IL MINISTRO DELLA SALUTE 
                           di concerto con 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
                                  e 
                 IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE 
                    E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente
disposizioni in materia di riordino della  medicina  penitenziaria  a
norma della legge n. 419 del 1998; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i  criteri  di  trasferimento
dal   Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni  sanitarie,  dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, recante «Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro e delle risorse finanziarie e  delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto l'art. 3-ter del decreto-legge  22  dicembre  2011,  n.  211,
recante «Interventi urgenti per il contrasto alla tensione  detentiva
determinata  dal  sovraffollamento  delle  carceri»,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n.  9,  come  modificato
dal  decreto-legge  25   marzo   2013,   n.   24,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 e dal  decreto-legge
31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
maggio 2014, n. 81, che, al comma 1 del medesimo articolo, prevede il
completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici
giudiziari e, al comma 4, fissa al 31 marzo 2015 la data di  chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Visto l'art. 3-ter, comma 5 del citato decreto-legge  che,  per  la
realizzazione di quanto previsto dal comma 1, dispone che, in  deroga
alle disposizioni vigenti relative al contenimento  della  spesa  del
personale, le regioni e le Province autonome di Trento e di  Bolzano,
comprese quelle  che  hanno  sottoscritto  i  piani  di  rientro  dai
disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del  Ministro
della  salute,  acquisita  di  concerto  con  il  Ministro   per   la
semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione   e   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato
da dedicare anche ai percorsi  terapeutico-riabilitativi  finalizzati
al  recupero  e  al  reinserimento  sociale  dei  pazienti  internati
provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Visto  l'art.  3-ter,   comma   6,   terzo   periodo   del   citato
decreto-legge, secondo il quale gli specifici programmi regionali  di
utilizzo  delle  risorse  stanziate  per  la   realizzazione   e   la
riconversione delle strutture destinate ad accogliere  le  persone  a
cui sono applicate le misure di sicurezza del  ricovero  in  ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia, prevedono, oltre  agli  interventi  strutturali,  attivita'
«volte progressivamente a incrementare la realizzazione dei  percorsi
terapeutico-riabilitativi di cui al comma 5, definendo tempi certi  e
impegni  precisi  per  il  superamento  degli  ospedali  psichiatrici
giudiziari, prevedendo la dimissione di tutte  le  persone  internate
per le quali l'autorita' giudiziaria abbia gia' escluso o escluda  la
sussistenza della pericolosita' sociale, con l'obbligo per le aziende
sanitarie  locali  di  presa  in  carico  all'interno   di   progetti
terapeutico-riabilitativi individuali che assicurino il diritto  alle
cure e al reinserimento sociale, nonche' a favorire  l'esecuzione  di
misure di sicurezza alternative al ricovero in ospedale  psichiatrico
giudiziario o all'assegnazione a casa di cura e custodia»; 
  Visto l'art. 3-ter, comma 7 del piu'  volte  citato  decreto-legge,
che «Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l'esercizio
delle attivita' di cui al comma 1 nonche' degli oneri  derivanti  dal
comma 5 e dal terzo periodo del comma  6»,  autorizza  la  spesa  nel
limite massimo complessivo di 38 milioni di euro per l'anno 2012 e 55
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013; 
  Vista la  deliberazione  CIPE  n.  143  del  21  dicembre  2012  di
approvazione del riparto tra le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  per  un  importo  complessivo  pari  a  euro
38.000.000 a valere sulle disponibilita' di parte corrente  a  carico
del Fondo sanitario nazionale 2012; 
  Vista la deliberazione CIPE n. 15 dell'8 marzo 2013 di approvazione
del riparto tra le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, per un importo complessivo pari a euro 55.000.000  a  valere
sulle disponibilita' di parte corrente a carico del  Fondo  sanitario
nazionale 2013; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  23  maggio  2013,  n.  57,  che,  nel
disporre la proroga al 1° aprile 2014 del  termine  per  la  chiusura
degli ospedali psichiatrici giudiziari, ha stabilito che  agli  oneri
conseguenti si provveda, nel limite di euro 4,5 milioni per il 2013 e
di euro 1,5 milioni per il 2014, mediante la corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 3-ter, comma 7 del
decreto-legge n. 211 del  2013,  autorizzando  altresi'  il  Ministro
dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio  decreto,  la
conseguente rideterminazione proporzionale al riparto  delle  risorse
finanziarie del Fondo sanitario  nazionale  2013,  pari  ad  euro  55
milioni, approvato dal CIPE nella seduta dell'8 marzo 2013; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  27
dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo  2014,  n.
