Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto le imprese individuate come beneficiarie dall'art. 3 di ciascuno dei due DD.MM. 15 ottobre 2014, a condizione che abbiano ricevuto, ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, un'adeguata valutazione del merito di credito da parte di una Banca finanziatrice, nel rispetto del principio di ripartizione del rischio di credito stabilito dall'art. 3 del decreto interministeriale 23 febbraio 2015.