Art. 4 Efficacia 1. Il presente decreto e' da riferire alla vigente disciplina contrattuale. Le eventuali successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui all'art. 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Le corrispondenze fra i livelli economici di inquadramento stabilite nei quadri di cui agli allegati da 1 a 10 si applicano alle procedure di mobilita' avviate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 3. Sono fatti salvi sia le disposizioni di carattere speciale sulla materia, sia gli ordinamenti professionali previsti dalla normativa vigente.