IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
                           di concerto con 
 
    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  recante  il
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado - e in particolare l'art.
629 e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18  -  Ordinamento  dell'Amministrazione  degli  Affari  Esteri  -  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche - e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275 con cui e'  stato  approvato  il  Regolamento  recante  norme  in
materia  di  autonomia  delle  istituzioni  scolastiche,   ai   sensi
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto inter-direttoriale MAE-MIUR del 3  settembre  2002
n. 267/4642 che ha definito le modalita' di applicazione del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 alle scuole  italiane
all'estero; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 13 giugno 2006, n. 47
e la Nota prot. n. 721 del 22 giugno 2006 aventi ad oggetto la  quota
orario dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133,  e  in  particolare
l'art.  64  contenente  disposizioni  in  materia  di  organizzazione
scolastica; 
  Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n.  150,  recante
attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009,
n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo  e
didattico della Scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133; 
  Visti i decreti interministeriali MAE/MIUR del 24 febbraio 2003  n.
2752 e del 23 luglio 2009 n. 4716,  relativi  alla  disciplina  delle
modalita' procedimentali per  il  riconoscimento  e  il  mantenimento
della parita' scolastica delle scuole non statali all'estero; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  febbraio  2011,  n.  71  recante
l'ordinamento  e  le  funzioni  degli  uffici  consolari,  ai   sensi
dell'art. 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n.  246  e,  in
particolare, l'art. 56; 
  Visto il decreto interministeriale MAE/MIUR del 6  settembre  2012,
n.  4461  relativo  alle  Linee  Guida   concernenti   le   modalita'
procedimentali per l'inclusione e il mantenimento  nell'elenco  delle
scuole italiane non paritarie all'estero; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca del 16 novembre 2012, n. 254, con  il  quale  e'  stato
adottato  il  regolamento  recante  indicazioni  nazionali   per   il
curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo  d'istruzione,
a norma dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 
  Vista la legge 13  luglio  2015,  n.  107  -  Riforma  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art. 1 comma 14
che  ha  sostituito  l'art.  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica n. 275/1999; 
  Considerato che le scuole italiane statali e paritarie  all'estero,
nel conformarsi agli  ordinamenti  del  primo  ciclo  del  territorio
nazionale, devono tener conto delle particolari esigenze locali delle
realta' in cui operano e prevedere l'inserimento di discipline locali
ai fini del riconoscimento in loco del percorso di studi effettuato; 
  Tenuto conto che il Piano dell'Offerta  Formativa  deve  riflettere
anche le  esigenze  del  contesto  culturale  di  riferimento  e  che
l'inserimento nel curricolo delle  singole  scuole  delle  discipline
locali deve essere realizzato, attraverso l'autonomia scolastica,  in
modo  funzionale  al  successo  formativo   degli   studenti,   anche
relativamente al carico orario e al carico di lavoro; 
  Considerato che  le  istituzioni  scolastiche  italiane  all'estero
rilasciano titoli  di  studio  aventi  valore  legale  in  territorio
nazionale e riconoscimento anche da parte delle autorita'  locali  ai
fini della prosecuzione degli studi in loco; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016  le  scuole  italiane
statali  e  paritarie  all'estero  del  primo  ciclo   conformano   i
rispettivi quadri orario ai piani degli studi  previsti  dal  decreto
del Presidente della Repubblica n. 89/2009, integrando le  discipline
dell'ordinamento locale  con  quelle  dell'ordinamento  italiano  nel
rispetto del tetto orario massimo fissato  per  ciascun  segmento  di
scuola. 
  2. Le scuole di cui al comma 1  esercitano  l'autonomia  scolastica
operando le compensazioni fra discipline che meglio  rispondono  alle
esigenze dell'utenza, ai sensi degli articoli 3, 4 e  5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e  gli  articoli
3, 4 e 5 del decreto inter-direttoriale MAE-MIUR del 3 settembre 2002
n.  267/4642,  di  estensione  dell'autonomia  alle  scuole  italiane
all'estero. 
  3. Resta ferma l'esigenza di assicurare il riconoscimento  in  loco
del percorso di studi effettuato dagli studenti.