IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 1, commi da 354 a 361, relativi all'istituzione presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a. del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati sotto forma di anticipazioni, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto, in particolare, l'art. 23, comma 2, del predetto decreto-legge, che stabilisce, tra l'altro, che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» e che il Fondo stesso e' destinato al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo per il perseguimento di specifiche finalita', tra le quali quella, individuata dalla lettera a) dello stesso comma 2, della promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; Visto il comma 3 del precitato art. 23, il quale prevede che, per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e che stabilisce che le misure del predetto Fondo sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni; Visto l'art. 30, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, il quale prevede: al comma 2, che per il perseguimento delle finalita' di cui al citato art. 23, comma 2, dello stesso decreto-legge, i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del citato Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, e che i finanziamenti agevolati concessi a valere sullo stesso possono essere assistiti da idonee garanzie; al comma 3, che, fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca al 31 dicembre 2012 e, a decorrere dal 2013, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate alle finalita' del Fondo per la crescita sostenibile, nel limite massimo del 70 per cento; al comma 4, che con decreti interministeriali del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, nonche' le modalita' di utilizzo e il riparto delle predette risorse tra gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile; Visto il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, recante «Individuazione delle priorita', delle forme e delle intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83», che prevede, in particolare: all'art. 15, che gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico; all'art. 18, comma 6, che i programmi e i progetti destinatari degli interventi del Fondo per la crescita sostenibile possono essere agevolati, limitatamente alle agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, secondo le condizioni e le modalita' stabilite con i decreti di cui all'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 5 giugno 2013, recante «Modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83» e contenente in allegato una prima ricognizione di risorse non utilizzate, per un importo pari a euro 1.847,63 milioni da destinare per il 70 per cento agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile, previa verifica dell'effettiva dotazione riutilizzabile operata da Cassa depositi e prestiti S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante «Modalita' di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015, il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del citato decreto 8 marzo 2013, detta la disciplina di un intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana e che prevede, tra l'altro, che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinate all'intervento, pari complessivamente a euro 150.000.000,00, possono essere integrate anche dalle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014, come modificato dal gia' menzionato decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 del piu' volte citato decreto 8 marzo 2013, detta la disciplina di un intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile» e che prevede, tra l'altro, che le risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinate all'intervento, pari a euro 250.000.000,00, possono essere integrate anche dalle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Vista la nota prot. n. 32418 del 27 aprile 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ha comunicato a Cassa depositi e prestiti S.p.a. e al Ministero dell'economia e delle finanze l'intenzione di avvalersi della facolta' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca per il finanziamento dei due citati interventi del Fondo per la crescita sostenibile, previa conferma da parte della medesima Cassa della disponibilita' di risorse da utilizzare ai predetti fini; Vista la nota prot. SECO/P/20/2015 del 30 aprile 2015, con la quale Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha confermato la disponibilita' di risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca accertate ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 ; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 72963 del 12 luglio 2006, con il quale sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione della garanzia statale sulle risorse erogate da Cassa depositi e prestiti S.p.a. a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, ai sensi del comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto del direttore generale del tesoro n. 90562 del 15 novembre 2011, concernente le procedure e le modalita' operative del monitoraggio dei finanziamenti agevolati e l'intervento della garanzia dello Stato, emanato ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto ministeriale n. 72963 del 12 luglio 2006; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5119 del 21 febbraio 2014, concernente la misura del tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la comunicazione della Commissione europea (2014/C 198/01), recante «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; b) «Decreto-legge 83/2012»: il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; c) «Fondo crescita sostenibile»: il Fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge 83/2012; d) «Agenda digitale»: l'intervento del Fondo crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 4 dicembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015; e) «Industria sostenibile»: l'intervento del Fondo crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per «l'industria sostenibile», di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 5 dicembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2015; f) «Decreto interministeriale 26 aprile 2013»: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 5 giugno 2013, recante «Modalita' di ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca (FRI), ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83»; g) «Decreto interministeriale 23 febbraio 2015»: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 23 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2015, recante «Modalita' di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile»; h) «DD.MM. 15 ottobre 2014»: i decreti 15 ottobre 2014 del Ministro dello sviluppo economico e successive modificazioni che disciplinano gli interventi «Agenda digitale e Industria sostenibile»; i) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e successive modifiche e integrazioni; l) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; m) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.; n) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alle convenzioni stipulate in relazione agli interventi Agenda digitale e Industria sostenibile ai sensi dell'art. 4 del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015; o) «Soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l'istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli previsti dai DD.MM. 15 ottobre 2014; p) «Convenzioni»: le convenzioni stipulate, in relazione a ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, in attuazione dell'art. 4 del Decreto interministeriale 23 febbraio 2015 tra il Ministero, l'Associazione bancaria italiana e CDP, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' i relativi atti aggiuntivi o integrativi o addenda; q) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI individuate dal presente decreto; r) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione; s) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario.