Art. 4 
 
 
                          Soggetti esclusi 
 
  1. Sono esclusi dagli aiuti: 
    a) le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato  I  al
regolamento n. 702/2014, ad eccezione della misura di cui all'art. 1,
comma 2, lett. d); 
    b) le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 2,  paragrafo  1,
punto (14) del regolamento n. 702/2014, limitatamente agli  aiuti  di
cui all'art. 1, e ai sensi dell'art. 1, paragrafo  4,  punto  c)  del
regolamento n. 651/2014; 
    c) i soggetti destinatari di un ordine  di  recupero  pendente  a
seguito di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che
dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno
conformemente a quanto indicato all'art. 1,  par.  5  del  Reg.  (UE)
702/2014.