Art. 10 Variazioni 1. Nel caso intervengano, successivamente alla concessione delle agevolazioni, variazioni dei progetti di ricerca e sviluppo ovvero dei soggetti proponenti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 14 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014. 2. La Banca finanziatrice comunica al Soggetto gestore e a CDP ogni riscontrata variazione soggettiva o oggettiva che possa pregiudicare il merito di credito verificato ai fini della concessione delle agevolazioni. Analogamente, al fine dei necessari aggiornamenti da parte della Banca finanziatrice e dell'eventuale conferma del merito di credito, il Soggetto gestore comunica alla Banca finanziatrice medesima l'intervento di variazioni sottoposte all'assenso del Ministero che determinano la sospensione delle erogazioni e di quelle suscettibili di incidere sulla valutazione del merito di credito gia' effettuata ovvero sul piano di rimborso del Finanziamento.