Art. 3 
 
 
                    Progetti e spese ammissibili 
 
  Sono ammissibili ai finanziamenti di cui all'art. 4 i  progetti  di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore aerospaziale,
caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto o di processo. 
  Nell'ambito dei progetti di cui al  comma  1  sono  ammissibili  ai
finanziamenti anche  gli  eventuali  studi  di  fattibilita'  tecnica
preliminari  alle  attivita'  di  ricerca  industriale   e   sviluppo
sperimentale. 
  In relazione ai progetti di cui al  comma  1  sono  ammissibili  ai
finanziamenti di cui all'art. 4 le  seguenti  tipologie  di  costi  e
spese sostenuti per la loro realizzazione: 
  a) costi di personale, limitatamente a ricercatori, tecnici e altro
personale ausiliario,  nella  misura  in  cui  sono  impiegati  nelle
attivita' del progetto di ricerca e sviluppo; 
  b)  costi  degli  strumenti   e   delle   attrezzature   di   nuova
fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui  sono  utilizzati
per il progetto  di  ricerca  e  sviluppo;  se  gli  strumenti  e  le
attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita  per
il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi  di
ammortamento corrispondenti alla durata del  progetto  di  ricerca  e
sviluppo; 
  c) costi dei servizi di  consulenza  utilizzati  esclusivamente  ai
fini del progetto di ricerca e  sviluppo,  inclusa  l'acquisizione  o
l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del
know-how,  nell'ambito  di  un'operazione  effettuata  alle   normali
condizioni di mercato; 
  d) i costi  dei  materiali  utilizzati  per  la  realizzazione  del
progetto. 
  Non sono  ammessi  ai  finanziamenti  progetti  comportanti  costi,
riconosciuti ammissibili, inferiori a 1 milione di euro se presentati
da singole imprese o a 2 milioni di euro  se  presentati  da  imprese
associate. 
  I progetti devono  avere  una  durata  non  inferiore  a  2  e  non
superiore a 5 anni. 
  Su richiesta motivata  delle  imprese  beneficiarie,  il  Ministero
dello sviluppo economico puo' concedere una proroga  del  termine  di
ultimazione del programma non superiore a 1 anno.