Art. 6 Termini e modalita' di presentazione 1. Le istanze per la richiesta di contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2 devono pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pena l'esclusione, entro, e non oltre, le ore 17.00 del 18 ottobre di ogni anno, in duplice copia, all'indirizzo indicato all'allegato B) del presente decreto. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione delle istanze e' prorogato al primo giorno utile lavorativo. Le istanze devono, pena l'esclusione, essere compilate e presentate secondo i termini e le condizioni di cui all'allegato B) del presente decreto. 2. Ogni soggetto proponente presenta un'unica istanza.