Art. 4 Finanziamenti agevolati Gli interventi di cui al presente decreto consistono in finanziamenti agevolati a tasso zero, concessi nei limiti delle intensita' massime previste dalla disciplina comunitaria in materia di ricerca, sviluppo e innovazione. I finanziamenti agevolati sono concessi nella misura massima del 75% delle spese/costi del progetto. Nel caso di progetti realizzati da piu' imprese in forma associata, tali percentuali possono essere aumentate del 5% per le grandi imprese e del 10% per le PMI, a condizione che nessuna impresa sostenga da sola piu' dell'70% dei costi del progetto. I finanziamenti agevolati concessi in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento «de minimis».