Art. 5 Valutazione dei progetti Ai fini della valutazione dei progetti, si terra' conto dei seguenti elementi: a) capacita' tecnica dell'impresa proponente e fattibilita' tecnica del progetto; b) sostenibilita' economico-finanziaria del progetto; c) qualita' tecnica e innovativita' del progetto; d) impatto del progetto, potenzialita' di sviluppo e ricadute in altri settori; e) prossimita' del progetto all'industrializzazione e commercializzazione dei risultati. I progetti sono sottoposti al parere del Comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808 del 1985, ai fini della concessione dei finanziamenti.