Art. 4 
 
                             Concessione 
 
  1. In caso di concessione degli immobili ai sensi  dell'art.  3-bis
del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,  n.  410,  per  l'intera
durata della concessione verra' corrisposta agli enti di cui all'art.
1 una quota premiale pari  al  10  per  cento  del  relativo  canone.
Qualora  espressamente  previsto  dal  bando  di  gara,   ai   comuni
interessati e' altresi' riconosciuta una somma non  inferiore  al  50
per cento e  non  superiore  al  100  per  cento  del  contributo  di
costruzione dovuto ai  sensi  dell'art.  16  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  e
delle  relative  leggi  regionali,  per  l'esecuzione   delle   opere
necessarie alla riqualificazione e riconversione. Tale importo  sara'
corrisposto dal  concessionario  all'atto  del  rilascio  del  titolo
abilitativo edilizio.