Art. 5 
 
 
                      Valutazione dei progetti 
 
  Ai fini  della  valutazione  dei  progetti,  si  terra'  conto  dei
seguenti elementi: 
  a) capacita' tecnica dell'impresa proponente e fattibilita' tecnica
del progetto; 
  b) sostenibilita' economico-finanziaria del progetto; 
  c) qualita' tecnica e innovativita' del progetto; 
  d) impatto del progetto, potenzialita' di sviluppo  e  ricadute  in
altri settori; 
  e)   prossimita'    del    progetto    all'industrializzazione    e
commercializzazione dei risultati. 
  I progetti sono sottoposti al parere del Comitato di cui all'art. 2
della  legge  n.  808  del  1985,  ai  fini  della  concessione   dei
finanziamenti.