Art. 7 Restituzione dei finanziamenti I finanziamenti sono restituiti nella misura del 90 per cento dell'importo liquidato per le grandi imprese e dell'80 per cento per le PMI, attraverso quote annuali costanti in un periodo pari alla durata dell'erogazione di cui all'art. 6 e comunque non inferiore a 10 anni, con decorrenza dall'anno successivo all'ultima erogazione. Il piano delle restituzioni, indicato nel decreto di concessione e definito in sede di liquidazione del finanziamento, non puo' essere modificato, salvo che per motivate ragioni di carattere straordinario.