Art. 7 
 
 
                   Restituzione dei finanziamenti 
 
  I finanziamenti sono restituiti  nella  misura  del  90  per  cento
dell'importo liquidato per le grandi imprese e dell'80 per cento  per
le PMI, attraverso quote annuali costanti in  un  periodo  pari  alla
durata dell'erogazione di cui all'art. 6 e comunque non  inferiore  a
10 anni, con decorrenza dall'anno successivo all'ultima erogazione. 
  Il piano delle restituzioni, indicato nel decreto di concessione  e
definito in sede di liquidazione del finanziamento, non  puo'  essere
modificato,   salvo   che   per   motivate   ragioni   di   carattere
straordinario.