Art. 8 Variazioni Le variazioni riguardanti i progetti o le imprese proponenti devono essere tempestivamente comunicate al Ministero dello sviluppo economico e accompagnate da idonea relazione tecnica e documentazione. Il Ministero valuta se le variazioni siano tali da compromettere la realizzazione o modificare sostanzialmente il progetto approvato, riservandosi di adottare i provvedimenti del caso.