Art. 5 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'art.  4,  il  pagamento  della  quota
premiale e' effettuato dal Ministero dell'economia e  delle  finanze,
per il tramite dell'Agenzia del demanio a valere sul capitolo n. 7754
dello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  limitatamente  alle   operazioni   di   alienazione,
costituzione  e  concessione  concluse  negli  esercizi   precedenti,
successivamente alla acquisizione delle relative  somme  al  bilancio
dello Stato.  Per  le  operazioni  concluse  nel  medesimo  esercizio
finanziario, verra' utilizzata una quota parte dei proventi riscossi. 
  2. Nel caso in cui la quota  premiale  venga  corrisposta  mediante
cessione di immobili, la  stessa  potra'  avvenire,  per  il  tramite
dell'Agenzia del demanio, al termine del processo di valorizzazione. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
prevista registrazione e successivamente  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 7 agosto 2015 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                     Padoan           
Il Ministro della difesa 
        Pinotti 

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2015 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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