Art. 3 1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri, per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi di cui all'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e il rispetto del contingente di cui all'art. 639, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.