Art. 5 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, i  soggetti
che producono o che gestiscono  i  rifiuti  radioattivi  adottano  la
nuova  classificazione  di  cui  all'art.  4  ai  fini   della   loro
registrazione, della tenuta della contabilita'  e  dell'etichettatura
dei contenitori dei suddetti rifiuti. 
  2. I soggetti che producono o che  gestiscono  rifiuti  radioattivi
gia' classificati  in  base  alla  Guida  Tecnica  n.  26  del  1987,
aggiornano le  registrazioni  e  la  tenuta  della  contabilita'  dei
suddetti rifiuti radioattivi, secondo l'Allegato I, tabella 2,  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3.  I  soggetti  di  cui  al  comma  2  aggiornano  l'etichettatura
attualmente presente sui contenitori dei suddetti rifiuti radioattivi
sulla base di un apposito programma, con un  successione  pianificata
delle operazioni che, tenuto conto dei principi generali del  sistema
di radioprotezione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 230, preveda la conclusione delle  operazioni  stesse  entro
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Nelle more dell'emanazione delle specifiche  guide  tecniche  di
cui all'art. 2, comma 4, per  i  casi  non  contemplati  nella  Guida
Tecnica n. 26 del 1987, le specifiche  modalita'  e  i  requisiti  di
gestione di ciascuna categoria di rifiuti radioattivi sono  stabiliti
dall'ISIN.