Art. 4 Soggetti esclusi 1. Sono esclusi dagli aiuti: a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento n. 702/2014, ad eccezione della misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. d); b) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento n. 702/2014, limitatamente agli aiuti di cui all'art. 1, e ai sensi dell'art. 1, paragrafo 4, punto c) del regolamento n. 651/2014; c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 702/2014.