Art. 10 
 
 
                             Variazioni 
 
  1. Nel caso intervengano, successivamente  alla  concessione  delle
agevolazioni, variazioni dei progetti di ricerca  e  sviluppo  ovvero
dei  soggetti  proponenti,  si  applicano  le  disposizioni  previste
dall'art. 14 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014. 
  2. La Banca finanziatrice comunica al Soggetto gestore e a CDP ogni
riscontrata variazione soggettiva o oggettiva che possa  pregiudicare
il merito di credito  verificato  ai  fini  della  concessione  delle
agevolazioni. Analogamente, al fine dei  necessari  aggiornamenti  da
parte della Banca finanziatrice e dell'eventuale conferma del  merito
di credito, il Soggetto gestore  comunica  alla  Banca  finanziatrice
medesima  l'intervento  di  variazioni  sottoposte  all'assenso   del
Ministero che determinano la sospensione delle erogazioni e di quelle
suscettibili di incidere sulla valutazione del merito di credito gia'
effettuata ovvero sul piano di rimborso del Finanziamento.