Art. 2 
 
            Presupposti per la concessione del beneficio 
 
  1. La quota premiale di cui all'art.  3  e'  attribuita  agli  enti
territoriali   che   abbiano    contribuito    alla    valorizzazione
dell'immobile pubblico attraverso  la  sottoscrizione  ed  attuazione
dell'accordo di programma di cui all'art. 34, commi 3 e 4 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  2. La quota premiale puo' essere corrisposta mediante  cessione  di
beni immobili per valore equivalente ovvero attingendo  alle  risorse
derivanti dall'alienazione. 
  3. L'accordo di  programma  si  intende  attuato  a  seguito  della
ratifica, da parte del consiglio comunale, dell'adesione  del  comune
alla variazione degli strumenti  urbanistici  derivante  dall'accordo
stesso.