Art. 3 Alienazione dell'immobile e costituzione del diritto di superficie 1. In caso di alienazione degli immobili valorizzati, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio, corrisponde agli enti territoriali su cui insistono gli immobili di cui all'art. 1, una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli stessi secondo i parametri indicati nell'Allegato, che forma parte integrante del presente decreto, in funzione: della tempistica del procedimento di valorizzazione; della complessita' dell'intervento. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, in caso di alienazione di immobili valorizzati in uso al Ministero della difesa e non piu' utili alle sue finalita' istituzionali, e' riconosciuta al medesimo Ministero una quota pari al 35 per cento del ricavato della vendita e agli Enti territoriali sono confermate le quote di cui al comma 1, secondo le modalita' ivi indicate. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1, e 2 del presente articolo si applicano anche in caso di costituzione del diritto di superficie sugli immobili valorizzati.