Art. 3 
 
         Sospensione temporanea e cancellazione dall'elenco 
 
  1. Il mancato rispetto dei criteri di cui all'art.  2  comporta  la
sospensione temporanea dall'elenco di cui all'art. 1. In tali casi il
CNT comunica alla regione o provincia autonoma interessata l'avvenuta
sospensione per  il  mancato  rispetto  dei  predetti  requisiti.  La
regione o la provincia autonoma interessata fornisce  al  CNT,  entro
trenta giorni dalla comunicazione, gli elementi di valutazione per la
permanenza o la cancellazione definitiva del valutatore dall'elenco. 
  2.  In  caso  di  motivate  e  documentate  situazioni  di  salute,
personali o lavorative, di un valutatore gia' iscritto nell'elenco di
cui all'art. 1, la regione o la provincia autonoma di appartenenza ne
da  tempestiva  comunicazione  al  CNT  ai  fini  della   conseguente
sospensione temporanea. Per la revoca della  sospensione  temporanea,
la regione o la provincia autonoma invia specifica richiesta al  CNT,
che  valuta  l'eventuale  necessita'  di   un   aggiornamento   delle
competenze del valutatore. 
  3. Fatto salvo  quanto  previsto  dal  comma  1,  le  richieste  di
cancellazione  definitiva  dall'elenco   devono   essere   comunicate
tempestivamente  al  CNT  dalla  regione  o  provincia  autonoma   di
appartenenza del valutatore interessato.