Art. 11 Revoche Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 il Ministero puo' disporre inoltre la revoca del finanziamento concesso nel caso di: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', sia soggettivi che riferiti al programma, ovvero di documentazione irregolare per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) mancata realizzazione del programma, fatti salvi casi di forza maggiore o comunque non prevedibili; c) sopravvenute modifiche societarie tali da compromettere o rendere impossibile il completamento del programma finanziato e/o la restituzione del finanziamento concesso. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 2015 Il Ministro: Guidi Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 3408