Art. 3 Sospensione temporanea e cancellazione dall'elenco 1. Il mancato rispetto dei criteri di cui all'art. 2 comporta la sospensione temporanea dall'elenco di cui all'art. 1. In tali casi il CNT comunica alla regione o provincia autonoma interessata l'avvenuta sospensione per il mancato rispetto dei predetti requisiti. La regione o la provincia autonoma interessata fornisce al CNT, entro trenta giorni dalla comunicazione, gli elementi di valutazione per la permanenza o la cancellazione definitiva del valutatore dall'elenco. 2. In caso di motivate e documentate situazioni di salute, personali o lavorative, di un valutatore gia' iscritto nell'elenco di cui all'art. 1, la regione o la provincia autonoma di appartenenza ne da tempestiva comunicazione al CNT ai fini della conseguente sospensione temporanea. Per la revoca della sospensione temporanea, la regione o la provincia autonoma invia specifica richiesta al CNT, che valuta l'eventuale necessita' di un aggiornamento delle competenze del valutatore. 3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le richieste di cancellazione definitiva dall'elenco devono essere comunicate tempestivamente al CNT dalla regione o provincia autonoma di appartenenza del valutatore interessato.