IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante «Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani», e successive modificazioni; Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 7, comma 5 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, sul documento «Criteri per le visite di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui ai decreti legislativi n. 191/2007 e n. 16/2010, e per la formazione e qualificazione dei valutatori addetti a tali verifiche», sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano il 25 marzo 2015 (rep. atti n. 58/CSR), di seguito «accordo»; Visti in particolare il punto 3 del predetto accordo nonche' il punto 5 del relativo allegato A, che prevedono, fra l'altro, l'istituzione da parte del Ministero della salute, con proprio decreto, di un elenco nazionale di valutatori specificamente qualificati per le visite di verifica per i centri di PMA, indicando i criteri per l'inserimento e per la permanenza dei valutatori nell'ambito dell'elenco, nonche' le modalita' e la periodicita' di aggiornamento dello stesso da parte del Centro nazionale trapianti; Sentito il Centro nazionale trapianti; Decreta: Art. 1 Istituzione dell'elenco nazionale di valutatori addetti alle visite di verifica dei centri di PMA 1. Ai sensi del punto 3 dell'accordo, e' istituito l'elenco nazionale dei valutatori addetti alle visite di verifica dei centri di procreazione medicalmente assistita (PMA), di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 191/2007. 2. Il Centro nazionale trapianti (CNT) provvede alla formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 1 nonche' al suo aggiornamento di norma con cadenza biennale. A tal fine, il CNT cura la formazione e il continuo aggiornamento dei valutatori, nonche' verifica il mantenimento delle loro competenze, in conformita' alle indicazioni fornite dagli organismi europei. 3. Il CNT provvede alla formazione del primo elenco nazionale alla conclusione del primo corso di formazione previsto dall'allegato A dell'accordo. 4. Nell'elenco di cui al comma 1 e' riportata la situazione di ogni iscritto in ordine al percorso formativo specifico svolto e alle attivita' di verifica effettuate.