Art. 4 
 
 
            Verifiche, controlli e revoca dai contributi 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  -  Direzione
generale per il  trasporto  stradale  e  per  l'intermodalita'  -  si
riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento  dei  corsi
di formazione, durante la loro  effettuazione  o  al  termine,  e  di
controllare   l'esatto   adempimento   dei   costi   sostenuti    per
l'iniziativa, anche attraverso la verifica delle registrazioni  delle
apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione. 
  2. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
predetto decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009
provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di: 
    a) accertamento  di  irregolarita'  o  violazioni  della  vigente
normativa o del presente decreto; 
    b) mancata effettuazione  del  corso  nella  data  e  nella  sede
indicata nel calendario allegato  alla  domanda,  come  eventualmente
modificato secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 6; 
    c)  dichiarazione  di  presenza  o   frequenza   ai   corsi   non
corrispondente  al  vero  ovvero  di  mancata  partecipazione   degli
iscritti ai medesimi corsi. 
  3. Nel caso in cui il  contributo  fosse  gia'  erogato,  l'impresa
sara' tenuta  alla  restituzione  degli  importi  corrisposti  e  dei
relativi  interessi,  ferma  restando   la   denuncia   all'Autorita'
giudiziaria per i reati eventualmente configurabili. 
  4. In caso di presentazione  della  garanzia  fideiussoria  di  cui
all'art. 3, comma 2, l'impresa e' tenuta a trasmettere alla Direzione
generale per il trasporto stradale  e  per  l'intermodalita',  almeno
trenta giorni prima della scadenza della garanzia stessa, le  fatture
quietanzate corredate di copia del bonifico dei versamenti effettuati
a favore dell'ente di formazione. In caso di mancato  adempimento  la
medesima Direzione generale procede con l'escussione della  garanzia,
fatti salvi i diritti di regresso del fideiussore nei  confronti  del
debitore. 
  Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi  di
controllo ai sensi di legge, entra in  vigore  il  giorno  successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 31 luglio 2015 
 
                                                  Il Ministro: Delrio 

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2015 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del  mare
registro n. 1 foglio n. 3101