Art. 11 
 
 
                              Esenzione 
 
  1. Gli aiuti di Stato previsti dal  presente  decreto  sono  esenti
dall'obbligo di notifica alla  Commissione  europea  ai  sensi  degli
articoli 3, 21, 24 e  31  del  Regolamento  (UE)  n.  702/2014  della
Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla  G.U.U.E.  L  193/25
del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato  interno,
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea,  alcune  categorie  di  aiuti  nei
settori agricolo e forestale e nelle zone  rurali  e  che  abroga  il
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  2. Gli aiuti di Stato previsti dal  presente  decreto  sono  esenti
dall'obbligo di notifica alla  Commissione  europea  ai  sensi  degli
articoli 3, 18, 19, 25 e 31 del Regolamento (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 16 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187/1 del
26 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti.