Art. 9 
 
 
            Liquidazione e rendicontazione del contributo 
 
  1.  Nell'erogazione  dei   contributi   possono   essere   concesse
anticipazioni, fino ad un massimo del 50%  del  contributo  concesso,
previa  presentazione  da   parte   dei   soggetti   interessati   di
fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia che dovra'  prevedere
la rinuncia al beneficio della  preventiva  escussione  del  debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma  2,
del Codice civile e la sua operativita' entro 15  giorni  a  semplice
richiesta all'Amministrazione. 
  2.  Le  modalita',  i  tempi,  le   disposizioni   concernenti   la
realizzazione dei singoli programmi ammessi a  finanziamento  nonche'
la  presentazione  della  documentazione  necessaria  ai  fini  della
liquidazione del contributo saranno contenute  in  specifici  decreti
direttoriali.