Art. 13 Revoche 1. L'accertamento delle circostanze di revoca totale di cui all'art. 16, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f) di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014 comporta la risoluzione del contratto di Finanziamento. In tali casi il soggetto beneficiario e' tenuto alla restituzione del debito residuo e degli ulteriori importi previsti dal comma 2 del precitato art. 16. 2. L'accertamento delle circostanze di revoca parziale cui all'art. 16, comma 1, lettere g), h) e i) di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014 comporta il ricalcolo delle quote erogabili e l'aggiornamento, da parte della Banca finanziatrice, del piano di ammortamento del Finanziamento. Le maggiori agevolazioni eventualmente gia' erogate sono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalle successive, ovvero sono recuperate alla prima data di scadenza rata utile. 3. Il decreto di concessione e il contratto di Finanziamento possono prevedere ulteriori circostanze di revoca totale o parziale e le conseguenze prodotte dalle stesse sul contratto di Finanziamento. 4. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, ai fini della valutazione di cui all'art. 16, comma 5, di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, operata dal Ministero in ordine alla compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, nonche' alla concessione di eventuali proroghe al termine di realizzazione del progetto, il Ministero acquisisce una nuova valutazione del merito di credito da parte della Banca finanziatrice. 5. Il decreto di revoca delle agevolazioni, adottato dal Ministero su proposta del Soggetto gestore, formulata anche sulla base dei dati eventualmente forniti dalla Banca finanziatrice, e' trasmesso dal Ministero stesso al soggetto beneficiario, a CDP e alla Banca finanziatrice.