Art. 3 Progetti e spese ammissibili Sono ammissibili ai finanziamenti di cui all'art. 4 i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore aerospaziale, caratterizzati da sostanziali innovazioni di prodotto o di processo. Nell'ambito dei progetti di cui al comma 1 sono ammissibili ai finanziamenti anche gli eventuali studi di fattibilita' tecnica preliminari alle attivita' di ricerca industriale e sviluppo sperimentale. In relazione ai progetti di cui al comma 1 sono ammissibili ai finanziamenti di cui all'art. 4 le seguenti tipologie di costi e spese sostenuti per la loro realizzazione: a) costi di personale, limitatamente a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attivita' del progetto di ricerca e sviluppo; b) costi degli strumenti e delle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca e sviluppo; c) costi dei servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato; d) i costi dei materiali utilizzati per la realizzazione del progetto. Non sono ammessi ai finanziamenti progetti comportanti costi, riconosciuti ammissibili, inferiori a 1 milione di euro se presentati da singole imprese o a 2 milioni di euro se presentati da imprese associate. I progetti devono avere una durata non inferiore a 2 e non superiore a 5 anni. Su richiesta motivata delle imprese beneficiarie, il Ministero dello sviluppo economico puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a 1 anno.