IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»; Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», ed, in particolare, gli articoli 3, 3-bis e 3-ter; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 306 concernente le dismissioni degli alloggi di servizio del Ministero della difesa e 307 concernente le dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e, in particolare, l'art. 33, comma 8-quater; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l'art. 26 recante «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati»; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilita' 2015) e, in particolare, l'art. 1, comma 374 che dispone la non applicazione delle disposizioni di cui ai citati articoli 306 e 307 concernenti la riassegnazione dei proventi delle dismissioni allo stato di previsione del Ministero della difesa per gli anni 2015, 2016 e 2017; Considerato pertanto, che le disposizioni concernenti la riassegnazione dei proventi di cui ai citati articoli 306 e 307 tornano ad operare pienamente a decorrere dal 2018; Visto il comma 6 del medesimo art. 26 che prevede: «Approvata la variante urbanistica, l'Agenzia del demanio e il Ministero della difesa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali, procedono, secondo le norme vigenti, all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili»; Visto in particolare, il comma 8 del predetto art. 26, che prevede, a seguito della valorizzazione o alienazione degli immobili la cui destinazione sia stata modificata anche ai sensi del medesimo articolo, sia attribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei limiti delle loro rispettive competenze, alla conclusione del procedimento, una quota parte dei proventi, secondo le modalita' determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, limitatamente agli immobili dell'Amministrazione della difesa, di concerto con il Ministro della difesa; Vista la nota della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 45547 del 22 maggio 2014; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica alle procedure di valorizzazione o alienazione che riguardano immobili di proprieta' dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa e non piu' utili alle finalita' istituzionali di quest'ultimo.