Art. 8 
 
 
                             Variazioni 
 
  Le variazioni riguardanti i progetti o le imprese proponenti devono
essere  tempestivamente  comunicate  al  Ministero   dello   sviluppo
economico   e   accompagnate   da   idonea   relazione   tecnica    e
documentazione. 
  Il Ministero valuta se le variazioni siano tali da compromettere la
realizzazione o modificare  sostanzialmente  il  progetto  approvato,
riservandosi di adottare i provvedimenti del caso.