Art. 3 Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 1. Qualora in esito all'istruttoria di ammissibilita', emergano vizi che possano determinare l'inammissibilita' della domanda ai sensi del presente decreto e della normativa vigente, l'attivita' formativa non potra' essere avviata fino al completamento della fase procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora l'attivita' formativa venga avviata prima della chiusura della suddetta fase procedimentale, le giornate formative svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai fini del contributo. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita', non e' riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa formulato, che verra' considerato quale massimale, ma, ai fini del riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti. 2) L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra' al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovra' essere completato entro il termine perentorio del 31 maggio 2016. Entro e non oltre la data del 10 giugno 2016 dovra' essere inviata specifica rendicontazione dei costi sostenuti. secondo il preventivo presentato all'atto della domanda, risultanti dalle fatture in originale o in copia conforme, indicate in apposito elenco, accompagnate da idonea documentazione contabile attestante la prova certa del loro pagamento, ovvero con fatture pro-forma unitamente ad una garanzia fideiussoria «a prima richiesta», che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese rendicontate - e non ancora pagate - a fronte dell'iniziativa formativa effettuata, IVA inclusa. Le modalita' di invio della rendicontazione dei costi e della presentazione dei documenti saranno pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione Autotrasporto - Contributi ed Incentivi. A tale documentazione dovra' essere allegata una relazione di fine attivita' debitamente sottoscritta dall'impresa o dal consorzio, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati, ovvero i motivi della mancata corrispondenza. Dovranno, inoltre, essere presentati i seguenti documenti: a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti, indicazione del contratto di lavoro applicato. Nel caso delle strutture societarie di cui all'art. 2, comma l, lettera b), andra' allegato l'elenco completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano la professione di autotrasportatore esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero dei singoli partecipanti e, in caso di dipendenti ed addetti, il relativo Contratto di lavoro applicato; b) dettaglio dei costi per singole voci relativamente alla formazione generale e/o specifica; c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili; d) documentazione comprovante la caratteristica di piccola o media impresa; e) calendario definitivo dei corsi svolti; f) registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore; g) tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning; h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso; i) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo: l) coordinate bancarie dell'impresa. 3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di cui all'art. 2, comma 5, del presente decreto venga superato, il piano dei costi verra' riparametrato d'ufficio sulla base dei limiti massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o piu' documenti giustificativi delle attivita' o dei costi sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo, l'istruttoria verra' conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile. 4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009, procede, entro trenta giorni dalla data di scadenza per la presentazione online delle domande, alla verifica dei requisiti di ammissibilita' e comunica ai richiedenti, tramite posta elettronica certificata, l'eventuale esclusione. Successivamente la Commissione, valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria sulle rendicontazioni presentate, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti adempimenti. 5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverra', in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in cui, al termine delle attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi alle imprese richiedenti sara' proporzionalmente ridotto.