Art. 5 Requisiti dei soggetti proponenti 1. I soggetti proponenti di cui all'art. 3 del presente decreto debbono possedere capacita' tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione dell'iniziativa proposta, nonche' eventuali esperienze acquisite o in corso nel settore, comprovate da idonea documentazione come specificato nell'allegato B) del presente decreto e di cui ne fa parte integrante. Tali soggetti devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti come indicato nell'allegato B) del presente decreto. 2. I Consorzi e/o Organismi associativi che si associano in "associazioni temporanee" presentano un'unica istanza allegando un protocollo d'intesa da cui risultano gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli associati (es: ripartizione degli oneri e delle spese, ripartizione del contributo ecc.). 3. E' consentita la presentazione dell'istanza da parte di soggetti proponenti anche se non ancora costituiti in ATI. In tale caso, il protocollo d'intesa deve essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti e contenere l'impegno, che in caso di ammissione al contributo, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di istanza, e qualificato come mandatario. L'istanza di cui al precedente comma 2, deve indicare a quale di questi l' Amministrazione dovra' erogare l'eventuale contributo, in qualita' di mandatario, capofila dell'associazione temporanea di impresa. 4. E' fatto divieto ai soggetti facenti parte di un'associazione temporanea di presentare un'istanza di contributo in forma individuale. 5. L'istanza deve, in ogni caso, essere corredata da tutti i documenti di cui all'allegato B) del presente decreto per ogni partecipante all'associazione temporanea di impresa. 6. I soggetti proponenti devono soddisfare i criteri di cui all'allegato 1, articoli 1 e 2, del Reg.(UE) 702/2014 e del Reg. (UE) 651 del 1° luglio 2014. 7. E' facolta' dell'Amministrazione revocare il contributo, qualora uno o piu' partecipanti all'associazione temporanea di impresa dovessero ritirarsi o sottrarsi al protocollo d'intesa, in maniera tale da recare pregiudizio allo svolgimento del programma stesso.