Art. 11 
 
 
                               Revoche 
 
  Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123
il Ministero  puo'  disporre  inoltre  la  revoca  del  finanziamento
concesso nel caso di: 
  a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita',
sia soggettivi che riferiti al programma,  ovvero  di  documentazione
irregolare per  fatti  imputabili  al  soggetto  beneficiario  e  non
sanabili; 
  b) mancata realizzazione del programma, fatti salvi casi  di  forza
maggiore o comunque non prevedibili; 
  c)  sopravvenute  modifiche  societarie  tali  da  compromettere  o
rendere impossibile il completamento del programma finanziato e/o  la
restituzione del finanziamento concesso. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 3 luglio 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015 
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