Art. 7 
 
 
                               Criteri 
 
  1. Per  le  istanze  relative  alle  iniziative  di  cui  sopra  la
valutazione e' effettuata  secondo  i  criteri  e  alla  stregua  dei
punteggi massimi stabiliti nell'allegato A) al presente  decreto,  di
cui ne fa parte integrante.