Art. 3 
                Trattamento economico e previdenziale 
 
  1. Nel caso di mobilita' volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 1,
del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  si  applica  il  comma
2-quinquies del medesimo art. 30 del decreto legislativo n.  165  del
2001. 
  2. Nei casi di mobilita' diversa da quella volontaria, fatta  salva
l'eventuale disciplina speciale  prevista,  i  dipendenti  trasferiti
mantengono: 
    a) il trattamento economico fondamentale e  accessorio  ove  piu'
favorevole - limitatamente alle voci con carattere di  generalita'  e
natura fissa e continuativa, non  correlate  allo  specifico  profilo
d'impiego nell'ente di provenienza, previste  dai  vigenti  contratti
collettivi nazionali di lavoro - corrisposto dall'amministrazione  di
provenienza  al  momento  dell'inquadramento,  mediante  assegno   ad
personam riassorbibile con i  successivi  miglioramenti  economici  a
qualsiasi titolo conseguiti  nei  casi  in  cui  sia  individuata  la
relativa  copertura  finanziaria  ovvero  a  valere  sulle   facolta'
assunzionali; 
    b) la facolta' di optare per  l'inquadramento  e  il  trattamento
previdenziale di provenienza.