Art. 2 Presupposti per la concessione del beneficio 1. La quota premiale di cui all'art. 3 e' attribuita agli enti territoriali che abbiano contribuito alla valorizzazione dell'immobile pubblico attraverso la sottoscrizione ed attuazione dell'accordo di programma di cui all'art. 34, commi 3 e 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 2. La quota premiale puo' essere corrisposta mediante cessione di beni immobili per valore equivalente ovvero attingendo alle risorse derivanti dall'alienazione. 3. L'accordo di programma si intende attuato a seguito della ratifica, da parte del consiglio comunale, dell'adesione del comune alla variazione degli strumenti urbanistici derivante dall'accordo stesso.