Art. 14 
 
 
                     Monitoraggio e valutazione 
 
  1. I risultati dei progetti di ricerca  e  sviluppo  e  l'efficacia
degli  interventi  di  cui  al  presente  decreto  sono  soggetti  al
monitoraggio e alla valutazione previsti dall'art. 17 di ciascuno dei
due DD.MM. 15 ottobre 2014. Le Convenzioni individuano le  specifiche
attivita' informative necessarie a garantire  il  monitoraggio  e  la
valutazione predetti, individuando a tal fine anche gli adempimenti a
carico di CDP e della Banca finanziatrice. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 24 luglio 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3404