Art. 3 
 
 
         Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 
 
  1. Qualora in esito  all'istruttoria  di  ammissibilita',  emergano
vizi che possano  determinare  l'inammissibilita'  della  domanda  ai
sensi del presente decreto e  della  normativa  vigente,  l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della  fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,
n. 241. Qualora  l'attivita'  formativa  venga  avviata  prima  della
chiusura della suddetta fase procedimentale,  le  giornate  formative
svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai  fini  del
contributo. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita', non  e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa
formulato, che verra' considerato quale massimale, ma,  ai  fini  del
riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei  costi
rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti. 
  2) L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'
essere completato entro il termine perentorio  del  31  maggio  2016.
Entro e non oltre la data del 10 giugno 2016  dovra'  essere  inviata
specifica rendicontazione dei costi sostenuti. secondo il  preventivo
presentato  all'atto  della  domanda,  risultanti  dalle  fatture  in
originale  o  in  copia  conforme,  indicate  in   apposito   elenco,
accompagnate da idonea documentazione contabile attestante  la  prova
certa del loro pagamento, ovvero con fatture pro-forma unitamente  ad
una garanzia fideiussoria «a prima richiesta», che l'impresa  istante
stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto
pagamento delle spese rendicontate - e non ancora pagate -  a  fronte
dell'iniziativa formativa effettuata, IVA inclusa.  Le  modalita'  di
invio della rendicontazione  dei  costi  e  della  presentazione  dei
documenti  saranno  pubblicate   sul   sito   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  nella  sezione   Autotrasporto   -
Contributi ed Incentivi. A tale documentazione dovra' essere allegata
una relazione di fine attivita' debitamente sottoscritta dall'impresa
o dal consorzio, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano
formativo presentato e con i  costi  preventivati,  ovvero  i  motivi
della mancata corrispondenza. 
  Dovranno, inoltre, essere presentati i seguenti documenti: 
    a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti,
indicazione  del  contratto  di  lavoro  applicato.  Nel  caso  delle
strutture societarie di cui all'art. 2, comma l, lettera  b),  andra'
allegato l'elenco completo delle  aziende  partecipanti  al  progetto
formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione  al
Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che  esercitano  la
professione di autotrasportatore su  strada  (ovvero  all'Albo  degli
autotrasportatori di cose per conto  di  terzi  per  le  imprese  che
esercitano la professione  di  autotrasportatore  esclusivamente  con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a  1,5  tonnellate),
e, per ciascuna di esse, il numero dei  singoli  partecipanti  e,  in
caso di dipendenti  ed  addetti,  il  relativo  Contratto  di  lavoro
applicato; 
    b) dettaglio  dei  costi  per  singole  voci  relativamente  alla
formazione generale e/o specifica; 
    c) documentazione comprovante l'eventuale presenza di  lavoratori
svantaggiati o disabili; 
    d) documentazione comprovante  la  caratteristica  di  piccola  o
media impresa; 
    e) calendario definitivo dei corsi svolti; 
    f) registri di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati
dall'ente attuatore; 
    g) tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning; 
    h) dichiarazione dell'ente  di  formazione,  resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il possesso di competenze da parte  dei  docenti  rispetto
alle materie oggetto del corso; 
    i) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  la  quale  l'impresa  di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa  di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo: 
    l) coordinate bancarie dell'impresa. 
  3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione,  l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di
cui all'art. 2, comma 5, del  presente  decreto  venga  superato,  il
piano dei costi verra' riparametrato d'ufficio sulla base dei  limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base  della  sola  documentazione
valida disponibile. 
  4. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009,
procede,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza   per   la
presentazione online delle domande, alla verifica  dei  requisiti  di
ammissibilita' e comunica ai richiedenti, tramite  posta  elettronica
certificata, l'eventuale esclusione. Successivamente la  Commissione,
valutati gli esiti dell'attivita' istruttoria  sulle  rendicontazioni
presentate, redige  l'elenco  delle  imprese  ammesse  al  contributo
medesimo e lo comunica  alla  Direzione  generale  per  il  trasporto
stradale e per l'intermodalita', per i conseguenti adempimenti. 
  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per
la formazione avverra',  in  ogni  caso,  nei  limiti  delle  risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in  cui,  al  termine  delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa,
il  contributo   da   erogarsi   alle   imprese   richiedenti   sara'
proporzionalmente ridotto.