Art. 5 Copertura finanziaria 1. Salvo quanto disposto dall'art. 4, il pagamento della quota premiale e' effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia del demanio a valere sul capitolo n. 7754 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle operazioni di alienazione, costituzione e concessione concluse negli esercizi precedenti, successivamente alla acquisizione delle relative somme al bilancio dello Stato. Per le operazioni concluse nel medesimo esercizio finanziario, verra' utilizzata una quota parte dei proventi riscossi. 2. Nel caso in cui la quota premiale venga corrisposta mediante cessione di immobili, la stessa potra' avvenire, per il tramite dell'Agenzia del demanio, al termine del processo di valorizzazione. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la prevista registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2015 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro della difesa Pinotti Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2015 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 2827