Art. 8 
 
 
          Iter istruttorio e determinazione del contributo 
 
  1.  La  Commissione  esaminatrice,  appositamente   istituita   con
provvedimento dirigenziale, procedera' all'esame della documentazione
allegata ad ogni singola istanza  ai  fini  dell'ammissibilita'  alla
successiva fase di valutazione delle proposte progettuali sulla  base
dei criteri stabiliti, attribuendo un punteggio  per  ogni  progetto,
come illustrato nella scheda di valutazione funzionale allegato A) al
presente decreto. 
  2. Saranno ritenuti ammissibili a contributo i progetti che avranno
ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 70 (conditio sine  qua  non
per l' idoneita' tecnico-economica). 
  3. Il giudizio di idoneita' delle istanze presentate  non  comporta
l'immediata ammissione a contributo. 
  4. Sara'  cura  dell'ufficio  competente  redigere  un  decreto  di
approvazione della graduatoria dei progetti  ritenuti  ammissibili  a
finanziamento, che verra' pubblicato sul sito internet del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali 
  5. La ripartizione dei fondi  disponibili  sara'  effettuata  dall'
ufficio  competente  sulla  base  delle  disponibilita'   finanziarie
dell'anno in  corso,  tenuto  conto  dei  punteggi  attribuiti  dalla
Commissione  ai  progetti  presentati  e  in   base   all'ordine   di
graduatoria. 
  6.  Sara'  cura  dell'  ufficio  competente  comunicare   ad   ogni
partecipante  il  relativo  giudizio   espresso   dalla   Commissione
esaminatrice entro 60 giorni dal termine dei lavori della Commissione
stessa, con nota di comunicazione ai soggetti interessati. 
  7. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate
sui  progetti  presentati  dai  soggetti  interessati  non   potranno
superare l'importo massimo del 90% delle spese che  saranno  ammesse,
fermo restando quanto indicato nell'allegato C) del presente  decreto
di cui ne fa parte integrante.