IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive  modificazioni
e,  in  particolare,  l'art.  1,  commi  da  354  a   361,   relativi
all'istituzione presso la  gestione  separata  di  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. del «Fondo rotativo per il sostegno  alle  imprese  e
gli investimenti  in  ricerca»,  finalizzato  alla  concessione  alle
imprese di finanziamenti  agevolati  sotto  forma  di  anticipazioni,
rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese»; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  23,   comma   2,   del   predetto
decreto-legge, che stabilisce, tra l'altro,  che  il  Fondo  speciale
rotativo di cui all'art. 14 della legge  17  febbraio  1982,  n.  46,
istituito presso il Ministero dello  sviluppo  economico,  assume  la
denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» e che  il  Fondo
stesso e' destinato al finanziamento di programmi e interventi con un
impatto  significativo  in  ambito  nazionale  sulla   competitivita'
dell'apparato  produttivo  per   il   perseguimento   di   specifiche
finalita', tra le quali quella, individuata dalla  lettera  a)  dello
stesso comma 2, della promozione di progetti di ricerca,  sviluppo  e
innovazione  di  rilevanza   strategica   per   il   rilancio   della
competitivita'   del   sistema   produttivo,   anche    tramite    il
consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e  sviluppo
delle imprese; 
  Visto il comma 3 del precitato art. 23, il quale prevede  che,  per
il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2,  con  decreti  di
natura non regolamentare del Ministro dello  sviluppo  economico,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile  e  che
stabilisce che le misure del predetto Fondo sono attivate  con  bandi
ovvero  direttive  del  Ministro  dello   sviluppo   economico,   che
individuano i termini, le modalita' e le procedure per la concessione
ed erogazione delle agevolazioni; 
  Visto l'art. 30, del medesimo decreto-legge  n.  83  del  2012,  il
quale prevede: 
    al comma 2, che per il perseguimento delle finalita'  di  cui  al
citato art. 23, comma 2, dello stesso decreto-legge,  i  programmi  e
gli interventi destinatari del  Fondo  per  la  crescita  sostenibile
possono essere agevolati anche a  valere  sulle  risorse  del  citato
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  in
ricerca, e che i finanziamenti  agevolati  concessi  a  valere  sullo
stesso possono essere assistiti da idonee garanzie; 
    al comma 3, che, fermo restando quanto previsto  dai  commi  358,
359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  le
risorse non utilizzate  del  Fondo  rotativo  per  il  sostegno  alle
imprese e gli investimenti in  ricerca  al  31  dicembre  2012  e,  a
decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun  anno,  sono  destinate
alle finalita' del Fondo per  la  crescita  sostenibile,  nel  limite
massimo del 70 per cento; 
    al comma  4,  che  con  decreti  interministeriali  del  Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico
sono determinate le  modalita'  di  ricognizione  delle  risorse  non
utilizzate del Fondo rotativo per il  sostegno  alle  imprese  e  gli
investimenti in ricerca,  nonche'  le  modalita'  di  utilizzo  e  il
riparto delle predette risorse tra gli interventi del  Fondo  per  la
crescita sostenibile; 
  Visto  il  decreto  8  marzo  2013  del  Ministro  dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, recante «Individuazione  delle  priorita',  delle
forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del
Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art.  23,  comma  3,
del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83»,   che   prevede,   in
particolare: 
    all'art. 15,  che  gli  interventi  del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile sono attuati con  bandi  ovvero  direttive  del  Ministro
dello sviluppo economico; 
    all'art. 18, comma 6, che i programmi e  i  progetti  destinatari
degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile possono essere
agevolati, limitatamente alle agevolazioni concesse nella  forma  del
finanziamento agevolato, anche  a  valere  sulle  risorse  del  Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in  ricerca,
secondo le condizioni e le modalita' stabilite con i decreti  di  cui
all'art. 1, comma 357,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311  e
all'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro dello sviluppo economico 26 aprile  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  130  del  5  giugno
2013, recante «Modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate
del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83» e contenente in allegato una  prima  ricognizione
di risorse non utilizzate,  per  un  importo  pari  a  euro  1.847,63
milioni da destinare per il 70 per cento agli  interventi  del  Fondo
per la crescita sostenibile, previa verifica dell'effettiva dotazione
riutilizzabile operata da Cassa depositi e prestiti S.p.a.  ai  sensi
dell'art. 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111  del  15  maggio
2015, recante «Modalita' di utilizzo delle risorse non utilizzate del
Fondo rotativo per il sostegno alle imprese  e  gli  investimenti  di
ricerca  e  riparto  delle  predette  risorse  tra   gli   interventi
destinatari del Fondo per la crescita sostenibile»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  15  ottobre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 282 del 4 dicembre 2014, come modificato dal decreto del  Ministro
dello sviluppo economico 19 marzo  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 99  del  30  aprile  2015,  il
quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del citato decreto  8
marzo 2013, detta la disciplina di un intervento  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile in  favore  di  grandi  progetti  di  ricerca  e
sviluppo nel  settore  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione elettroniche e per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale
italiana e che prevede, tra l'altro, che le risorse del Fondo per  la
crescita sostenibile destinate all'intervento, pari  complessivamente
a euro 150.000.000,00, possono essere integrate anche  dalle  risorse
del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  15  ottobre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 283 del 5 dicembre  2014,  come  modificato  dal  gia'  menzionato
decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  19  marzo  2015,  il
quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del piu' volte citato
decreto 8 marzo 2013, detta la disciplina di un intervento del  Fondo
per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e
sviluppo  nell'ambito   di   specifiche   tematiche   rilevanti   per
