Art. 4 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare delle  agevolazioni  previste  dal  presente
decreto le imprese  individuate  come  beneficiarie  dall'art.  3  di
ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014,  a  condizione  che  abbiano
ricevuto, ai sensi dell'art.  8  del  presente  decreto,  un'adeguata
valutazione  del  merito  di  credito   da   parte   di   una   Banca
finanziatrice, nel rispetto del principio di ripartizione del rischio
di credito stabilito dall'art. 3  del  decreto  interministeriale  23
febbraio 2015.