Art. 6 
 
 
            Concessione e liquidazione dei finanziamenti 
 
  I finanziamenti sono  concessi  con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. 
  I finanziamenti  possono  essere  concessi  anche  in  relazione  a
periodi  o  fasi  di  svolgimento  delle  attivita'   del   progetto,
eventualmente correlati  al  conseguimento  di  risultati  intermedi,
fermo restando che la prosecuzione dei finanziamenti delle  ulteriori
fasi o periodi  di  svolgimento  dei  progetti  e'  subordinata  alla
disponibilita' di ulteriori risorse finanziarie. 
  I  finanziamenti  sono  liquidati  dal  Ministero  dello   sviluppo
economico, secondo il piano  definito  nel  decreto  di  concessione,
sulla base della effettiva  realizzazione  dei  progetti,  anche  con
riguardo alle fasi o periodi di attivita' finanziate.