Art. 3 
 
  1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie previste a legislazione vigente,  senza  nuovi  o
maggiori oneri, per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi
di cui  all'art.  64  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e il
rispetto del contingente di cui all'art. 639, comma  3,  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.