Art. 4 
 
 
                       Finanziamenti agevolati 
 
  Gli  interventi  di  cui  al   presente   decreto   consistono   in
finanziamenti agevolati a  tasso  zero,  concessi  nei  limiti  delle
intensita' massime previste dalla disciplina comunitaria  in  materia
di ricerca, sviluppo e innovazione. 
  I finanziamenti agevolati sono concessi nella  misura  massima  del
75% delle spese/costi del progetto. 
  Nel caso di progetti realizzati da piu' imprese in forma associata,
tali percentuali possono  essere  aumentate  del  5%  per  le  grandi
imprese e del 10% per  le  PMI,  a  condizione  che  nessuna  impresa
sostenga da sola piu' dell'70% dei costi del progetto. 
  I finanziamenti agevolati concessi  in  relazione  ai  progetti  di
ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con
altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese,  incluse
quelle concesse sulla base del Regolamento «de minimis».