Art. 2 
 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  Possono beneficiare degli interventi di cui al presente decreto  le
imprese  che  svolgono  prevalentemente  attivita'  industriale   nel
settore aerospaziale. 
  Sono considerate in possesso del requisito di cui  al  comma  1  le
imprese che nei  due  esercizi  antecedenti  la  presentazione  della
domanda abbiano avuto un fatturato medio di  almeno  il  50%  per  le
grandi imprese ovvero di almeno il 25% per le PMI,  da  attivita'  di
costruzione, trasformazione e  manutenzione  di  aeromobili,  motori,
sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali, meccanici ed elettronici. 
  Le imprese di cui al comma 1 devono inoltre essere in possesso  dei
seguenti requisiti: 
  a) avere una stabile organizzazione in Italia; 
  b) essere regolarmente costituiti ed iscritti  nel  registro  delle
imprese; 
  c) essere nel pieno e libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali; 
  d)  non  rientrare  fra  le   imprese   che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o
incompatibili dalla Commissione europea; 
  e) essere  in  regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero; 
  f) non trovarsi in condizioni da risultare impresa  in  difficolta'
ai sensi della comunicazione della Commissione europea n.  249/1  del
31 luglio 2014. 
  Le imprese di cui al comma 1 possono presentare i progetti  di  cui
all'art. 3 anche congiuntamente fra loro. 
  Nel  caso  siano  presentati  congiuntamente  da  piu'  imprese,  i
progetti devono essere realizzati mediante il ricorso al contratto di
rete o ad altre forme di collaborazione effettiva e coerente rispetto
all'articolazione e agli obiettivi del progetto. In  tal  caso,  deve
essere individuata l'impresa capofila con il ruolo di  referente  nei
confronti del Ministero  per  la  realizzazione  del  progetto  e  di
rappresentanza dei soggetti partecipanti. Le  imprese  associate,  di
cui le PMI devono essere almeno il 50 per cento, non  possono  essere
in numero superiore a cinque.