Art. 13 
 
 
                               Revoche 
 
  1.  L'accertamento  delle  circostanze  di  revoca  totale  di  cui
all'art. 16, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) di ciascuno dei
due DD.MM. 15 ottobre 2014 comporta la risoluzione del  contratto  di
Finanziamento. In tali casi il soggetto beneficiario e'  tenuto  alla
restituzione del debito residuo e degli  ulteriori  importi  previsti
dal comma 2 del precitato art. 16. 
  2. L'accertamento delle circostanze di revoca parziale cui all'art.
16, comma 1, lettere g), h) e  i)  di  ciascuno  dei  due  DD.MM.  15
ottobre  2014  comporta  il  ricalcolo  delle   quote   erogabili   e
l'aggiornamento, da parte della Banca  finanziatrice,  del  piano  di
ammortamento   del   Finanziamento.    Le    maggiori    agevolazioni
eventualmente gia' erogate sono detratte dalla prima erogazione utile
o, se occorre, anche dalle successive, ovvero  sono  recuperate  alla
prima data di scadenza rata utile. 
  3. Il decreto  di  concessione  e  il  contratto  di  Finanziamento
possono prevedere ulteriori circostanze di revoca totale o parziale e
le conseguenze prodotte dalle stesse sul contratto di Finanziamento. 
  4. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario  di
una procedura concorsuale  diversa  dal  fallimento,  ai  fini  della
valutazione di cui all'art. 16, comma 5, di ciascuno dei  due  DD.MM.
15 ottobre 2014, operata dal Ministero in ordine alla  compatibilita'
della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di  ricerca
e sviluppo interessato dalle agevolazioni, nonche'  alla  concessione
di eventuali proroghe al termine di realizzazione  del  progetto,  il
Ministero acquisisce una nuova valutazione del merito di  credito  da
parte della Banca finanziatrice. 
  5. Il decreto di revoca delle agevolazioni, adottato dal  Ministero
su proposta del Soggetto gestore, formulata anche sulla base dei dati
eventualmente forniti dalla Banca  finanziatrice,  e'  trasmesso  dal
Ministero stesso  al  soggetto  beneficiario,  a  CDP  e  alla  Banca
finanziatrice.