IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme  in  materia
di procreazione medicalmente assistita»; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,  recante
«Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme  di
qualita' e di sicurezza per la  donazione,  l'approvvigionamento,  il
controllo, la lavorazione,  la  conservazione,  lo  stoccaggio  e  la
distribuzione di tessuti e cellule umani»; 
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  16,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che  attuano  la
direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per
la donazione,  l'approvvigionamento  e  il  controllo  di  tessuti  e
cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi  e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e  cellule
umani», e successive modificazioni; 
  Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le  province  autonome
di Trento e Bolzano, ai  sensi  dell'art.  7,  comma  5  del  decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 191, sul documento  «Criteri  per  le
visite  di  verifica  dei  requisiti   strutturali,   tecnologici   e
organizzativi  dei  centri  di  procreazione  medicalmente  assistita
(PMA), di cui ai decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010, e  per
la  formazione  e  qualificazione  dei  valutatori  addetti  a   tali
verifiche», sancito in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti
fra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano  il
25 marzo 2015 (rep. atti n. 58/CSR), di seguito «accordo»; 
  Visti in particolare il punto 3 del  predetto  accordo  nonche'  il
punto  5  del  relativo  allegato  A,  che  prevedono,  fra  l'altro,
l'istituzione da  parte  del  Ministero  della  salute,  con  proprio
decreto,  di  un  elenco  nazionale  di   valutatori   specificamente
qualificati per le visite di verifica per i centri di PMA,  indicando
i criteri per  l'inserimento  e  per  la  permanenza  dei  valutatori
nell'ambito dell'elenco, nonche' le modalita' e  la  periodicita'  di
aggiornamento dello stesso da parte del Centro nazionale trapianti; 
  Sentito il Centro nazionale trapianti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Istituzione dell'elenco nazionale di valutatori addetti  alle  visite
                    di verifica dei centri di PMA 
 
  1. Ai  sensi  del  punto  3  dell'accordo,  e'  istituito  l'elenco
nazionale dei valutatori addetti alle visite di verifica  dei  centri
di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui all'art.  7  del
decreto legislativo n. 191/2007. 
  2. Il Centro nazionale trapianti  (CNT)  provvede  alla  formazione
dell'elenco nazionale di cui al comma 1 nonche' al suo  aggiornamento
di norma con cadenza biennale. A tal fine, il CNT cura la  formazione
e il continuo  aggiornamento  dei  valutatori,  nonche'  verifica  il
mantenimento delle loro competenze, in conformita'  alle  indicazioni
fornite dagli organismi europei. 
  3. Il CNT provvede alla formazione del primo elenco nazionale  alla
conclusione del primo corso di formazione  previsto  dall'allegato  A
dell'accordo. 
  4. Nell'elenco di cui al comma 1 e' riportata la situazione di ogni
iscritto in ordine al percorso  formativo  specifico  svolto  e  alle
attivita' di verifica effettuate.