Art. 2 Oggetto 1. Il presente decreto ha ad oggetto la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di Valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dell'immagine e della conoscenza dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti iniziative: a) organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e nell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014; b) pubblicazioni e divulgazioni di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto (annunci su social media, radio, televisione etc.), nel rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 24 del regolamento n. 702/2014; c) attivita' di formazione professionale e acquisizione di competenze (corsi di formazione, seminari, coaching, etc), attivita' dimostrative ed azioni di informazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 21 del regolamento n. 702/2014 e nell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che non consente, tuttavia, aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria; d) scambi interaziendali di breve durata ivi comprese le visite di aziende agricole nel rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 21 del regolamento n. 702/2014; e) attivita' di consulenza, limitata ai prodotti di cui al Regolamento (UE) 651/2014 nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 18 di tale regolamento; f) studi e ricerche idonei a migliorare la conoscenza e garantire lo sviluppo del settore dei prodotti di cui all'art. 1, nel rispetto dell'art. 31 del regolamento n. 702/2014 e degli articoli 25 del Reg. (UE) 651/2014. I progetti possono riguardare una o piu' delle iniziative indicate nelle lettere a), b), c), d), e), f).