Art. 4 Concessione 1. In caso di concessione degli immobili ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, per l'intera durata della concessione verra' corrisposta agli enti di cui all'art. 1 una quota premiale pari al 10 per cento del relativo canone. Qualora espressamente previsto dal bando di gara, ai comuni interessati e' altresi' riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e delle relative leggi regionali, per l'esecuzione delle opere necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo sara' corrisposto dal concessionario all'atto del rilascio del titolo abilitativo edilizio.