Art. 9 Liquidazione e rendicontazione del contributo 1. Nell'erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia che dovra' prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operativita' entro 15 giorni a semplice richiesta all'Amministrazione. 2. Le modalita', i tempi, le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonche' la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali.