riprocessamento del combustibile irraggiato, ovvero  il  combustibile
irraggiato stesso, nel caso si decida di procedere al suo smaltimento
diretto, senza riprocessamento. 
    Nel periodo che  precede  lo  smaltimento,  tali  rifiuti  devono
essere  immagazzinati  in  idonee  strutture  di  stoccaggio,   quale
l'impianto di immagazzinamento di lunga durata previsto nel  Deposito
Nazionale ai sensi dell'art. 2,  comma  1,  lettera  e)  del  decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31. 
  2. Nell'Allegato I, tabella  1,  sono  riportate  le  modalita'  di
smaltimento di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi  secondo  la
presente classificazione.