Art. 6 Concessione e liquidazione dei finanziamenti I finanziamenti sono concessi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle risorse finanziarie disponibili. I finanziamenti possono essere concessi anche in relazione a periodi o fasi di svolgimento delle attivita' del progetto, eventualmente correlati al conseguimento di risultati intermedi, fermo restando che la prosecuzione dei finanziamenti delle ulteriori fasi o periodi di svolgimento dei progetti e' subordinata alla disponibilita' di ulteriori risorse finanziarie. I finanziamenti sono liquidati dal Ministero dello sviluppo economico, secondo il piano definito nel decreto di concessione, sulla base della effettiva realizzazione dei progetti, anche con riguardo alle fasi o periodi di attivita' finanziate.