Art. 12 
 
 
                        Estinzioni anticipate 
 
  1.  Il  soggetto  beneficiario  ha  la   facolta'   di   estinguere
anticipatamente, anche parzialmente, il  Finanziamento  nel  rispetto
dei vincoli previsti dalla normativa di attuazione, dalle Convenzioni
e dal contratto di Finanziamento.