Art. 12 
 
 
                Trasmissione alla Commissione europea 
                        ed entrata in vigore 
 
  1. Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione
del 25 giugno 2014 e dell'art. 9 del Reg. (UE)  n.  651/2014  del  17
giugno 2014, sintesi delle informazioni relative al  presente  regime
di aiuto e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di
notifica   elettronica   almeno   dieci   giorni   lavorativi   prima
dell'entrata in vigore dello stesso. 
  2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere  dalla  data  di
ricezione del numero di identificazione  dell'aiuto  riportato  sulla
ricevuta inviata dalla Commissione europea.