IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto l'art. 3-bis, del decreto legge del 10 ottobre 2012, n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
il quale prevede che "Per gli  anni  2012,  2013  e  2014,  le  somme
disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per  il  finanziamento
dei  bilanci  degli  enti  locali"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'Interno  sono  destinate  all'incremento  della  massa
attiva della gestione liquidatoria degli  enti  locali  in  stato  di
dissesto finanziario, deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e  fino  alla
data di entrata in vigore del presente decreto"; 
  Visto,  altresi',  che  ai  sensi  del  suddetto  art.  3-bis,   il
contributo e' ripartito, nei limiti della massa passiva accertata, in
base  ad  una  quota  pro  capite  determinata  tenendo  conto  della
popolazione  residente,  calcolata  alla  fine  del  penultimo   anno
precedente alla dichiarazione di dissesto,  secondo  i  dati  forniti
dall'Istituto nazionale di statistica; 
  Visto che, in  base  al  sopracitato  art.  3-bis,  ai  fini  della
copertura degli oneri derivanti dalle finalita' di  cui  al  medesimo
articolo si provvede, per gli anni 2012, 2013 e 2014, entro il limite
massimo di 30 milioni di euro annui, con le  somme  non  impegnate  e
disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per  il  finanziamento
dei  bilanci  degli  enti  locali"  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'Interno, accantonate ai sensi dell'art. 35,  comma  6,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  e  non  utilizzate
nei richiamati esercizi, per gli interventi di cui agli articoli 259,
comma 4,  e  260,  comma  2,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Viste  le  richieste  dei  comuni,  relative  all'annualita'  2014,
riportate nell'Allegato A, che forma parte  integrante  del  presente
decreto; 
  Riscontrato che a fine esercizio 2014, sul capitolo 1316  risultano
non impegnate e  disponibili  somme  pari  ad  euro  25.000.000,00  e
ritenuto quindi di dover concedere con il presente decreto, ai comuni
che ne hanno fatto richiesta, come  riportati  nell'allegato  A,  che
forma parte integrante del presente decreto, il contributo di cui  al
gia' citato art. 3-bis; 
  Tenuto conto, altresi', che ai sensi del sopracitato art. 3-bis, ai
fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 5.000  abitanti
sono considerati come enti di 5.000 abitanti; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Criteri e modalita' per la concessione del contributo 
 
  1. Il contributo previsto dall'art. 3-bis, del decreto legge del 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
dicembre 2012, n.  213,  concesso  a  ciascun  ente  richiedente,  e'
determinato, nei limiti della massa passiva accertata, in base ad una
quota pro capite definita tenendo conto della popolazione  residente,
calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla  dichiarazione
di dissesto,  secondo  i  dati  forniti  dall'Istituto  nazionale  di
statistica. 
  2. Ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore  a  5.000
abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.