Art. 12 Trasmissione alla Commissione europea ed entrata in vigore 1. Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso. 2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.