l'«industria sostenibile» e che prevede, tra l'altro, che le  risorse
del Fondo per la crescita sostenibile destinate all'intervento,  pari
a euro 250.000.000,00, possono essere integrate anche  dalle  risorse
del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre  2004,
n. 311; 
  Vista la nota prot. n. 32418 del 27 aprile 2015, con  la  quale  il
Ministero dello sviluppo  economico  -  Direzione  generale  per  gli
incentivi alle imprese, ha comunicato a  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.a. e al Ministero dell'economia e delle finanze  l'intenzione  di
avvalersi della facolta' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti  in  ricerca  per  il
finanziamento dei due citati interventi del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile, previa conferma da  parte  della  medesima  Cassa  della
disponibilita' di risorse da utilizzare ai predetti fini; 
  Vista la nota prot. SECO/P/20/2015 del 30 aprile 2015, con la quale
Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha confermato la  disponibilita'  di
risorse del Fondo  rotativo  per  il  sostegno  alle  imprese  e  gli
investimenti in ricerca accertate ai sensi dell'art. 30, comma 4, del
decreto-legge n. 83 del 2012 ; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati  i  criteri,
le condizioni e le modalita' di concessione  della  garanzia  statale
sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti  S.p.a.  a  valere
sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge  30  dicembre
2004, n. 311; 
  Visto il decreto del direttore generale del tesoro n. 90562 del  15
novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative  del
monitoraggio  dei  finanziamenti  agevolati  e   l'intervento   della
garanzia dello Stato, emanato  ai  sensi  dell'art.  3  del  predetto
decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119
del 21 febbraio 2014, concernente la misura del  tasso  di  interesse
sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in  ricerca,
emanato ai sensi dell'art. 1, comma  358,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea  (2014/C  198/01),
recante «Disciplina  degli  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,
sviluppo e innovazione»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli  107
e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per  categoria)
e successive modifiche e integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle  imprese  e  gli
investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge  30
dicembre 2004, n. 311; 
    b) «Decreto-legge 83/2012»: il decreto-legge 22 giugno  2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    c)  «Fondo  crescita  sostenibile»:  il  Fondo  per  la  crescita
sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge 83/2012; 
    d) «Agenda digitale»: l'intervento del Fondo crescita sostenibile
in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per
l'attuazione dell'Agenda digitale italiana  di  cui  al  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282  del  4  dicembre
2014,  come  modificato  dal  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 19 marzo 2015, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015; 
    e)  «Industria  sostenibile»:  l'intervento  del  Fondo  crescita
sostenibile in favore  di  grandi  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
nell'ambito  di  specifiche  tematiche  rilevanti  per   «l'industria
sostenibile», di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 283 del 5 dicembre 2014, come modificato dal decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 19  marzo  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  99  del  30  aprile
2015; 
    f) «Decreto interministeriale 26 aprile  2013»:  il  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello  sviluppo
economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 130 del 5 giugno 2013, recante  «Modalita'  di
ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo  per  il
sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI),  ai  sensi
dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»; 
    g) «Decreto interministeriale 23 febbraio 2015»: il  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello  sviluppo
economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante «Modalita'  di
utilizzo delle risorse non  utilizzate  del  Fondo  rotativo  per  il
sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e  riparto  delle
predette risorse tra gli interventi  destinatari  del  Fondo  per  la
crescita sostenibile»; 
    h) «DD.MM. 15 ottobre  2014»:  i  decreti  15  ottobre  2014  del
Ministro dello sviluppo  economico  e  successive  modificazioni  che
disciplinano   gli   interventi   «Agenda   digitale   e    Industria
sostenibile»; 
    i) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli articoli 107  e  108  del  Trattato  (regolamento  generale  di
esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni; 
    l) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    m) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; 
    n) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o  la  succursale  di
banca estera comunitaria o  extracomunitaria  operante  in  Italia  e
autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art.  13
del decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385  e  successive
modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia
bancaria  e  creditizia»,  aderente  alle  convenzioni  stipulate  in
relazione agli interventi Agenda digitale e Industria sostenibile  ai
sensi dell'art. 4 del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015; 
    o) «Soggetto gestore»:  il  soggetto  a  cui  sono  affidati  gli
adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle
proposte progettuali, l'erogazione delle  agevolazioni,  l'esecuzione
di monitoraggi, ispezioni e controlli previsti dai DD.MM. 15  ottobre
2014; 
    p)  «Convenzioni»:  le  convenzioni  stipulate,  in  relazione  a
ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, in  attuazione  dell'art.  4
del Decreto interministeriale 23  febbraio  2015  tra  il  Ministero,
l'Associazione  bancaria  italiana  e  CDP,  sentito   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' i relativi atti  aggiuntivi  o
integrativi o addenda; 
    q) «Finanziamento  agevolato»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto
della  domanda  di  agevolazione  a  valere  sulle  risorse  del  FRI
individuate dal presente decreto; 
    r)  «Finanziamento  bancario»:  il  finanziamento  a  medio-lungo
termine concesso dalla Banca finanziatrice al  soggetto  beneficiario
per le spese oggetto della domanda di agevolazione; 
    s) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato  e  del
Finanziamento bancario.