55,  che  ridetermina  proporzionalmente  in  riduzione  gli  importi
assegnati alle regioni e alle Province autonome di Trento  e  Bolzano
di cui alla deliberazione CIPE  dell'8  marzo  2013,  per  un  valore
complessivamente pari a € 4.500.000; 
  Preso atto che la deliberazione CIPE del 21 dicembre  2012  assegna
alla Regione Lombardia un importo pari  a  euro  6.987.550  a  valere
sulle disponibilita' del Fondo sanitario  nazionale  2012  e  che  la
delibera CIPE dell'8 marzo 2013  assegna  alla  medesima  Regione  un
importo pari a euro 10.113.558  a  valere  sulle  disponibilita'  del
Fondo sanitario nazionale 2013, come rideterminato in euro  9.286.086
dal citato decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  27
dicembre 2013; 
  Vista la nota del Ministero della salute prot. 27635 del 29 ottobre
2013 che,  al  fine  di  agevolare  la  presentazione  dei  programmi
regionali e di valutarne la coerenza con  gli  obiettivi  individuati
dalle  disposizioni  normative,  fornisce  le  indicazioni   per   la
formulazione del programma degli interventi da realizzare; 
  Vista la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. 1981
del 20 giugno 2014, recante «Rimodulazione del programma di  utilizzo
delle risorse  destinate  alla  Regione  Lombardia  con  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 28 dicembre 2012 per la realizzazione di  strutture
sanitarie  extra-ospedaliere  per  il  superamento   degli   Ospedali
Psichiatrici Giudiziari ai  sensi  dell'art.  3-ter  della  legge  17
febbraio 2012,  n.  9»  di  approvazione,  tra  l'altro,  del  «Nuovo
programma per la gestione del processo di superamento degli OPG»,  di
cui all'allegato A alla medesima deliberazione, in cui sono riportati
i costi relativi ai singoli interventi previsti nel programma; 
  Preso atto che il  predetto  programma,  approvato  con  la  citata
deliberazione n. 1981 del 20 giugno 2014, prevede la realizzazione di
interventi volti a: 
    garantire il funzionamento delle Residenze per l'Esecuzione delle
Misure di Sicurezza (REMS) (Castiglione delle Stiviere, piu' 2  nuove
strutture),  anche  mediante  l'assunzione  di  nuovo  personale,   a
integrazione di quello gia' disponibile; 
    attivare gradualmente un servizio di supporto al disagio psichico
presso un istituto di pena lombardo; 
    istituire microequipe presso i DSM competenti, per  l'attivazione
di percorsi territoriali di presa in carico,  assunzione  in  cura  e
consulenza,  anche  in  collaborazione  con  l'Amministrazione  della
giustizia, tramite il reclutamento mirato di personale; 
    formare gli addetti di tutte le professionalita' coinvolte; 
  Considerato che il predetto  programma  risulta  coerente  con  gli
indirizzi forniti dal Ministero della salute con nota prot. 27635 del
29 ottobre  2013,  come  risulta  dall'attestazione  riportata  nella
scheda di cui all'allegato 1 al presente  decreto,  sottoscritta  dal
Direttore   dell'Ufficio   II   della   Direzione   generale    della
programmazione sanitaria e  dal  dirigente  psicologo  designato  dal
Direttore della Direzione generale della prevenzione; 
  Preso atto che il medesimo programma prevede,  per  lo  svolgimento
delle attivita' ivi descritte, l'assunzione in deroga  del  personale
indicato nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il «Nuovo programma per la gestione del processo di
superamento degli OPG» di  cui  all'allegato  A  della  deliberazione
della Giunta della Regione Lombardia  n.  1981  del  20  giugno  2014
concernente: «Rimodulazione del programma di utilizzo  delle  risorse
destinate a Regione Lombardia con decreto del Ministro  della  salute
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  28
dicembre  2012  per   la   realizzazione   di   strutture   sanitarie
extra-ospedaliere per  il  superamento  degli  Ospedali  Psichiatrici
Giudiziari, ai sensi dell'art. 3-ter della legge 17 febbraio 2012, n.
9», che  prevede  la  realizzazione  di  interventi  per  un  importo
complessivo di euro 6.987.550, a valere sulla annualita' 2012, e di €
9.286.086, a valere  sull'annualita'  2013,  come  specificati  nella
scheda di sintesi di cui all'allegato 1 al presente decreto. 
  2.  E'  autorizzata,  ai  sensi  dell'art.  3-ter,  comma   5   del
decreto-legge   22   dicembre   2011,   n.   211,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  17  febbraio  2012,  n.  9  e  successive
modificazioni,  l'assunzione  in  deroga   del   personale   indicato
nell'elenco di cui all'allegato 2 al presente decreto. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  Organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 26 giugno 2015 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia