Art. 14 Monitoraggio e valutazione 1. I risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e l'efficacia degli interventi di cui al presente decreto sono soggetti al monitoraggio e alla valutazione previsti dall'art. 17 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014. Le Convenzioni individuano le specifiche attivita' informative necessarie a garantire il monitoraggio e la valutazione predetti, individuando a tal fine anche gli adempimenti a carico di CDP e della Banca finanziatrice. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 luglio 2015 Il Ministro: Guidi Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3404