Art. 3 
 
                      Alienazione dell'immobile 
              e costituzione del diritto di superficie 
 
  1. In caso di alienazione degli immobili valorizzati, il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze,  per  il  tramite  dell'Agenzia  del
demanio, corrisponde agli enti  territoriali  su  cui  insistono  gli
immobili di cui all'art. 1, una quota non inferiore al 5 per cento  e
non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli stessi
secondo  i  parametri  indicati  nell'Allegato,   che   forma   parte
integrante del presente decreto, in funzione: 
    della tempistica del procedimento di valorizzazione; 
    della complessita' dell'intervento. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio  2018,  in  caso  di  alienazione  di
immobili valorizzati in uso al Ministero  della  difesa  e  non  piu'
utili alle sue finalita' istituzionali, e' riconosciuta  al  medesimo
Ministero una quota pari al 35 per cento del ricavato della vendita e
agli Enti territoriali sono confermate le quote di cui  al  comma  1,
secondo le modalita' ivi indicate. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1, e 2 del presente articolo  si
applicano anche in caso di costituzione  del  diritto  di  superficie
sugli immobili valorizzati.