Art. 5 
 
 
                  Requisiti dei soggetti proponenti 
 
  1. I soggetti proponenti di cui all'art.  3  del  presente  decreto
debbono possedere capacita' tecnico-organizzativa, mezzi e  strumenti
idonei per la realizzazione e la gestione  dell'iniziativa  proposta,
nonche' eventuali  esperienze  acquisite  o  in  corso  nel  settore,
comprovate da idonea documentazione come specificato nell'allegato B)
del presente decreto e di cui ne fa parte integrante.  Tali  soggetti
devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti come
indicato nell'allegato B) del presente decreto. 
  2. I  Consorzi  e/o  Organismi  associativi  che  si  associano  in
"associazioni temporanee" presentano un'unica  istanza  allegando  un
protocollo d'intesa da cui  risultano  gli  accordi  che  regolano  i
rapporti interni fra gli associati (es: ripartizione  degli  oneri  e
delle spese, ripartizione del contributo ecc.). 
  3. E' consentita la presentazione dell'istanza da parte di soggetti
proponenti anche se non ancora costituiti in ATI. In  tale  caso,  il
protocollo d'intesa deve essere  sottoscritto  da  tutti  i  soggetti
proponenti e contenere  l'impegno,  che  in  caso  di  ammissione  al
contributo,  gli  stessi  soggetti  conferiranno  mandato  collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare  in  sede  di
istanza,  e  qualificato  come  mandatario.  L'istanza  di   cui   al
precedente  comma  2,  deve   indicare   a   quale   di   questi   l'
Amministrazione dovra' erogare l'eventuale contributo, in qualita' di
mandatario, capofila dell'associazione temporanea di impresa. 
  4. E' fatto divieto ai soggetti facenti  parte  di  un'associazione
temporanea  di  presentare  un'istanza   di   contributo   in   forma
individuale. 
  5. L'istanza deve, in  ogni  caso,  essere  corredata  da  tutti  i
documenti di cui  all'allegato  B)  del  presente  decreto  per  ogni
partecipante all'associazione temporanea di impresa. 
  6. I  soggetti  proponenti  devono  soddisfare  i  criteri  di  cui
all'allegato 1, articoli 1 e 2, del Reg.(UE) 702/2014 e del Reg. (UE)
651 del 1° luglio 2014. 
  7. E' facolta' dell'Amministrazione revocare il contributo, qualora
uno  o  piu'  partecipanti  all'associazione  temporanea  di  impresa
dovessero ritirarsi o sottrarsi al protocollo  d'intesa,  in  maniera
tale da recare pregiudizio allo svolgimento del programma stesso.